Sentenza 31 marzo 1999
Massime • 1
Quando il reato di abuso di ufficio sia commesso per arrecare "ad altri un danno" è lesa oltre che la sfera giuridica della pubblica amministrazione anche quella del privato: in tal caso il reato è plurioffensivo, con la conseguenza che la persona offesa dal reato ha il diritto di ricevere l'avviso di richiesta di archiviazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/1999, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 31 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 31.03.1999
1. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
2. " EP La Greca " N.1147
3. " Antonio S. Agrò " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N.34551/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
TA EP
RI IR
nel procedimento a carico di
MO SO
NN NI
TI RN
avverso l'ordinanza emessa il giorno 14.05.1997 dal GIP del Tribunale di Salerno;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in ordine alla posizione di MO SO e con rinvio in ordine alle posizioni di NU GI e TI RN.
FATTO
Con ordinanza emessa il giorno 14.05.1997 il GIP del Tribunale di Salerno disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di MO SO, NN NI e TI RN, indagati, rispettivamente: il primo, per avere, nella qualità di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, malamente richiesto l'archiviazione in un procedimento per false comunicazioni sociali a carico di TI RN, e per avere, nella medesima qualità, richiesto il rinvio a giudizio di TA EP per calunnia, in relazione a fatti attinenti al procedimento citato, così abusando del suo ufficio a vantaggio del TI e in danno del TA;
il secondo, per avere, nella qualità di Presidente del Tribunale di Avellino, emesso decreti ingiuntivi, muniti di clausola di provvisoria esecuzione, l'uno nel giugno 1990 nei confronti della Edil Costruzioni Gestioni S.r.l., altri nei confronti della NI TA & C. S.a.s., al solo fine di arrecare un ingiusto vantaggio alla SPI (Banca Popolare dell'Irpinia, presieduta dal TI), così strumentalizzando al proprio ufficio;
il terzo, per avere concesso, in qualità di extraneus, nei reati di abuso d'ufficio del MO e dello NN, nonché per estorsione in danno di TA EP e RI IR e per false comunicazioni sociali. Propongono ricorso il TA e la RI, deducendo:
- quanto all'abuso d'ufficio del MO, la violazione del MO, la violazione del contraddittorio;
- quanto agli atri addebiti, l'abnormità della motivazione;
- in subordine, una volta disposta l'archiviazione sulle altre posizioni, ritenere l'incompetenza territoriale del GIP del Tribunale di Salerno sulla posizione TI.
Hanno presentato memorie le difese dei tre indagati, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
DIRITTO
Preliminarmente occorre affrontare le questioni relative all'ammissibilità, sul piano formale e della legittimazione attiva, dei proposti ricorsi.
Com'è noto, il ricorso di cui al comma 6 dell'art. 409 cpp., può essere presentato, sul piano della legittimazione sostanziale, solo dalla persona offesa dal reato, e, dal punto di vista formale, mediante sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio in cassazione, munito di specifico mandato (Cass. SS.UU. cc.16.12.1998, Messina).
Sotto quest'ultimo profilo, rilevasi che l'atto contenente i proposti ricorsi reca in premessa la dicitura "I sottoscritti TA EP e RI IR, unitamente al proprio difensore Avv. Alberto Liguoro... propongono impugnazione avverso l'ordinanza... " e in calce la sottoscrizione della IR, del TA e del predetto difensore cassazionista. Non c'è dubbio che in tal modo i ricorrenti hanno espresso univocamente la loro volontà di impugnare l'ordinanza in oggetto (anche) attraverso l'intervento del loro difensore abilitato, che, sottoscrivendo l'atto, lo ha fatto proprio e reso valido agli effetti dell'art. 613 cpp. Quanto alla qualità di persona offesa dei ricorrenti, la stessa sicuramente sussiste in relazione al delitto di estorsione ascritto al TI, mentre va esclusa per il reato di false comunicazioni sociali pure addebitato al predetto.
Relativamente ai due addebiti di abuso d'ufficio, escluso che possa parlarsi di giudicato interno con riguardo a decisioni assunte nei confronti di un diverso indagato, va rilevato che la qualità in parola sussiste solo in relazione all'abuso riguardante il MO, in quanto ascritto come commesso (non solo per procurare ad altri un ingiusto vantaggio ma anche) per arrecare "ad altri un danno" e integrante in tal guisa una fattispecie che, contemplando la lesione delle sfera giuridica di soggetti privati, oltre che quella della P.A., già nella propria descrizione normativa, si atteggia sicuramente come plurioffensiva (Cass. 11.11.1998, Messineo;
13.03.1997, Pugliese).
Ne consegue che i ricorsi sono inammissibili per difetto di legittimazione attiva tranne che in relazione ai reati di estorsione ascritto al TI e di abuso d'ufficio ascritto al MO e al TI.
Ciò chiarito, deve rilevarsi, quanto al delitto estorsivo, che i ricorsi sono ugualmente inammissibili, posto che non denunciano l'unico motivo ammesso dall'art. 409, comma 6, cpp. (violazione del contraddittorio) ma contestano la motivazione del provvedimento impugnato in termini certamente non tali da evidenziarne l'abnormità.
Fondati sono invece i ricorsi relativamente all'abuso d'ufficio riguardante il MO e, quale extraneus concorrente, il TI. Risulta, invero, dagli atti, che l'avviso dell'udienza camerale per il procedimento esitato con l'ordinanza impugnata fu fatto alle persone offese a al loro difensore con specifico riferimento alla "deliberazione in Camera di Consiglio quanto alla richiesta presentata il 24.04.1996". Ora l'opposizione proposta il 24.04.1996 riguardava la richiesta di archiviazione parziale avanzata dal P.M. in data 11.04.1996 relativamente alle posizioni NN e TI, e no la richiesta presentata in relazione all'abuso del MO in data 02.02.1996, avverso la quale era stata proposta diversa opposizione in data 12.02.1996.
Riguardo a tale parte del procedimento, dunque, le persone offese e il loro difensore (cui fu negato l'aggiornamento dell'udienza ad altra data) si sono trovate esattamente nella condizione prevista dal coord. disposto degli artt. 127, comma 1, e 409, comma 6, cpp., con conseguente nullità del procedimento e della deliberazione conseguitane. Nè può, evidentemente, parlarsi di "acquiescenza" in relazione ad un semplice esposto successivamente presentato dal TA, nel quale lo stesso "discorre di provvedimento di archiviazione anche nei confronti del MO" (come si assume nell'impugnata ordinanza), non versandosi certamente in alcuna delle ipotesi di sanatoria specificamente previste dall'ordinamento processuale penale e non esistendo, nell'ambito di questo, l'istituto generale dell'acquiescienza.
L'impugnata ordinanza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di MO e di TI RN, oggetto della opposizione in data 12.02.1996, con conseguente trasmissione degli atti al GIP del tribunale di Salerno per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'impugnato provvedimento limitatamente alla posizione di MO SO e di TI RN, oggetto della opposizione in data 12.02.1996, e dispone la trasmissione degli atti al GIP del tribunale di Salerno per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999