Sentenza 5 aprile 2005
Massime • 1
In tema di confisca facoltativa, sia quando si debba provvedere in sede di sentenza di condanna, sia quando si verta in ipotesi di sentenza su accordo delle parti, l'applicazione della misura di sicurezza non è affidata alla discrezionalità del giudice dovendo invece questi dar conto con puntuale motivazione della particolare e diretta correlazione tra la cosa e il reato in base alla quale viene espresso il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento della cosa medesima nella disponibilità del reo: tale giudizio, peraltro, può essere formulato anche con rapporto alle caratteristiche della personalità del reo e alle modalità di commissione del crimine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2005, n. 21703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21703 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 5/04/2005
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 689
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 13215/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA BK, n. a Casablanca l'8.7.1968;
avverso la sentenza in data 18 dicembre 2003 del Tribunale di Pistoia;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
MO BK propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 c.p.p., con cui gli è stata applicata la pena di anni uno mesi 8 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, DPR 309/90, oltre alla confisca del telefono cellulare e dell'autovettura in sequestro.
Con un unico motivo sostiene la violazione di legge, con riferimento all'art. 240, comma 1, c.p., per avere disposto il giudice di merito la confisca del telefono cellulare e dell'autovettura sul mero rilievo che trattavasi di "cose chiaramente utilizzate per commettere il reato".
Secondo il ricorrente, in sostanza, si verterebbe pur sempre in ipotesi di confisca facoltativa, onde il giudicante, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, a fini di confisca avrebbe dovuto accertare lo stabile asservimento della cosa al reato, non essendo sufficiente l'accertato occasionale utilizzo illecito della stessa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, avendo riguardo a quella che è la disciplina di settore.
Non è dubitabile che la confisca dell'autoveicolo e, in genere, delle cose di cui l'imputato del reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/90 si sia servito per commetterlo, può essere solo facoltativamente ordinata dal giudice in sede di condanna, a norma dell'art. 240, comma 1, c.p., e salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato (art. 240, comma 3, c.p.) (in senso sostanzialmente conforme, Cass., Sez. 4^, 27 giugno 1991, D'Angella;
cfr. anche Cass., Sez. 4^, 8 luglio 2002, Marra e Cass., Sez. 4^, 3 dicembre 2003, Okorie, per le quali il veicolo usato per commettere il reato di detenzione illecita della droga non è suscettibile di confisca obbligatoria, in quanto non ha carattere intrinsecamente criminoso e non costituisce il prezzo del reato ne' cosa di cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce reato, secondo il disposto dell'art. 240, comma 2, c.p.). Grazie al disposto dell'art. 445, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, la confisca facoltativa può essere disposta anche nel caso in cui il procedimento venga definito con la sentenza di "patteggiamento".
Ne deriva che, in caso di "patteggiamento", vi può essere spazio per la confisca, "facoltativa", dell'autoveicolo e, in genere, delle cose di cui l'imputato del reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/90 si sia servito per commetterlo (art. 240, comma 1, c.p.), con l'unico, già rilevato limite dell'eventuale (reale e non fittizia) appartenenza di questi a persona estranea al reato (art. 240, comma 3, c.p.). In proposito, anzi, va ricordato che l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, anche quando facoltativa, non può essere oggetto di "trattativa" e rientrare nell'accordo di "patteggiamento", il quale, del resto, neppure potrebbe essere condizionato alla sua mancata adozione. La confisca rientra, infatti, nei poteri esclusivi del giudice.
Peraltro, trattandosi di ipotesi di confisca facoltativa, sia quando si debba provvedere in sede di sentenza di condanna, sia quando si verta in ipotesi di sentenza di "patteggiamento", la relativa determinazione di applicare la misura di sicurezza non è lasciata alla discrezionalità "libera" del giudice, occorrendo, invece, a tal fine, la dimostrazione, di cui il giudice deve dare contezza con puntuale motivazione, di una particolare "correlazione diretta" tra la res e il reato, dalla quale derivi un giudizio di "pericolosità" derivante dal mantenimento della cosa nella disponibilità del reo che legittima il provvedimento ablativo.
Le caratteristiche della "correlazione diretta" tra la res e il reato sono, all'evidenza, diversi, a seconda che si verta in ipotesi di confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero di confisca facoltativa delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
In particolare, quanto alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (è l'ipotesi, che qui interessa, del veicolo utilizzato per trasportare la droga o per condurre il reo sul luogo dello spaccio;
ed è l'ipotesi, che qui parimenti interessa, dell'apparecchio cellulare eventualmente utilizzato per consentire l'attività di spaccio, magari per il contatto con gli acquirenti della droga), il collegamento diretto della cosa con il reato va inteso nel senso che questa deve avere svolto un ruolo indispensabile, non meramente occasionale per e nell'esecuzione del reato (cfr. Cass., Sez. 6^, 6 giugno 1994, Violato). Mentre il giudizio prognostico di pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa da parte dell'imputato, va formulato apprezzando l'eventuale rischio di recidiva che tale mantenimento potrebbe determinare rendendo probabile il ripetersi dell'attività incriminata.
