Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2003, n. 5207
CASS
Sentenza 18 dicembre 2003

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È abnorme l'ordinanza con cui il g.i.p., ricevuta una richiesta di archiviazione da parte del P.M., invece di provvedere di conseguenza o di fissare l'udienza camerale prevista dall'art. 409 cod. proc. pen., disponga la sospensione del procedimento, chiedendo alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, ai sensi dell'art. 234 del Trattato U.E., di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva 75/442/CEE in materia di rifiuti, dando luogo ad una decisione interlocutoria non prevista dall'ordinamento in relazione alla fase procedimentale della cui cognizione è investito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2003, n. 5207
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5207
    Data del deposito : 18 dicembre 2003

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