Articolo 83 octies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 67Articolo 65
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20 marzo 2010
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24 settembre 2016
Art. 83-octies. (Costituzione di vincoli) 1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.
2. Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.

((68)) ------------- AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) la ristrutturazione dei Capi I e II del Titolo II della Parte III.
Entrata in vigore il 24 settembre 2016
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