Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 7588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7588 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
AT DO
NI IO
IO AR CA RE
ARNA CI ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7588/2026 Roma, li, 25/02/2026
Sent. n. sez. 48/2026 UP 15/01/2026 R.G.N. 22863/2025
sul ricorso proposto da: OZ AN nato a [...] il [...]
Nei confronti di:
RO NN IA (parte civile non ricorrente). avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dall'avv.to Antonio Del Vecchio per il ricorrente;
letta la memoria depositata dall'avv.to Riccardo IA Pinto per la parte civile e la nota allegata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 febbraio 2019, il Tribunale di Napoli dichiarava OZ AN responsabile di una pluralità di reati - tra cui maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale continuata, lesioni personali e condotte persecutorie commessi ai danni della moglie RO NN IA e di Di DO AR, determinando la pena complessiva in anni 7 e mesi 6 di reclusione.
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: AT DO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: NI IO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047
2. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 12 maggio 2022, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava estinti per prescrizione alcuni reati (capi c), ed e) relativi a Di DO;
nonché i capi g), h), i), I) e rideterminava la pena per i residui reati in anni 6 e mesi 6 di reclusione.
3. La sentenza veniva impugnata dall'imputato AN OZ e la Corte di cassazione, Sez. 3, con sentenza n. 32099/2023, dichiarava inammissibili o manifestamente infondati i motivi attinenti all'affermazione di responsabilità; riteneva invece fondati quelli relativi al trattamento sanzionatorio, ravvisando: erronea individuazione del minimo edittale dell'art. 609-bis cod.pen. applicabile ratione temporis;
- mancata individuazione dell'episodio più grave di violenza sessuale all'interno della continuazione;
- intervenuta prescrizione dei fatti di reato contestati fino al marzo 2009 e, alla data della sentenza, anche delle condotte fino al 10 ottobre 2009. La Corte annullava senza rinvio la sentenza, limitatamente alle condotte estinte per decorso del termine di prescrizione, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la sola rideterminazione della pena, in relazione ai residui reati.
4. In sede di rinvio, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza del 3 febbraio 2025, oggetto del presente giudizio, ha ritenuto definito il giudicato sull'affermazione di responsabilità per il capo b) (violenza sessuale), quanto ai fatti non prescritti, rideterminando la pena in anni cinque e mesi sei di reclusione, con conferma delle statuizioni civili.
5. Avverso tale sentenza, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con motivo rubricato sotto unica indicazione e articolato in più profili, l'erronea applicazione della legge penale processuale e sostanziale in relazione alla ritenuta formazione del giudicato sulla responsabilità per il reato sub b) e al conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione. Vizio di motivazione per intrinseca contraddittorietà e manifesta illogicità. Violazione dei principi costituzionali in materia di funzione rieducativa della pena (art. 27 comma 3 Cost.) e art. 6 CEDU del diritto ad equo processo.
5.1. Con i motivi riassunti nei paragrafi da I a V, il ricorrente deduce l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo b), assumendo che, ai sensi dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., il giudicato progressivo possa formarsi esclusivamente su capi o punti della decisione privi di un nesso di connessione essenziale con la parte annullata.
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: NI IO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047
Nel caso di specie, il ricorrente evidenzia una contraddittorietà interna alla sentenza rescindente della Corte di cassazione, in quanto, sebbene si fosse affermato, in un obiter dictum relativo alle statuizioni civili, l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per il reato sub b), si era pure rilevata una lacuna decisiva nella sentenza d'appello, consistente nell'omessa individuazione dell'episodio, tra i molteplici fatti di violenza sessuale contestati, da assumere quale base per il calcolo della pena ex art. 81 cod. pen. Secondo il ricorrente, sussiste un insanabile contrasto tra l'affermazione dell'irrevocabilità dell'an della responsabilità e il contestuale rinvio al giudice di merito per l'individuazione dell'episodio più grave, operazione che implica un giudizio valutativo sugli episodi collocati nel periodo compreso tra ottobre 2009 e dicembre 2011. Tale indeterminatezza del fatto impedirebbe la formazione del giudicato, con conseguente operatività della causa estintiva della prescrizione. Sulla base dell'analisi dei singoli episodi e delle dichiarazioni della persona offesa, il ricorrente individua l'ultimo fatto (nella ricostruzione più sfavorevole all'imputato) nel maggio 2011, con conseguente maturazione del termine massimo di prescrizione al 30 giugno 2023, cui vanno aggiunti i periodi di sospensione pari a giorni 249 nel giudizio di primo grado e a ulteriori 78 giorni nel giudizio di rinvio. Tenuto conto della complessiva sospensione di giorni 327, la prescrizione risulterebbe definitivamente maturata il 22 maggio 2024.
6. Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La parte civile RO NN IA, con memoria del proprio difensore, ha chiesto dichiararsi l'infondatezza e ha depositato note spese. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria in replica alle conclusioni del P.G.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Sulla pretesa non formazione del giudicato per il capo b), occorre precisare che la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente n. 32099/2023, ha espressamente affermato l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al citato capo b), fatta eccezione per le condotte dichiarate estinte per prescrizione (fino al 10 ottobre 2009).
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso
Da:
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3. In applicazione dell'art. 624 cod.proc.pen., comma 1, l'annullamento con rinvio limitato alla determinazione della pena comporta la formazione del giudicato progressivo sullan" della responsabilità. Si è peraltro ribadito (Sez. 2, n. 4109/2016, Sez. 5, n. 51098/2019; Sez. 4, n. 44612/2023) che l'annullamento che non investe la responsabilità esclude la possibilità di rilevare ulteriori cause estintive sopravvenute. Pertanto, la questione della prescrizione sopravvenuta delle residue condotte non può essere dedotta in sede di rinvio, essendosi il giudicato già formato sull'affermazione di responsabilità per i reati non ricompresi nell'annullamento.
4. La manifesta infondatezza va rilevata anche quanto al profilo relativo alla dedotta illogicità della motivazione adottata dalla Corte d'appello. L'individuazione dell'episodio di violenza sessuale più grave, demandata alla Corte territoriale ai soli fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, non incide sulla definitività dell'accertamento del fatto-reato, né sulla stabilità del giudicato formatosi sull'affermazione di responsabilità. Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, infatti, nell'ipotesi di reato continuato l'unitarietà del disegno criminoso consente di distinguere nettamente il piano dell'accertamento dei singoli fatti costitutivi dei reati-satellite da quello, successivo e autonomo, della loro valutazione comparativa ai fini della determinazione della pena complessiva, ai sensi dell'art. 81 cod. pen.
5. In tale prospettiva, l'individuazione dell'episodio più grave non implica una rinnovata valutazione dell'esistenza del fatto o della responsabilità dell'imputato, ma costituisce un'operazione meramente sanzionatoria, funzionale alla corretta applicazione del meccanismo di aumento per la continuazione. Ne consegue che essa non interferisce con l'accertamento ormai definitivo dei reati non prescritti, rispetto ai quali il giudicato si è pienamente formato. Non sussiste, pertanto, alcuna contraddittorietà tra l'affermazione dell'irrevocabilità dell'an della responsabilità e il rinvio disposto per la sola quantificazione della pena. Il giudizio rescindente ha infatti inciso esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, imponendo l'eliminazione degli aumenti di pena relativi ai fatti dichiarati prescritti, senza in alcun modo travolgere l'accertamento dei fatti residui né la loro qualificazione giuridica. Il rinvio alla Corte d'appello aveva dunque un perimetro chiaramente delimitato, circoscritto alla rideterminazione della pena complessiva alla luce della rinnovata base di calcolo. Alla luce di tale limitato oggetto del giudizio rescissorio, disciplinato dall'art. 627 cod.proc.pen, non sono deducibili in questo giudizio, come invece prospetta il
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ricorso, rilievi relativi all'efficacia probatoria degli elementi utilizzati nei gradi precedenti per accertare i fatti delittuosi uniti dalla continuazione. In tale ambito, la Corte territoriale ha correttamente esercitato la funzione ad essa demandata, attenendosi ai principi fissati dalla sentenza rescindente e procedendo all'individuazione dell'episodio più grave tra quelli ancora rilevanti ai fini sanzionatori, senza sconfinare in valutazioni precluse dal giudicato.
6. Altrettanto palesemente infondate sono le deduzioni che si correlano alle ricadute della interpretazione censurata in materia di pena e di principi costituzionali e sovranazionali che incidono sul trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha individuato la pena base in conformità al trattamento edittale vigente ratione temporis, procedendo poi agli aumenti consentiti dalla disciplina della continuazione nei limiti segnati dal giudicato e dal perimetro del
rinvio.
Le censure formulate in tale prospettiva si presentano generiche e assertive, in quanto non si confrontano in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza rescindente, né con il percorso motivazionale seguito dalla Corte di rinvio nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, esse si limitano a evocare, in termini astratti, la violazione dei principi di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena, senza indicare specifici profili di illegittimità o manifeste incongruenze nel ragionamento decisorio.
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7. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
8. Quanto alla pronuncia sulle spese in favore della parte civile, posto che il ricorrente ha chiesto revocarsi le relative statuizioni ed è rimasto sul punto soccombente, va disposta la condanna dello stesso imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NN IA RO, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore
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dello Stato (come disposto, quanto alla procedura di liquidazione in ragione dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento di correzione del dispositivo adottato il 20 gennaio 2026 nelle more del deposito della motivazione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NN IA RO, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Letto l'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi, in quanto imposto dalla legge
Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore NI IO
Il Presidente
AT DO
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 58b49061734fc8- Firmato Da: AT DO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: NI IO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047