Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0285 1 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente - R.G.N. 14642/98 - Consigliere - Cron.5908 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere - Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Dott. Maura LA TERZA - Consigliere- Ud. 22/01/01 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti. L. 3000 sul ricorso proposto da: 27 FER 200 INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1. presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, MANLIO NARDI, POTI MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
UE GE;
- intimato 2001 avversO la sentenza n. 55/98 del Tribunale di 290 MISTRETTA, depositata il 13/05/98 R.G.N. 124/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per qaunto di ragione. -2- ! SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Mistretta AN UE conveniva in giudizio l'Inps chiedendone la condanna a corrispondergli l'assegno di invalidità. Il Pretore rigettava la domanda, a cui aveva resistito l'Inps. Proposto appello da parte dell'assicurato e ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Mistretta, rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, accoglieva la domanda, condannando l'Inps a corrispondere l'assegno di invalidità con decorrenza dall'1 maggio 1993. Contro tale sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione. Il UE non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Inps, deducendo ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, nonché vizio di motivazione, lamenta che il giudice di appello, nel recepire le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, abbia pretermesso, come quest'ultimo, qualsiasi considerazione medico-legale sull'incidenza delle infermità diagnosticate (malattia diabetica insulino-dipendente, retinopatia diabetica con severo deficit della vista, ipertensione arteriosa, segni di cardiopatia ipertensiva, esiti di gangrena al primo dito del piede destro) sulla capacità lavorativa dell'assicurato. Rileva inoltre che la sentenza impugnata non ha precisato le ragioni della indicata decorrenza dell'assegno di invalidità (1 maggio 1993), nel determinare la quale è entrata in contraddizione con le conclusioni peritali, che sembrano riferire all'attualità o meglio, all'epoca degli accertamenti eseguiti (gennaio-aprile 1998) – - l'insorgenza dello stato invalidante. Il primo profilo del ricorso non è fondato. Va rilevato, infatti, che il consulente tecnico nominato dal giudice d'appello, alle cui conclusioni e alla cui relazione ha Stel 3 fatto riferimento la sentenza impugnata, nelle sue considerazioni conclusive non si è limitato a formulare la diagnosi trascritta nel motivo di ricorso, ma ha sottolineato l'incidenza sull'efficienza psico-fisica del soggetto della patologia endocrino- metabolica e delle sue complicanze, precisando che detta patologia è solo parzialmente e insoddisfacentemente contenuta dalla terapia insulinica, ed è caratterizzata da instabilità, evolutività e da determinate complicanze a carico della retina, dell'apparato cadiovascolare e degli arti inferiori. Stante il nesso evidente tra efficienza psicofisica e capacità lavorativa, le conclusioni su quest'ultimo aspetto del consulente non possono ritenersi prive di motivazione. D'altra parte, l'Inps non ha dedotto la sussistenza di specifici errori diagnostici, o di affermazioni illogiche o scientificamente errate, né avrebbe potuto richiedere in questa sede una nuova valutazione circa l'entità o l'incidenza della patologia dell'assicurato, a ciò ostando il principio secondo cui il controllo di legittimita' compiuto dalla Corte di cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica della valutazione e dell'esame compiuti dal giudice di merito;
con la conseguenza che, ove questo giudice si sia basato, in un giudizio in materia di invalidita' pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinche' i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non gia' semplici difformita' tra la valutazione del consulente, circa l'entita' e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte. (Cass. n. 225/2000; cfr. anche Cass. n. 530/1998 e Cass. n. 142/1992). Stel 4 1 L'accertamento del diritto del UE alla prestazione previdenziale richiesta resiste dunque alla censura formulata dal ricorrente. Il ricorso è però da accogliere per quanto riguarda il profilo temporale. Deve ritenersi fondata, infatti, la censura del ricorrente relativamente al dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza fin dall'1 maggio 1993. In effetti nelle conclusioni del c.t.u. mancano indicazioni su tale ultimo punto, né le stesse sono evincibili in maniera inequivoca dal tenore delle considerazioni conclusive, in cui, se si parla di una verosimile insorgenza “parecchi anni addietro" del "dissesto endocrino-metabolico", si riferisce all'attualità l'insoddisfacente contenimento della patologia mediante la terapia praticata, così come ugualmente all'attualità appaiono riferite le valutazioni sullo stato delle complicanze, e in particolare di quelle cardiovascolari e di quelle incidenti sulla capacità visiva. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata solo in ordine a tale ultimo profilo, ai fini di un nuovo esame che consenta di stabilire se la riduzione nei termini di legge della capacità lavorativa sia effettivamente retrodatabile, con le conseguenze di legge, rispetto all'epoca della citata consulenza tecnica.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Messina. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2001. I D , O L IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE L A S O S B 0 вкаитчего филиа 1 A Saeco Tifle T . 3 D , Well T 3 A A R 5 S ST 'A E . P L O S N L P I E N IM 3 D G -7 I O S A IL COLLABORATORE DI CANCELLERA 8 D - N A 1 E E D 1 S Depositata in Cancelieria T E I , EN E A O G S R O E T G T oggl, 27 FEB 2001 S E IT I L G IR E R A D IL COLLABORATORE L L O E DI CANCELLERIA D