Sentenza 17 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2001, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN02375 /0 1 REP LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 14470/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Стоп. ирмо Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud.18/12/00 Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, per diritti L. 3000 17 FEB. 2001 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo IL CANCELLIERE rappresenta e difende ope legis;
CANCELLERIA ricorrente
contro
HE PP;
CG064292 intimato avverso la sentenza n. 1925/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 13/05/98 R.G.N. 42502/96; * 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5498 udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Paolino -1- DELL'ANNO; udito il P.M. Generale Dott. q l'accoglimento altri motivi. in persona del Sostituto Procuratore Marcello MATERA che ha concluso per del secondo motivo ed assorbiti gli -2- 1 Svolgimento del processo. PE TT chiedeva al pretore di Napoli il riconoscimento della propria invalidità civile e la conseguente erogazione della pensione o dell'a'assegno. Il Ministero dell'Interno resisteva alla domanda, che il pretore, disposta ctu, rigettava con sentenza del 28 2 96. Lo TT proponeva appello e il tribunale di Napoli rinnovata la ctu riconosceva allo TT l'assegno di invalidità a far tempo dal gennaio 96, riconoscendolo invalido al 75%. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione. Col primo motivo di ricorso, il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della L. n. 118/1971 per insussistenza del requisito sanitario, nonché violazione del D.M. 5 2 92 del Ministero della Sanità. In relazione all'art. 360 primo co. n. 3 cpc. Nonché motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria in relazione all'art. 360 primo co. n. 5 cpc. "Si afferma che in presenza di consulenze contrastanti il Tribunale avrebbe dovuto adeguatamente motivare,non limitarsi a far proprie le conclusioni del ctu di 2° grado, senza alcun specifico riferimento alle percentuali tabellari di cui al d.m. 5 2 92 del Ministero della Sanità. Col secondo motivo si assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L. n. 118/71, in relazione all'art. 360 primo co. n. 3 cpc. Si assume l'omessa dimostrazione dei requisiti socio-economici. Col terzo motivo si deduce la omessa pronuncia su un punto decisivo della controy relazione all'art. 360 primo comma n. 4 cpc, nonché omessa motivazione circa un punto decisio ия ག Н - - 2 della controversia rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360 primo co. n. 5 cpc. Si lamenta l'omessa motivazione circa la sussistenza del requisito socio-economico. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Assorbente è l'esame del secondo e del terzo motivo. L'art. 13 1. n. 118/71, richiede, per la concessione dell'assegno, oltre alla prescritta riduzione della capacità lavorativa, l'incollocazione al lavoro e le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione, oltrechè la mancata titolarità di prestazioni incompatibili. Trattasi di requisiti del diritto e l'indagine della loro sussistenza deve essere eseguita dal giudice esattamente come per il requisito sanitario. Va precisato che il giudice medesimo, in assenza di dimostrazione dei requisiti in parola, è esonerato dal dovere di indagine sul requisito sanitario, in quanto da solo insufficiente a far ritenere sussistente il diritto invocato, dovendosi,in conseguenza, rigettare la domanda. Nel caso in esame,la motivazione in proposito da parte del Tribunale è stata la seguente :”Sussistono, altresì, i requisiti socioreddituali per il riconoscimento dell'assegno". Trattasi di motivazione insufficiente, in quanto del tutto apodittica il Giudice d'appello non ha motivato per spiegare da quali elementi emergerebbe la sussistenza dei requisiti socio economici e in che cosa essi consisterebbero. Nessuna indagine in realtà risulta essere stata svolta in proposito e tale mancato accertamento è deducibile per la prima volta anche in sede di legittimità (Cass. 3628/94). Poiché nella fattispecie i giudici d'appello, violando i suddetti principi e con l'insufficienza di motivazione di cui si è detto, hanno riconosciuto il diritto invocato, prescindendo da ogni dimostrato esame sulla sussistenza dei richiesti requisiti socio-economici (così intendendosi quelli sopra indicati, diversi dal requisito sanitario),la sentenza impugnata va cassata, di conseguenza restando assorbito l'esame del primo motivo. l ul H 3 La causa va rimessa quindi ad altro Giudice, il quale, alla stregua del principio esposto, esaminerà se sussistono gli estremi per la concessione del beneficio richiesto. Il medesimo Giudice provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione. 18 dicembre 2000 Il Presidente est.: byuglich b ull Phill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositute in Cancelleria oggi, 17 FEB. 2001 DLCA ABORATORE E M E R CANCELLERIA P U S I D A 0 S 3 , 1 S 3 O . A 5 L T T L R , . O A A N ' B S L I E L 3 P D E S 7 - D I A 8 T I N - S S 1 G O N 1 O P E S A M E I D I G E A A G , D E O O T L E R T T T I S N A R I I E L G S D L E E E R O D