Articolo 80 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 71 quaterArticolo 81
Versione
19 aprile 1942
Art. 80.

L'atto di intimazione previsto dall'art. 1217 del codice, se non e' determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in localita' diversa dal domicilio del creditore, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione, col rispetto di un intervallo di almeno tre giorni, a meno che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore.

Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno stabilito puo' essere accertato nelle forme di uso e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente