Sentenza 11 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/07/2002, n. 10111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10111 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
E N IO Z A R IST IA 4 G 2 R E . R REPUBBLICA TA .R .P ITALIANA A U . D D L HED POOL ITALIANO1 0 111/ 02 IB 5 L L . E E A R D T N . T B I N S A E N T S E E S 1 A 3 I RI 1 A . E CORTE UPREMAD CASSAZIONE N T A M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. n. 13900/98 Dott. Giovanni Paolini Presidente Consigliere Cron. 27604 Dott. Giulio Graziadei Cons.Relatore Rep. Dott. Massimo Oddo Consigliere Ud. 12 aprile 2002 Dott. Giuseppe Falcone Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO SENTENZA Ilor assoggettabilità / sul ricorso proposto il 13 luglio 1998 da: cogente di assicura- zione MO NO elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tigré, n. 35, presso gli avv.ti Pier Vincenzo Calderoni e Francesco 制 Caffarelli, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso. ricorrente
contro
Ufficio delle imposte dirette di Imola intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale -dell'Emilia-Romagna – sez. XXIII – n. 136 del 16 luglio 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
1523 proc. n. 13900/98 R.G. udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. En- nio Attilio Sepe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di 1° grado di Bologna rigettava il 20 no- vembre 1989 il ricorso proposto da MO NO avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso dell'Ilor corrisposta dal 1997 al 1985, presentata dal con- tribuente sul fondamento della non assoggettabilità all'imposta del reddito derivante dall'attività esercitata di agente di assicurazione. La decisione, impugnata dal MO, era confermata il 16 luglio 1997 dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, ON la quale nel rigettare l'impugnazione ribadiva l'imponibilità del red- dito ai fini Ilor, in quanto doveva ritenersi esercizio d'impresa l'attività svolta dall'appellante in società di fatto con tre persone e con l'ausilio di personale dipendente, automezzi, attrezzature ed in- termediari. Il contribuente ricorreva per la cassazione della sentenza con atto no- tificato all'Ufficio II.DD. di Imola e l'intimato non si costituiva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. L'impugnazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, priva di indicazione del soggetto nei confronti del quale è stata proposta, risulta notificata il 13 luglio 1998 all'Ufficio delle imposte dirette di Imola. proc. n. 13900/98 R.G. 2 W Orbene, in tema di contenzioso tributario, gli uffici periferici del- l'amministrazione finanziaria sono privi di soggettività esterna, di le- gittimazione e di competenza in ordine al giudizio di legittimità, spettando tali soggettività e legittimazione unicamente al Ministro delle Finanze (cfr.: Cass. civ., sent. 29 gennaio 2001, n. 1217). Il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione di ap- pello non doveva essere proposto, conseguentemente, nei confronti dell'ufficio che non aveva provveduto al rimborso, ma dell'Ammi- nistrazione finanziaria centrale, ed a quest'ultima, che rappresentava l'unico contraddittore del ricorrente, lo stesso andava notificato in Roma presso l'avvocatura Generale dello Stato, a norma dell'art. 11, 1° co., r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (cfr.: Cass. civ., sent. 21 gennaio لال 2000, n. 657; Cass. civ., sent. 25 marzo 1999, n. 2807). Né è ipotizzabile una sanatoria dell'invalidità dell'atto, perché l'erronea individuazione della parte del giudizio di legittimità non si risolve, a norma dell'art. 366, n. 1, c.p.c., richiamato dall'art. 62, 2° co., d.p.r. 31 dicembre 1992, n. 546, in una delle cause di nullità pre- viste dall'art. 164, 1° co., c.p.c., ma in un motivo originario d'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. civ., sent. 26 giugno 2001, n. 8714, emendabile unicamente con la tempestiva riproposizione del medesimo prima della relativa declaratoria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Il consigliere est. presidenteJork Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 12 aprile 2002. proc. n. 13900/98 R.G. 3 dott. Massimo proc. n. 13900/98 R.G. Oddo dott. Giovanni Paolini Il cab@ANELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOST Оазі 11 LUG. 2002 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. P N. 5 MATERIA TRIBUTARIA