Sentenza 31 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2001, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
0 1 3 5 9 /0 1 ORIG.grig NON MASDIMATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 2148/00 Cron. 2873 Consigliere Dott. Rafaele CORONA Rep. 452 Rel. Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 04/10/00 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 MATTOTIME DI VETRUGNO DIEGO FIORE DITTA, elettivamente "34 GEN 200 domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 14, presso lo studio LIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI dell'avvocato FILIPPO BAUZULLI, difeso dall'avvocato UFFICIO COPIE Rilasciata copia legal al Sig. TREVIST ANGELO TREVISI, giusta delega in atti;
per dirity 124.000 - ricorrente il 2 APR. 2001
contro
SRL in persona del legale OVIDIO VIGNONI LIRE 3000 CANCELLERIA pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA FLAMINIO 46, presso lo studio LUNGRE ---- dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, difeso dall'avvocato CG408116. 2000 GIANCARLO FANZINI, giusta delega in atti;
- resistente - 1572 -1- 000 CANCELLERIA
contro
PARROCCHIA SANTA MARIA DI GALEAZZA;
- intimata 12517188 3000 avverso il provvedimento n. R.G. 328/98 del Tribunale CANCELLERIA di BOLOGNA, emesso il 07/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/10/00 dal Consigliere Dott. Giandonato 6135 13000 NAPOLETANO;
KELLE! lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, 13000 dichiari la competenza del Tribunale di Lecce, con le CANCELLERIA conseguenze di legge. CANCELLERIA 15 3000 NCELLERIA 1753 13000 00506.00 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutival dal Sig. TREVisi per diritti L.24.000161 26 H OU CANCELLERIA l Jak i 7L CANCELLIERE A. -2- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. FANZINI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO per dight! L. 26.000+6 AG S.r.l., con sede in La IO 27. GIU 2001. Reno, con atto di citazione Casalecchio di IL CANCELLIERE notificato il 27 maggio 1997, propose opposizione avversO il decreto ingiuntivo di pagamento della somma dovuta a saldo del prezzo di una fornitura di LIRE 10000 mattoni artistici eseguita in suo favore dalla CANCELLERY ditta IM di Vetrugno Diego Fiore, corrente in Novoli. All'uopo, convenne innanzi al Pretore di Lecce, G353883 che aveva emesso il decreto ingiuntivo, la ditta 155 13000 ANCELLERIA E", per sentir revocare il decreto stesso ed, in via riconvenzionale, dichiarare risolto il contratto di vendita a causa dei vizi manifestatisi nei mattoni e, conseguentemente, condannare l'opposta al risarcimento dei danni tutti da essa OF454121 opponente subiti. DIRITTI A seguito della soppressione delle pretese, la innanzi al Tribunale di causa pende attualmente Lecce. In pendenza di essa, con atto di citazione - 16 aprile 1998 la IO AG notificato 1'11 che frattanto era stata convenuta innanzi S.r.l. - al Tribunale di Bologna dalla Parrocchia di S. Maria di ZZ perché fosse condannata a 3 risarcire alla Parrocchia, cui, а sua volta, aveva fornito i mattoni vendutile dalla ditta E", le spese necessarie al ripristino dalla pavimentazione della chiesa parrocchiale а causa dei vizi manifestatisi - convenne la ditta E" innanzi allo stesso Tribunale di Bologna per sentir accertare che i danni subiti dalla Parrocchia di S. Maria di ZZ erano dipesi da vizi occulti del materiale prodotto dalla E" e, conseguentemente, che essaditta istante non era tenuta al rimborso delle somme richieste dalla Parrocchia per la sostituzione del pavimento. Le due cause instaurate innanzi al Tribunale di Bologna furono riunite e recano, quella intrapresa nr. 328/98 e, quella dalla Parrocchia, il intrapresa dalla IO AG S.r.l., il nr. 2517/98. All'udienza del 7 dicembre 1999, il G.I. della causa n. 2517/98, pendente innanzi al Tribunale di Bologna, ha rigettato l'eccezione di litispendenza e continenza sollevata dalla ditta E" con riferimento alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al Tribunale di Lecce. Nel rigettare l'eccezione di litispendenza, il G.I. del Tribunale di Bologna ha osservato che il petitum delle due cause era diverso. Nulla ha osservato in ordine all'eccezione di continenza. A seguito di tale provvedimento, la ditta E" ha proposto istanza di regolamento di competenza, chiedendo che sia affermata la competenza del Tribunale di Lecce. Resiste con memoria difensiva la IO AG S.r.l., che ha altresì depositato ulteriore memoria illustrativa. