Sentenza 29 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2002, n. 6206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6206 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2002 |
Testo completo
OME DEL POPOLO ITALIANO ee 70914 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PUBBLICA ITALIANA E 8 CAMPIONE CIVILE 5 8 N 9 N O 1 I N / 06206/02 Z A 4 70914 / A T 6 B R U 2 T . B S I R LA I R A G O . T E D B R L A E T A A D I 1 I D 3 S R 1 N E dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E E T L S N A I E Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N.15277/2000 A S E Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere - Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron. 17847 Dott. Nino FICO Consigliere Rep.... Dott. Antonino DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 31/01/2002 ha pronunciato la seguente: Oggetto: IRPEF - ILOR Calamità - S ENTENZA Naturali 1984 Sospensione sul ricorso proposto da: riscossione Effetti AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro ricollegabili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge - Ulteriore beneficio Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura rideterminazione imponibile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente IL
contro
NO IA, residente a [...], non costituita in giudizio;
- intimata Tributariaavverso la sentenza della Commissione 5 4 Regionale di Perugia Sez.6 n. 320/06/99 del 9-11-1999, 6 । depositata il 10-11-1999. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 31-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta 26-11-2001 con la quale il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi ha concluso per il rigetto del infondatezza in applicazione ricorso, per manifesta dell'art.375 C.p.C.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La signora AR CI, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, dichiarazione. dei redditi dell'annon.363, nella successivo detraeva dall'imponibile 1'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria. Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.917; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n.46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 26-11-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985,. n. 792, come convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, -n. 46 prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, ави n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ый сн tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 considerata come febbraio 1999, n.28, deve essere introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 8659/2001; 10237/2001;- 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per ilgiurisprudenziale, discostarsi da tale indirizzo ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 31 Gennaio 2002. Il Presidente E N 0 8 O I 9 S Dott. Giulio Graziadei 1 Z / A 4 N / R * 6 T Il Consigliere Relatore Estensore 2 * S B . I * R . G L E P L . " R A Dott D . I L B A B E I A D D T R I A E S I 1 T T N 3 R E 1 N S E E . I T S N A E A M DEPOSITATOIN CANCELLERIA 29 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio