Sentenza 18 dicembre 2003
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con cui il g.i.p., ricevuta una richiesta di archiviazione da parte del P.M., invece di provvedere di conseguenza o di fissare l'udienza camerale prevista dall'art. 409 cod. proc. pen., disponga la sospensione del procedimento, chiedendo alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, ai sensi dell'art. 234 del Trattato U.E., di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva 75/442/CEE in materia di rifiuti, dando luogo ad una decisione interlocutoria non prevista dall'ordinamento in relazione alla fase procedimentale della cui cognizione è investito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2003, n. 5207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5207 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 18/12/2003
1. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1949
3. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 032700/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Salvatore Panagia, difensore di fiducia di:
SA MA NI, n. a Casalvecchio Siculo l'1.9.1953;
Avv. Luigi Autru Ryolo difensore di fiducia di:
AN EA, n. a Empoli il 19.3.1946;
avverso l'ordinanza in data 19.6.2002 del G.I.P. del Tribunale di Gela, con la quale è stata disposta la sospensione del procedimento penale n. 1007/02, nel quale sono indagati i predetti SA e AN per il reato di cui all'art. 51, co. 2, del D.L.vo n. 22/97 ed è stata richiesta alla Corte di Giustizia della Comunità Europea una sentenza interpretativa ai sensi dell'art 234 del Trattato istitutivo della Comunità Europea;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza;
CONSIDERATO IN FATTO E DRITTO
Con la impugnata ordinanza il G.I.P. del Tribunale di Gela, previa sospensione del procedimento penale n. 1007/02, nel quale sono indagati SA MA NI e AN EA per il reato di cui all'art. 51, co. 2, del D.L.vo n. 22/97, ha chiesto alla Corte di Giustizia della Comunità Europea una sentenza interpretativa, ai sensi dell'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità. La vicenda processuale trae origine da numerose segnalazioni di associazioni ambientaliste, che denunciavano l'emissione di gas nocivi provenienti dallo stabilimento AGIP PETROLI S.p.A. di Gela. A seguito delle indagini il P.M. chiedeva, ed il G.I.P. disponeva, il sequestro di due depositi di coke da petrolio, denominato "pet coke", derivanti dal processo di raffinazione del petrolio ed utilizzati all'interno dello stabilimento come combustibile nella annessa centrale termoelettrica, ravvisandone la natura di rifiuto, catalogabile con il codice CER 050299, oggetto di operazioni di raccolta e smaltimento in assenza della prescritta autorizzazione. Nel corso delle indagini veniva emanato il D.L.
7.3.2002 n. 22, convertito con modificazioni nella L. n. 82/02, il cui art. 1, co. 1 lett. b), esclude dalla applicazione della normativa sui rifiuti, ai sensi dell'art. 8, co. 1, del D.L.vo n. 22/97, il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo (lett. f quater). Il P.M., preso atto della riforma legislativa, disponeva il dissequestro dei due depositi di "pet coke" e con richiesta in data 14.6.2002 invitava il G.I.P. a formulare domanda di pronuncia pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia della Comunità Europea in ordine alla nozione di rifiuto, con riferimento al coke da petrolio, ed alla compatibilità della citata novella legislativa con le norme comunitarie, formulando, in subordine, richiesta di archiviazione del procedimento. Con la ordinanza impugnata il G.I.P., considerata anche la analoga richiesta delle associazioni ambientaliste, oppostesi alla archiviazione, ravvisava, all'esito di una dettagliata analisi della normativa nazionale e di quella comunitaria in ordine al citato residuo della raffinazione del petrolio, la rilevanza delle prospettate questioni interpretative, e, per l'effetto, richiedeva, ai sensi dell'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, alla Corte di Giustizia una sentenza interpretativa della Direttiva 75/442/CEE con riferimento: 1) alla sussumibilità del "pet coke" nella nozione di rifiuto;
2) alla configurabilità del suo utilizzo come combustibile, quale attività di recupero;
3) alla possibilità di escludere il "pet coke" dalla applicazione della normativa comunitaria in considerazione della sua utilizzazione come combustibile per uso produttivo, ai sensi dell'art. 2 della citata Direttiva 75/442/CEE; 4) alla sua utilizzabilità nei processi di combustione, secondo le modalità previste dalla citata normativa dello Stato italiano. Contestualmente disponeva la sospensione del procedimento penale.
Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori degli indagati di cui in epigrafe, che la denunciano per violazione di legge quale provvedimento abnorme.