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La prima parte del ricorso, con la quale si sostiene che erroneamente il G.I. del Tribunale di Bologna ha negato il rapporto di litispendenza tra 2517/98 pendente innanzi a quel la causa n. tribunale e la causa pendente innanzi al Tribunale di Lecce, è infondata, essendo evidente la differenza di petitumy esistente tra le cause. Invero, mentre nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo, pendente innanzi al Tribunale di Lecce, con la domanda riconvenzionale si chiede la risoluzione del contratto di vendita tra la 5 IM e la IO AG S.r.l. nonché il risarcimento di tutti i danni sofferti dall'opponente a causa dei vizi manifestatisi nella merce, nella causa n. 2517/98 pendente innanzi al Tribunale di Bologna il petitum è costituito esclusivamente dall'accertamento che i danni subiti dalla Parrocchia di S. Maria di ZZ erano dipesi dai vizi della merce e, quindi, dall'accertamento dell'insussistenza di alcuna obbligazione risarcitoria dell'attrice nei confronti di detta Parrocchia. Viceversa, fondata è la seconda parte del ricorso, con cui si denuncia l'erronea esclusione del rapporto di continenza tra le due cause. E' fermo in giurisprudenza il principio secondo cui v'è continenza tra due cause, non solo quando il petitum dell'una sia con quello dell'altra in rapporto come tra contenente e contenuto, ma anche quando la questione sollevata con la lite preventivamente instaurata costituisca il presupposto necessario della domanda oggetto della seconda (cfr. Cass., 27 luglio 1988, n. 4787; Cass., 23 marzo 1994, n. 2803). Invero, anche in tale ipotesi si prospetta la necessità di evitare il pericolo di 6 contraddittorietà di giudicati, che costituisce la ratio dell'istituto della continenza. Nel caso in esame è agevole cogliere tale rapporto tra le due cause, essendo evidente che tra l'accertamento dell'esistenza dei vizi redibitori della merce addebitabili all'impresa produttrice - accertamento richiesto nella controversia pendente innanzi al Tribunale di Lecce per pervenire alla risoluzione del contratto ed alla condanna dell'opposta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'opponente - costituisce anche il necessario presupposto perché il Tribunale di Bologna possa accogliere la domanda volta ad individuare nei vizi addebitabili all'impresa produttrice la causa dei danni lamentati dalla Parrocchia di S. Maria di ZZ. Pertanto, poiché il Tribunale di Lecce, preventivamente adito, è competente a conoscere anche della causa n. 2517/98, pendente innanzi al Tribunale di Bologna, l'individuato rapporto di continenza opera a favore della competenza del Tribunale di Lecce, innanzi al quale, dovrà essere riassunta la causaconseguentemente, n. 2517/98, pendente innanzi al Tribunale di Bologna tra la IO AG S.r.l. e la ditta 7 IM. Non osta alla disposta modifica della competenza territoriale la circostanza che la causa pendente innanzi al Tribunale di Bologna sia stata riunita ad altra causa - quella n. 328/98 -- poiché la ritenuta incompetenza di quel giudice a conoscere della causa nr. 2517/98 per effetto della J. Portilla ul. continenza, comporta l'automatica riassunzione della causa nr. 2517/98 innanzi al Tribunale di Lecce. All'accoglimento del ricorso segue, secondo l'ordinario criterio, la condanna della soccombente IO AG S.r.
1. a rimborsare al Fiore, ricorrente, le spese del titolare della ditta liquidate come da presente regolamento, dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce a conoscere della causa pendente innanzi al Tribunale di Bologna tra la IO AG S.r.l. e la ditta IM di Vetrugno Diego Fiore;
condanna la IO AG S.r.l. al rimborso, a favore del Fiore, delle spese del presente regolamento, liquidate in complessive £. 1.611.000, di cui £. 8 1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, addì 4 ottobre 2000, nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile. Portilla cude: segrarazine delle due cou r ts, au fieri della IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna CANCELLIERS Rome 1 MAR. 20014 ..aro in data 10.334 versate £. 310.000 60000 6 . trecentodiecti - 310000 p. Il Dirigent Serviz (Dott.ssa M || Respon tziari Dr. MARACSICHIN R 0 0 4 A U F M F I C DELLE E I O T A R T N I