Sentenza 21 settembre 2005
Massime • 1
Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui il quale li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, atteso che non sussiste, in tal caso, alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l'abuso dell'autorizzazione amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2005, n. 45669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45669 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TUCCIO PE - Presidente - del 21/09/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1309
Dott. BRUSCO Carlo PE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 037619/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI FA US N. IL 14/11/1962;
avverso SENTENZA del 04/07/2003 GIUDICE DI PACE di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Mario Iannelli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 4 luglio 2003 il Giudice di Pace di Torino ha dichiarato Di ST PE responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica di un ciclomotore Vespa E T2 Piaggio commesso il 16 marzo 2002 e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale contestata in udienza, lo ha condannato alla pena di 900,00 euro di ammenda, con applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di 20 giorni.
Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della suddetta sanzione amministrativa, disposta pur se la patente di guida dell'imputato risultava essere revocata antecedentemente alla data del fatto.
Il ricorso è fondato.
È invero assorbente e decisivo il rilievo che per condurre il ciclomotore in oggetto (il quale non era disponeva di targa, bensì del mero contrassegno alfanumerico 96 XL) non era richiesta la abilitazione alla guida, ed è noto (Cass. Sez. Un. 30/01/2002 n. 12136, Fugger, e, in precedenza, Cass. Sez. 4^, 13/07/2001 n. 35121, P.M. in proc. Jacovoni) che, in tema di guida in stato di ebbrezza di un motociclo per la conduzione del quale non è richiesta la patente, non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, atteso che non sussiste, in tal caso, alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l'abuso dell'autorizzazione amministrativa, in conseguenza del quale va applicata la sanzione accessoria;
può comunque rilevarsi anche che (Cass. Sez. 4^, 17/03/1999 n. 867, P.M. in proc. Lana) la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione fisica o psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non può essere disposta, per ineseguibilità derivante da mancanza dell'oggetto, quando il condannato non risulti titolare di patente. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuzione - che va qui eliminata - relativa alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dell'imputato).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sospensione della patente, che elimina. Così deciso in Roma il 21 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2005