Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2003, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
09710/0 3 REPU LIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |_ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto - -- --- SEZIONE SECONDA CIVILE Sirdi√"__(m)Pactio |-- -- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: COATTIVA INTERCLUSIONE -- --- - Dott. Mario SPADONE Presidente R.G. N. 10647/00 Consigliere- 11229/00Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Cron. 8500 T Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Rep. 1039 1 Dott. Vincenzo MAZZACANE Rel. Consigliere ud.19/11/02 ha pronunciato la seguente 30 SEN TE NZA |--- sul ricorso proposto da: -- AIDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI IRLANDESI 9, presso lo studio dell'avvocato -и FAMIGLIETTI - - - FRANCO MATARAZZO, che la difende, giusta delega in atti;
ľ ricorrente
contro
FLAMMA NICOLINO, PELOSI GIUSEPPE LUIGI;
- intimati e sul 2° ricorso n° 11229/00 proposto da: FLAMMA NICOLINO, PELOSI GIUSEPPE LUIGI, elettivamente E --- | domiciliati in ROMA VIA VELLETRI 21, presso lo studio 2002 + РАРА, difesi 1499 | dell'avvocato FRANCESCANTONIO L -1- dall'avvocato GIUSEPPE PALMIERI, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
FAMIGLIETTI AIDA;
- intimata avvers0 la sentenza n. 566/99 del Tribunale di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, depositata il 21/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
.— udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - - Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con attc di citazione del 24.4.1987 Nicolino Pelosi, premesso di. essereFlamm a IU 9 proprietari doi fondi ruslici accalastali rispettivamento alle partile n. 145-2747 foglio 15 particelle 60-61 e 62 il primo, e n. 4181 foglio 15 particella 73 il secondo, siti in località "solto i "Sorbo" de_ Comune di Frigento,Timili 0 assumevano che Lali fondi erano integralmente interclusi, in quanto da essi si poteva raggiungere la via comunale Frigento-Sturno soltanto attraverso i fonai di proprietà di Aida IG, mentre altri Tondi più vicini erano impraticabil! Gia perché scoscesi sia per il dispendio economico che avrobbero comportato;
il Flamm a ed 1. Polosi convenivano quindi in giudizio dinanzi al Procore Aida IG di Angelo de: Lombardi costituzione di Lea Servitů di chiedondo Ja passaggio per la larghezza di tre metri टी caricc dei fondi di quest'ultima od a favore de propzi. Costituendosi ir giudizic la conver TA assumendocontestava il fondamento aelia domanda che i fondi di proprielà degli altor: non €rano assolutamente interclusi, e chiederdo 1 r. Getto perché, trattandosi ૐ della domanda medesima 3 interciusione relativa, non era provato the 11 possaggio sarebbe servito per esigenze dell'agricoltura. Con sentenza del 17.4.1997 Pretoze adito accogliova la domanda di costituzione di servitt coattiva di passaggio sul fondo di proprietà della convenula, ā LA quale veniva riconosciuto 1.12 irdenniz20 da ripartirsi tra gli atzori, condannava la convenuta al pagamento dolie spese processuali. A seguito di impugnazione de parlo della Famiglie :1 cui resistevano i l Flarm a ed il Pelosi, il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi con sentenza dal 21.12.1999, in parziale riforma della sentonza di primo grado, dichiarava integralmente compensate tra ic parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, e conformava nel resto. Il giudice di appello, per ritenendo corrette dell'appellante in ordine ajconsiderazioni le diversi presupposti jn base ai. quali può richiedere La servitù coattiva d_ passaggic al senui de l'art. 1051 C.C. e la servit prevista dall'ar... 1052 C.C., r: teneva peraltro inapplicabile quest'ultima disposizione nolia faltispecie, dove entrambi i consulen! tecnici di ufficio nominati mel giudizio di primo grado avevano rilevato che il presunto passaggio che, coeleggiando altri fondi, avrebbe collegato fondi deq i attori alia via pubblica, ora presente sulla catasta e non "in loco", cosicché i Lerzeni d. proprietà del Fiamme e del Peinsi erano interclusi;
