Sentenza 15 marzo 1999
Massime • 1
Il controllo della Corte di Cassazione sulle pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato (art. 362, primo comma cod. proc. civ.; art. 111, terzo comma Cost.) è limitato all'accertamento dell'eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del massimo organo di giustizia amministrativa, cui non è consentito invadere arbitrariamente il campo dell'attività riservata alla P.A. attraverso l'esercizio di poteri di cognizione e di decisione non previsti dalla legge (compiendo, cioè, atti di valutazione della mera opportunità dell'atto impugnato; sostituendo propri criteri di valutazione a quelli discrezionali della P.A.; adottando decisioni finali cd. "autoesecutive", interamente sostitutive, cioè, delle determinazioni dell'amministrazione), con conseguente trapasso da una giurisdizione di legittimità a quella di merito. Non integra, pertanto, alcuna ipotesi di sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del Consiglio di Stato la pronuncia di condanna dell'amministrazione intesa a restaurare, in sede di giurisdizione esclusiva, un diritto violato, al di fuori da ogni valutazione di opportunità del comportamento della P.A. (nella specie, alcuni insegnanti, pur avendo ritualmente presentato istanza di collocamento a riposo entro il termine del 14 ottobre 1993 - previsto dalla legge 537/93 come ultimativo onde evitare l'applicazione di nuove disposizioni limitative del trattamento di pensione - avevano visto accogliere le loro domande in data successiva, e, postulando il loro diritto ad un decreto di accettazione anteriore, avevano invocato, in sede giurisdizionale, l'annullamento del provvedimento di accoglimento tardivo. Dichiarata dal giudice di prima istanza la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, per aver il Ministero della P.I. emanato una circolare secondo cui le domande di collocamento a riposo dovevano intendersi accettate "al momento della ricezione da parte della P.A." - e, cioè, in tempo utile per non perdere il miglior trattamento di quiescenza -, il Consiglio di Stato, su ricorso degli interessati - che lamentavano, comunque, l'assenza di un esplicito provvedimento amministrativo loro favorevole, e la dubbia possibilità di un giudizio d'ottemperanza riferito ad una pronuncia d'improcedibilità - accoglieva l'impugnazione e, premesso che, nella specie, gli atti di dimissioni andavano accettati, con esplicito provvedimento amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, annullava l'atto di accettazione delle dimissioni stesse, mandando all'amministrazione di indicare, per la loro efficacia, una data da collocare entro lo spirare del termine legale. La S.C., nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha, ancora, affermato che il travalicamento dai limiti esterni della giurisdizione del C.d.S. è del tutto escluso qualora tale organo censuri l'atto impugnato sulla base di un'interpretazione di norme disponenti termini di decadenza in senso difforme da quello inteso dall'amministrazione).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/1999, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro- tempore, SOVRINTENDENZA SCOLASTICA DI PROVINCIALE DI TRENTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro-tempore, DIREZIONE, PROVINCIALE DEL TESORO DI TRENTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente, pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
SOLDÀ BERTÈ ELDA, MINATI TIZIANA, elettivamente domiciliate in ROMA VIALE CARSO 14, presso lo studio dell' avvocato FERNANDO GRASSI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENZO CAVARZERE, giusta delega a margine;
- controricorrenti -
avverso la decisione n. 1869/97 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 19/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/98 dal Consigliere Dott. Federico, ROSELLI;
udito l'Avvocato Enzo CAVARZERE, per le controricorrenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Trentino- Alto Adige, sede di Trento, EL LD TÈ e IZ IN, insegnanti di ruolo e dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, esponevano di aver presentato istanza di collocamento a riposo rispettivamente nel marzo e nel gennaio 1993 e con decorrenza dal 1^ settembre 1994, ai sensi dell'art. 110 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417. La legge.24 dicembre 1993 n. 537 poneva il termine del 14
ottobre dello stesso anno per l'accoglimento delle istanze senza che si applicassero nuove disposizioni limitative del trattamento di pensione, ma, ciò malgrado, le loro domande erano state accolte in data successiva. Esse affermavano pertanto il loro "diritto ad un decreto di accettazione anteriore" e chiedevano che il decreto già emesso dal Sovrintendente scolastico fosse annullato, insieme agli atti di reiezione delle istanze-diffida e ad una circolare del Ministero del tesoro 15 febbraio 1994 n. 19.
A fondamento dell' impugnazione le ricorrenti ponevano le censure di violazione di legge (art. 2 l. n. 241 del 1990, 10 d.l. n.357 del 1989) e di eccesso di potere.
Costituitesi in giudizio le Amministrazioni intimate, con sentenza del 12 giugno 1996 il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, giacché il Ministero della pubblica istruzione aveva disposto doversi intendere che le domande di collocamento a riposo fossero state accettate al momento del ricevimento da parte dell' amministrazione, vale a dire in tempo utile per non perdere il migliore trattamento di quiescenza. Contro questa sentenza le insegnanti proponevano appello, lamentando che la pronuncia non avesse in realtà soddisfatto l'interesse da loro fatto valere in giudizio, in assenza di uno specifico provvedimento amministrativo favorevole e stante la dubbia possibilità di chiedere il giudizio d'ottemperanza di una dichiarazione giudiziale di improcedibilità.
Con decisione del 19 dicembre 1997 il Consiglio di Stato accoglieva l'impugnazione, osservando che, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 luglio 1991 n. 212, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo, gli atti di dimissione avrebbero dovuto essere accettati (o respinti) entro sessanta giorni dalla presentazione, senza che rilevasse il termine previsto dall'art. 10 l. 27 dicembre 1989 n. 417 per la loro revocabilità.