Entrambi i ricorrenti denunciano, con omogenee argomentazioni giuridiche, in primo luogo il contrasto del provvedimento impugnato con le norme processuali da applicarsi a seguito della richiesta di archiviazione del procedimento penale formulata dal P.M. e la conseguente abnormità dell'ordinanza. Si osserva che il G.I.P., se avesse ritenuto di non accogliere la richiesta di archiviazione del procedimento penale, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 409, co. 2, c.p.p., fissare la Udienza camerale, assicurando il contraddittorio con gli indagati nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p.; che il ricorso alla indicata procedura risultava necessitato anche dal fatto che, a seguito della comunicazione della richiesta di archiviazione alle parti offese, queste ultime avevano proposto opposizione, della quale comunque si contesta l'ammissibilità, venendo così posto in essere il procedimento ex art. 410, co. 3, c.p.p.. Si deduce inoltre la incompatibilità del disposto accertamento pregiudiziale con la fase procedimentale afferente alla richiesta di archiviazione. Con un'ulteriore serie di argomentazioni entrambi i ricorrenti deducono l'inammissibilità del ricorso alla Corte di Giustizia Europea ai sensi dell'art. 234 del Trattato. Previ rilievi in ordine alla natura meramente interpretativa della novella legislativa in materia di "pet coke", di cui si esclude la classificazione nell'ambito dei rifiuti anche in applicazione della citata Direttiva comunitaria, si osserva che il ricorso alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell'art. 234 del Trattato, è consentito solo al fine di ottenere pronunce interpretative delle direttive della Comunità Europea. Si deduce, quindi, che le Direttive in materia di rifiuti non sono self executing, con la conseguenza, che, in ogni caso, prevale, ai sensi dell'art. 2, co. 3, c.p., la legge statale che abbia depenalizzato il fatto costituente reato, a nulla rilevando l'eventuale contrasto della normativa nazionale con la Direttiva, che può solo dar luogo ad un procedimento di infrazione a carico dello Stato che non vi si è uniformato. Si osserva inoltre che in materia penale si palesa inconferente il ventilato successivo ricorso alla Corte Costituzionale, contenuto nell'ordinanza, non potendo operare le pronunce del giudice delle leggi retroattivamente, al fine di attribuire rilevanza criminale ad un fatto, che era lecito allorché è stato commesso.
Con ulteriori memorie le difese del AN e del SA hanno ribadito in particolare le argomentazioni afferenti alla depenalizzazione del fatto oggetto di indagine, concludendo con la richiesta di immediata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 409, co. 2, c.p.p. il giudice per le indagini preliminari, se non accoglie la richiesta di archiviazione formulata dal P.M., fissa la data dell'Udienza in Camera di consiglio ed analogamente provvede, ai sensi dell'art. 410, co. 3, c.p.p., in presenza dell'opposizione delle parti offese, che non sia inammissibile, mentre è preclusa al G.I.P. qualsiasi attività che si svolga al di fuori del delineato schema procedimentale (cfr. per la abnormità del provvedimento che non si sia uniformato al richiamato sistema normativo, omettendo di disporre l'Udienza camerale in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del procedimento: sez. 5^, 18.5.1999 n. 1707, P.M. in proc. ignoti, riv. 213208; sez. 6^, 15.4.1998 n. 966, Laganà, riv. 209120; sez. 5^, 10.11.1999, n. 4082, P.M. in proc. Bussolino e altro, riv. 214561 e numerose altre).
Orbene, con la impugnata ordinanza il G.I.P. ha adottato, sulle richieste formulate dal P.M., al di fuori dello schema delineato dal codice di rito, una decisione interlocutoria di sospensione del procedimento e di rimessione di questioni interpretative alta Corte di Giustizia della Comunità Europea, non prevista dall'ordinamento in relazione alla fase procedimentale della cui cognizione era investito e, peraltro, senza che risultasse instaurato il contraddittorio nei confronti degli imputati, obbligatorio per l'adozione di qualsiasi decisione diversa da quella di accoglimento della richiesta di archiviazione.
Il provvedimento impugnato, pertanto, si pone palesemente al di fuori dell'ordinamento processuale e, per l'effetto, in quanto atto abnorme, risulta immediatamente impugnabile (sez. un. 26.1.2000 n. 26, Magnani). Trattandosi inoltre di un provvedimento non previsto dall'ordinamento processuale ne deve essere disposta la eliminazione. Non può essere, invece, accolta la richiesta dei ricorrenti diretta ad ottenere una immediata pronuncia - che questa Corte dovrebbe adottare con sentenza - che il fatto non è previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Osserva in primo luogo la Corte che osta all'accoglimento di tale richiesta il limite derivante dall'effetto devolutivo dell'impugnazione.
Nel caso in esame, invero, l'impugnazione ha esclusivamente ad oggetto il provvedimento di natura interlocutoria, emesso dal G.I.P. nei termini sopra precisati della sospensione del procedimento penale e di rimessione della citata questione interpretativa alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, che non contiene alcuna valutazione in ordine alla fondatezza della azione penale esercitata dal Pubblico Ministero.
Di talché tuttora risulta investito della richiesta di archiviazione del procedimento penale il predetto G.I.P. presso il Tribunale di Gela, cui è demandato, quale giudice naturale, di provvedere nella presente fase del procedimento.
Al giudice del gravame, per l'effetto, è demandato solo il potere di eliminare il provvedimento impugnato, in quanto atto abnorme, secondo i rilievi sopra precisati.
Va ancora osservato, peraltro, che nella fase procedimentale, afferente alla conclusione delle indagini preliminari, il provvedimento, la cui adozione è prevista dal codice di rito nell'ipotesi di infondatezza della notizia di reato, da qualunque causa sia determinata, è il decreto di archiviazione ex art. 409 c.p.p., nella fattispecie richiesto dal P.M., e non la sentenza di proscioglimento che è emessa a seguito dell'Udienza preliminare. Tale pronuncia, pertanto, neppure può essere emessa dal giudice dell'impugnazione avente ad oggetto un provvedimento abnorme del G.I.P., al di fuori di ogni schema processuale previsto dal codice di rito.
Nè si palesa, infine, meno rilevante la considerazione che l'eventuale decreto con il quale il G.I.P. disponga, a seguito dell'Udienza preliminare, erroneamente il giudizio, non è impugnabile, di talché deve ritenersi non consentita dall'ordinamento, nella presente fase procedimentale, una pronuncia anticipatoria dell'esito del giudizio ordinario.
La ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, mentre non è consentita a questa Corte l'emissione di ulteriori pronunce.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004