restova quindi escinsade tutto l'operatività dell'art. 1052 C.C+F che presuppone un passaggio che dia accesso alla via pubblica in favore del fondo dominante, anche 50 inadatto 0 insufficiente. 11 Tribunale riteneva inveco fondato motivo di appeilo avente ad oggetto la condanna de la amiglietti al pagamento delle spose processuali, considerato da un lato che lo spese occorse per detorm. nazione sia del Luogo di esercizio della servitù coattiva sia dell'indennizzo devono restare a carico di colui che richiede ☐ ] passaggio coaltivo, € dall'altro che la residuo spese avrebbero potulo easeze addebitale al soccombente soltanto nell'ipotesi aii una opposizione pretestuosa, nella fattispecie insussistente;
alla pretesa invero la resistenza dell'appoliante essendo infondata, era del_a controparte, PL. bagata su le risultanze di accertamer Li peritali 5 l'esistenza, arche se che avovano ovidenziato sollanto Sulia mappa catastale, di un altro passaggio а favore dei fondi di proprietà degli appol lati. Per la cassazione di questa sentenza la IG ha proposto un ricorso articolato in tre motivi al quale hanno resistito il a ed il Pelosi che hanzo introdotto 1107 rinozso incidentale;
lc parti hanno depositalo merorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarme::Le deve procodersi alla riunione del ricorsi quanto proposti nei confrorli della redesima sentenza. Esaminando quindi ricorso principale, si rileva che la IG, deducendo sufficiente 0 contraddittoria motivazione in ordine alia configurabilità di una situazione di interclusione assoluta o relaliva dei terren: di proprietà degli altori, assume che la sen erZa impugnata, affermando che il vio telo di accesso alla via pubblica esisteva soitanto sulle mappe catastali e ne sui suddetti fondi, si è posts in contrasto con quanto evidenziato dai consulenti Tecruci di quali avevano rilevato 111 percorso utficio, accidentato senza però escinderne ripido ed l'esistenza. Con i secondo motivo la IG denuncia omessa motivazione in ordine alia ripartizione del 'onere probatorio ne ta fattiscecio, considerato che 0 controparti avrebbero dovuto provare la preless interclusione dei propri Condi. accertabile soltanto tranite ia consulenza non Lecnica di ufficio. Con i terzo molivo la ricorrente principale, deducendo violazione C faisa acplicazione degil articoli 1051 e 1052 C. C. assume che la sentenza accertata 1'esistenza di un impugnata, una volta dei Fondi disia pure di sagevole, collegamento, proprietà del Flamma e del Pelosi Con la via pubblica, avrebbe dovuto applicare l'art. 1052 c.c. e rigettare la domanda, поп essonco slala neppure dedolta 1' inadequatezza di tale passaggio alie esigenze dell'agricoltura e dell'industria. I suddetti motivi, da esaminare congiuntamento por ragioni di connessione, sono infondati. La senLonza impugnata, richiamati i diversi presupposti per l'operatività rispettivamente degli articoli 1051 0 2052 C.C., ha ritenuto di dover fattispecie la prima di tabiapplicare nella disposizioni di Legge a seguito dell'accertata 7 insussistenza, sulla base di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio espletate nel giudizio di primo grado, dei presunto viottolo di collegamento alla via pubblica coi fondi di proprietà del Fjemnia e del Pelosi, la considerare nuindi interclusi, atteso he il suddatto passaggio era slato rinvenuto soltanto sulla nappa catastale. B: è cunque in presenza di lin accertamento di fallo da parte del giudice di merito Barrel to da una motivazione adeguata e priva di vizi logici, essendo slati indicati gli elementi dai