CASS
Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2023, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UI TI nato il [...] AC TA nato il [...] avverso l'ordinanza del 04/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO Penale Sent. Sez. 4 Num. 2325 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 29/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4.3.2022 il Tribunale di Venezia ha rigettato le istanze di riesame avanzate da SH TI e OV AT avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip di Venezia del 4.1.2022 con il quale si imponeva il sequestro finalizzato a successiva confisca ex art. 240 bis cod.pen. e 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990 dei cespiti patrimoniali posseduti o comunque nella disponibilità degli imputati sproporzionati rispetto al loro profilo economico reddituale. La misura reale era stata adottata nell'ambito di un procedimento per i reati di cui agli artt. 74 commi 1, 2 e 3 d.p.r. 309/90, artt. 3 e 4 I. n. 143 del 2006 e artt. 110 cod.pen., 73 e 80 d.p.r. 309 del 1990 commessi in Italia e su territorio estero dal dicembre 2013 al giugno 2017. 2. Avverso detta ordinanza SH TI e OV AT, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deducono la violazione di legge per inesistenza o mera apparenza della motivazione in riferimento alla ritenuta irrilevanza delle lecite fonti di reddito, così come documentate dalla difesa a giustificare il possesso delle somme di denaro in sequestro. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli ''errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14.3.2017, Napoli, Rv. 269656). Nella specie il Tribunale di Venezia, chiamato a pronunciarsi sulle istanze di riesame proposte avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla 2 confisca disposto dal Gip di Venezia in data 4.1.2022 nell'ambito di un complesso procedimento penale a carico di svariati soggetti di origine albanese in relazione ad una attività associata volta all'importazione ed al traffico di sostanze stupefacenti, ha confermato il provvedimento oggetto di impugnazione ritenendo che, pur a fronte delle contestazioni difensive e della documentazione prodotta, deve ritenersi comunque sussistente la sproporzione richiesta dall'art. 240 bis cod.pen. Nel giungere a tale conclusione il Tribunale, con riguardo alla posizione di SH TI e OV AT, sua compagna convivente, ha fatto riferimento alle risultanze delle indagini patrimoniali svolte, "seppure lette con la necessaria prudenza ed approssimazione" concludendo per la sussistenza della sproporzione netta nei confronti del nucleo familiare degli istanti alla luce dei redditi nel periodo preso in considerazione, ovvero dal 2012 al 2019, e ritenendo che anche le retribuzioni da lavoro dipendente documentate da parte di entrambi nonché le rimesse di provenienza lecita non valgano comunque ad elidere l'evidenziata sproporzione patrimoniale. L'ordinanza impugnata, quindi, nel confermare la misura reale ha preso posizione sulle argomentazioni difensive confutandole con motivazione che ben lungi dall'essere apparente ha dato conto della ratio sottesa al mantenimento del vincolo sui beni. In conclusione i ricorsi vanno rigettati. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 29.11.2022
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO Penale Sent. Sez. 4 Num. 2325 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 29/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4.3.2022 il Tribunale di Venezia ha rigettato le istanze di riesame avanzate da SH TI e OV AT avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip di Venezia del 4.1.2022 con il quale si imponeva il sequestro finalizzato a successiva confisca ex art. 240 bis cod.pen. e 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990 dei cespiti patrimoniali posseduti o comunque nella disponibilità degli imputati sproporzionati rispetto al loro profilo economico reddituale. La misura reale era stata adottata nell'ambito di un procedimento per i reati di cui agli artt. 74 commi 1, 2 e 3 d.p.r. 309/90, artt. 3 e 4 I. n. 143 del 2006 e artt. 110 cod.pen., 73 e 80 d.p.r. 309 del 1990 commessi in Italia e su territorio estero dal dicembre 2013 al giugno 2017. 2. Avverso detta ordinanza SH TI e OV AT, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deducono la violazione di legge per inesistenza o mera apparenza della motivazione in riferimento alla ritenuta irrilevanza delle lecite fonti di reddito, così come documentate dalla difesa a giustificare il possesso delle somme di denaro in sequestro. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli ''errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14.3.2017, Napoli, Rv. 269656). Nella specie il Tribunale di Venezia, chiamato a pronunciarsi sulle istanze di riesame proposte avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla 2 confisca disposto dal Gip di Venezia in data 4.1.2022 nell'ambito di un complesso procedimento penale a carico di svariati soggetti di origine albanese in relazione ad una attività associata volta all'importazione ed al traffico di sostanze stupefacenti, ha confermato il provvedimento oggetto di impugnazione ritenendo che, pur a fronte delle contestazioni difensive e della documentazione prodotta, deve ritenersi comunque sussistente la sproporzione richiesta dall'art. 240 bis cod.pen. Nel giungere a tale conclusione il Tribunale, con riguardo alla posizione di SH TI e OV AT, sua compagna convivente, ha fatto riferimento alle risultanze delle indagini patrimoniali svolte, "seppure lette con la necessaria prudenza ed approssimazione" concludendo per la sussistenza della sproporzione netta nei confronti del nucleo familiare degli istanti alla luce dei redditi nel periodo preso in considerazione, ovvero dal 2012 al 2019, e ritenendo che anche le retribuzioni da lavoro dipendente documentate da parte di entrambi nonché le rimesse di provenienza lecita non valgano comunque ad elidere l'evidenziata sproporzione patrimoniale. L'ordinanza impugnata, quindi, nel confermare la misura reale ha preso posizione sulle argomentazioni difensive confutandole con motivazione che ben lungi dall'essere apparente ha dato conto della ratio sottesa al mantenimento del vincolo sui beni. In conclusione i ricorsi vanno rigettati. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 29.11.2022