Il collegamento diretto della res con il reato significa, quindi, che la prima è stata essenziale per la commissione del medesimo, nel senso che quest'ultimo, senza la res, o non sarebbe stato commesso o lo sarebbe stato con modalità necessariamente diverse. Per poter disporre la confisca, però, non basterebbe dimostrare solo il rilevato collegamento tra la cosa e il reato, essendo necessario formulare positivamente anche un giudizio prognostico di pericolosità derivante dal mantenimento nella disponibilità del reo della res, sotto lo specifico profilo che la persistente disponibilità della cosa renderebbe probabile la reiterazione dell'attività criminosa. Tale ulteriore presupposto è imposto dalla stessa ratio della confisca. Questa , in vero, proprio in quanto misura di sicurezza, più che una finalità punitiva, ha essenzialmente una finalità preventiva e cautelare, tendendo a prevenire la consumazione di futuri reati mediante l'esproprio di cose che, per essere strettamente collegate all'esecuzione di illeciti penali e strutturalmente funzionali alla commissione di reati, manterrebbero, se lasciate nella disponibilità del reo, viva l'idea e l'attrattiva del reato e renderebbero agevolmente possibile una ulteriore violazione della legge penale (arg. ex art. 203 c.p.) (cfr. Cass., Sez. 6^, 7 luglio 2003, Lomartire;
in passato, Cass., SS.UU., 22 gennaio 1983, Costa;
Cass., Sez. 6^, 2 aprile 1979, Milanesio). Il giudizio prognostico, va precisato, in quanto collegato al mantenimento del possesso della cosa da parte dell'imputato ed al rischio di recidiva che può conseguirne, non va formulato avendo riguardo necessariamente e solo alla specificità della res ed alle sue caratteristiche intrinseche (si pensi, ad un veicolo artatamente modificato per consentire il trasporto occultato della droga).
Ma può e deve essere formulato, anche a prescindere dalle stesse caratteristiche strutturali della cosa, apprezzando comunque la personalità del reo e le modalità di realizzazione del reato, e verificando se, in questa prospettiva, il mantenimento della res nella disponibilità del reo consenta di formulare o no un giudizio di pericolosità, sub specie del rischio di reiterazione (si pensi, esemplificando, ad un veicolo non "manipolato" nei sensi di cui si è detto, che si presentasse comunque idoneo a favorire il rischio di recidiva, in considerazione della personalità del reo -recidivo reieterato e specifico, ecc. - e della modalità di realizzazione del fatto incriminato - sintomatiche di un'attività criminosa "professionale" o a forte rischio di reiterazione, ecc.). Tale conclusione è imposta, laddove si consideri che il giudizio di pericolosità presupposto dall'art. 203 c.p., per quanto riguarda la misura di sicurezza della confisca, va espresso avendo riguardo, non solo alla cosa, ma anche (e soprattutto) alla personalità del reo e alle modalità di realizzazione del fatto incriminato. In una tale prospettiva, sulla dimostrazione dell'esistenza dei presupposti legittimanti la confisca facoltativa, nei termini suesposti, il giudice ha il dovere di fornire adeguata motivazione non solo in caso di confisca accessoria a sentenza di condanna, ma anche nell'ipotesi di definizione del giudizio con il "patteggiamento", poiché la sommarietà motivazionale propria del rito alternativo, giustificata dalla congiunta richiesta di pena, non può estendersi anche alla misura di sicurezza patrimoniale, specie laddove l'interessato esplicitamente si opponga all'applicazione della stessa misura.
Sforzo motivazionale, va soggiunto, particolarmente rigoroso, laddove si verta in ipotesi di cose non strutturalmente destinabili alla commissione del reato, bensì utilizzabili ex se anche per scopi leciti (cfr., a titolo esemplificativo, Cass., Sez. 6^, 7 luglio 2003, Lomartire, che, in una tale prospettiva, ha annullata la sentenza di condanna per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente limitatamente alla confisca di un telefono cellulare, sul rilievo che, pur potendosi ammettere che tale telefono potesse essere occasionalmente servito a comunicazioni relative allo spaccio della droga, difettava tra tale bene e la commissione del reato il necessario carattere di finalizzazione della cosa al compimento del reato necessario per la legittimità della misura di sicurezza). Nella specie, a fronte della richiamata disciplina di settore, risulta evidente il vizio motivazionale in cui è incorso il giudicante, il quale, nel pronunciare la sentenza di patteggiamento, ha disposto la confisca del veicolo e del cellulare senza soffermarsi nè sul "collegamento" di tali cose con il reato, ne' sulla "pericolosità sociale" del mantenimento di tali cose nella disponibilità dell'imputato, nei termini di cui si è detto. Si è limitato a ben vedere ad un tautologico richiamo della norma sulla confisca facoltativa e sulla ivi prevista confiscabilità delle cose "utilizzate per commettere il reato".
La sentenza va quindi annullata limitatamente alla pronuncia sulla confisca, con rinvio per nuovo esame.
Non ne viene travolta, come è ovvio, la pronuncia "pattizia" ex art. 444 c.p.p., giacché, come si è evidenziato, l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, anche quando facoltativa, non può essere oggetto della "trattativa" e, quindi, non rientra nell'accordo di "patteggiamento".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia gli atti per nuovo esame al Tribunale di Pistoia. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2005