quali Stato tratto 1. convincimento espresso7 Lale iguardo, e con specifico riferimento alla consura sollevata dalla ricorrente con il secondo motivo, secondo cuj La domanda altrice sarebbe sta a accolta nonostante 11 mancato assolvimento sugli attori, nondell'onere probatorio gravante essendo 5 tal fine sufficiente a sola consulenza tecnica d'ufficio, deve osservars] che quest'ultima, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, pur avendo di regola la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatli già acquisiti al processo sul piano probalorio, può legittimamente costituire ex se" forte oggettiva гл di prova quando si risolva anche in uno strumento * di accertamento di situazione rilevabili golo con il corso a determinale cognizioni tecniche (Cass. 14.1.1999 n. 321; Cass. 10.3.2000 n. 2802). A fronte de la Sopra richiamata ricostruziore in fatto della vicenda che ha dato luogo aila present.c controversia operata dal giucice Q appello, il rilievo della ricorrente principale, secondo cui dalle consulenze tecniche d'ucficio espletate sarebbe emersa una realtà diversa, Ovvero che il viottolo di collegamento de i Fonal di con 'a via pubblica proprietà delle contropart_ esisterebbe, pur essendo accidentato ed impervio, avrebbe semmai dovuto costituire oggetto di domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395 m. 4 c.p.c. riferimento Deve Inoltre aggiungersi che i] 5980della IG alia sentenza 16.6.1998 Corte B sostegno delic doglianza li ques La riguardante 11 mancato rilievo probatorio riconosciuto dal giudice di appello alic mappe si è visto, catastali (calle qual', come del Fassaggio risulterebbe l'esistenza collegamento tra i fondi di proprietà del Flamm a e dei Pelosi e la via pubblical, è ininfluente, posto che il principio ai diritto affermato neila menzionata decisione concernic 1'efficacia ↳ catastali Telia diversa probatoria dello Dappe rivendicazione 0 di materia dell'azione di accertamento di confini. che precedorio conseque LE consideraz.onl infine l'in unda lezza anche cel TERZC motivo, avendo sentenza impugnala escluso nelia 1'applicazioneLattispecie, come già evidenziato, de_l'art. 105% c.c. ! 1 ricorso principale dove quindi essere rigettato. Venendo quindi all'esame del ricorso incidenta e, si rilova che CCD l'unice motivo articolato 1 lamm a ed 1 Pelosi censurano ia integralmente sentenza imprigna La per aver compensato tra le parti le spese di giudizio, cosi la pretest.u05â opposizione della trascurando a! la domanda proposta dagij attori, IG a te50 che tale comportamento processttale ingiustificaba resistenza aveva comporiano, dopo il depositco della prima relazione di consulenza tecnica di ufficio, ur supplemento di Indagine 'capletamento di una nuova consulenza tecnice. La censura è infondata. Premesso che rient nel potere discrezionale del giudice di merito la compensazione delle spese 10 processuali, si I leva che rella fattispecie 10 Fenlenza impugnata ha offerto Una motivazione congrua e priva di vizi logici in ordine all'esercizio di tale potere, avendo affermato che 'opposizione della IG ON era st.ata pretestuesa, essendo basata su risultanze di peritali che avevano evidenziato accertamenti anche se scinanto sulla Mappa l'esistenza, catastale, di un passaggio che avrebbe consentito l'accesso al a via pubblica dai fondi da proprietà degli appellati. Fortanto anche : _ ricciso Incidenta'e deve essere rigotlato. rono ginsti motivi por compensare R ico r interamente tra le parti Je spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte: riunisce 1 ricorsi, li rigetta entrambi a parti Lo spose compensa interamente tza le processuali. Così deciso in Roma il 19.10.2002, Vium Numatom externum Spurdou IL CANCELLIERE €1 ProtoTalanco DEPOSITATO IN CANCELLERIA WCozco Roma 23 MAR. 2003 IT CANCELLIERE C1 اچھے کی بیردیم ۲۵ 053 11