Sentenza 5 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11818 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi gg. ri Magistrati: 18 18/03 Dott. Erminio RAVAGN NI G.N. 25334/00 Cron. 25700 BATTIMIELLODott. Bruno Consiglier. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 19/02/03 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ON ENRICA;
intimata 2003 avverso la sentenza n. 556/00 del Tribunale di CASALE 1092 MONFERRATO, depositata il 12/10/00 R.G.N. 1053/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Casale Monferrato accoglieva la domanda proposta dall'el'odierna intimate contro l'INPS per la ricostituzione della pensione di cui era titolare mediante applicazione del beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n.257/92 e successive modificazioni, per i lavoratori con esposizione ultradecennale all'amianto. L'INPS proponeva appello che il Tribunale di Casale Monferrato ha respinto con la sentenza indicata in epigrafe, osservando, in espresso dissenso dalla sentenza di questa Corte n.6605 del 7 luglio 1998, che l' interpretazione della citata norma nel of senso della sua non applicazione ai lavoratori già pensionati non è sostenibile né alla stregua del tenore letterale della norma stessa, né in rapporto ai principi costituzionali, determinando ingiustificate differenziazioni tra categorie di soggetti sostanzialmente omogenee. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE L'INPS, denunciando violazione dell'art.13, comma ottavo, legge n.257/92, come modificato dall'art.1 d.l. n.169/1993 (convertito, con modificazioni, nella legge n.271/93) e vizi di motivazione, deduce l'erroneità della impugnata sentenza e sostiene, sulla base di molteplici argomentazioni, l'inapplicabilità del beneficio ai lavoratori già titolari di pensione alla data di entrata in vigore della legge n.257/92. Il ricorso è fondato nei sensi di cui alle considerazioni che seguono. In punto di diritto va ricordato che questa Corte, con numerose decisioni ( a partire da Cass, nn. 6605 e 6620, entrambe del 7 luglio 1998, n. 7407 del 28 luglio 1998, n. 10557 del 10 agosto 2000, n. 1976 del 12 febbraio 2001, n.5764 del 19 aprile 2001, fino alle più recenti 25 ottobre 2001, 7 novembre 2001 n.13786, 21 dicembre 2002 3 n.18243) la cui motivazione il Collegio fa propria, ha affermato che il beneficio contributivo di cui trattasi è inapplicabile ai soggetti che erano già titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero di inabilità alla data (28 aprile 1992) di entrata in vigore della legge n.257/92, mentre non è ostativa alla concessione del detto beneficio la fruizione, alla stessa data, di una pensione (o di un assegno) di invalidità, come pure l' avvenuta maturazione dei requisiti per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia, ma senza la liquidazione del relativo trattamento (vedi, in particolare, Cass. sent. n.18243/02 citata). -che non trova smentita nel decisum della Nel confermare detto orientamento sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000 (vedi Cass. sent. 25 ottobre 2001 n. 13195, 7 novembre 2001 n.13786) e che, anzi, il giudice delle leggi ha definitivamente avvalorato nella sentenza n.434 del 31 ottobre 2002, sottolineando come la situazione dei già pensionati alla data di entrata in vigore della legge n.257/92 non possa ritenersi omogenea a quella dei soggetti collocati in quiescenza in data successiva - osserva il Collegio, in punto di fatto, che, dalla impugnata sentenza, come pure dal ricorso dell'INPS, non emerge quale fosse la pensione (se di anzianità, di vecchiaia, di inabilità o di invalidità) in godimento all'assicurato e in quale data costui ne fosse divenuto titolare, così che non è possibile stabilire se lo stesso fosse o meno da includere tra i destinatari del beneficio contributivo richiesto. Ciò, nel mentre comporta la cassazione della sentenza del Tribunale, in quanto confermativa di una pronuncia che ha ritenuto applicabile il beneficio suddetto indistintamente a tutti i pensionati, impone il rinvio della causa ad altro giudice di merito, rendendosi necessario, per la sua decisione, l'indicato accertamento di fatto, precluso a questo giudice di legittimità. 4 Al giudice di rinvio si rimette anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2003 Il Presidente Il Cons. estensore fal lo blea. IL Depositato in Cancelleria A M E joggi,) 5 AGO 2003 R P U S CANCELLIERE the 3 3 5 0 1 . . A N T S R S 3 A A ' 7 T - L , L 8 A - E S 1 D E 1 P I S S E I N N G E S G G I E O A L A D O A E T L T , I L O R E I R D T D S I O G E R 5