Pertanto il Consiglio di Stato stabiliva in motivazione, richiamata nel dispositivo, 11 annullamento degli atti di accettazione delle dimissioni, mandando all'amministrazione di "indicare per la loro efficacia, ad ogni fine, inclusa la determinazione della base pensionabile, una data da collocare entro lo spirare del termine legale di sessanta giorni decorrente dalla presentazione della relativa domanda".
Contro questa decisione ricorrono per cassazione i Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro nonché la Sovrintendenza scolastica di Trento. Resistono con controricorso la LD TÈ e la IN, le quali hanno anche depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo i ricorrenti lamentano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e precisamente l'eccesso di potere giurisdizionale, con invasione della sfera di attribuzioni della pubblica amministrazione. Esse sostengono che l'ordine, impartito dal giudice alla pubblica amministrazione, di dare una certa decorrenza al provvedimento di accettazione delle dimissioni presentate da un pubblico impiegato, invade l'ambito della discrezionalità amministrativa, sottratto al potere di cognizione di qualsiasi giudice. Sostengono ancora i ricorrenti che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto, accogliendo l'appello delle due pubbliche dipendenti, limitarsi ad annullare il provvedimento impugnato, giacché la controversia esulava dalla giurisdizione di merito. Il motivo non è fondato.
Va preliminarmente precisato che, trattandosi di ricorsi relativi a rapporti di impiego, proposti da dipendenti di amministrazione statale, su di essi i giudici amministrativi si sono pronunciati in sede esclusiva ai sensi degli artt. 7 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 29 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054.
Ciò significa che le ricorrenti non si sono limitate ad impugnare un provvedimento amministrativo lesivo di un loro interesse legittimo, ma hanno dedotto in giudizio un interesse nascente dal rapporto di pubblico impiego e qualificabile come diritto soggettivo alla tempestiva accettazione dell'istanza di collocamento in quiescenza, quale presupposto dell'esatta determinazione della pensione.
Orbene, caratteristica della giurisdizione amministrativa esclusiva è di svolgersi in un processo di accertamento e non di impugnazione, anche se il ricorrente-attore può trovarsi nella necessità di impugnare una decisione amministrativa;
necessità che non può tuttavia mutare la tutela del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Infatti, a differenza che in quello d'impugnazione, nel processo d'accertamento l'oggetto è costituito dal rapporto e dalle situazioni soggettive, diritti soggettivi e interessi legittimi, che ne derivano (ad es., crediti pecuniari dell'impiegato verso la pubblica amministrazione datrice di lavoro), mentre la pronuncia del giudice può essere meramente dichiarativa oppure di condanna, senza che alcuna alterazione di tale natura venga apportata dall'eventuale caducazione di un provvedimento amministrativo illegittimo. Come il ricorrente ha piena libertà di introdurre il materiale di fatto e di diritto utile all'accertamento del rapporto, cosi il giudice amministrativo può emettere i provvedimenti di condanna necessari alla restaurazione del diritto soggettivo leso, stante che il petit non consiste semplicemente nell'annullamento di un atto. Per quanto attiene al caso di specie, non si deve in questa sede verificare le legittimità della decisione emessa dal Consiglio di Stato e qui impugnata, giacché il controllo sul rispetto dei limiti della giurisdizione, attribuiti a questa Corte dagli artt. 362, primo comma, cod. proc. civ. e 111, terzo comma, Cost., non può riguardare il concreto esercizio delle attribuzioni proprie del giudice amministrativo (Cass. 30 maggio 1989 n. 2621; 11 febbraio 1991 n. 121; 21 maggio 1991 n. 369; 9 agosto 1996 n. 7339). Compito di queste Sezioni unite è soltanto quello di censurare l'eventuale sconfinamento dell'organo giurisdizionale dai suoi limiti esterni e, specificamente, l'invasione del campo riservato ai poteri della pubblica amministrazione ossia l'assunzione di poteri di cognizione e di decisione non attribuiti dalla legge (Cass. 7 febbraio 1970 n. 285). Ciò si verifica, tra l'altro, nel caso in cui il Consiglio di Stato incorra nell'eccesso di potere giurisdizionale, ossia quando esso passi dalla giurisdizione di legittimità a quella di merito, valutando l'opportunità dell'atto impugnato, ovvero stabilendo propri criteri valutativi oppure quando la sua decisione finale appaia autoesecutiva, ossia interamente sostitutiva, compresi gli apprezzamenti discrezionali, delle determinazioni della pubblica amministrazione (Cass. 27 luglio 1990 n. 7560, 3 luglio 1993 n. 7288, 8 gennaio 1997 n. 91, 14 gennaio 1997 n. 313, 4 marzo 1997 n. 1908, 22 settembre 1997 n. 9344). Non integra, per contro, alcuno sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione esclusiva del pubblico impiego la decisione di condanna intesa a restaurare il diritto soggettivo violato e così a soddisfare l'interesse sostanziale leso dal comportamento, al di fuori di ogni valutazione di opportunità. E tanto meno lo sconfinamento sussiste qualora il giudice amministrativo censuri l'atto impugnato sulla base di un'interpretazione di norme disponenti termini di decadenza in senso difforme da quello inteso dall' amministrazione (Cass. 6 agosto 1975 n. 2989). Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha provveduto alla tutela del diritto delle ricorrenti ed ha condannato la pubblica amministrazione a disporre scegliendo discrezionalmente entro un certo limite temporale predeterminato per legge. In tal modo esso non ha ecceduto dai suoi poteri.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali complessivamente in lire 39.000#, oltre a lire cinque milioni per onorario, complessivamente. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 1999