Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2003, n. 4088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4088 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 4 088 /03 Oggatto Lavoro Composta: dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente- R.G.N. 13907/ Consigliere Cron. 3375 Dott. Ettore MERCURIO - Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Rel. Consigliere - Dott. Raffaele FOGLIA Ua.17/12/02 - Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere c.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AP ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIER LIUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONIALDI, che lo rappresenta e ' difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DAL PIAZ, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
S.P.A., in persona del legaleANTIBIOTICOS rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso 10 studio 2002 dell'avvocato LUIGI JANARI, che lo rappresenta 5615 difende unitamente all'avvocato RICCARDO MUSATTI, -1- giusta delega in atti;
controricorrente -! avvcrso la sentenza n. 7803/01 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 08/06/01 R.G.N. 11910/99; | udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/12/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
|lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore --- Generale Dott. CARLO DESTRO che ha concluso chiedendo | che 1'Ecc.ma Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ❘ voglia dichiarare inammissibile il ricorso revocazione sopraindicato. Ї -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 23.5.2002 FE LA ricorre per revocazione della sentenza di questa Corte dell'8.6.2001, n. 7809, che aveva respinto il ricorso da Jui stesso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino il quale. confermando la precedente pronunzia pretorile, aveva ritenuto del tutto legittimo il licenziamento intimatogli dalla s.p.a. Antibioticos. A fondamento del ricorso il LA sostiene che il Tribunale aveva erroncamente interpretato Pappello come involgente una sola delle due rationes decidendi poste a base della decisione di prime cure: quest'ultima aveva fondato la legitimità del licenziamento sulla base di due distinte violazioni del contratto collettivo di lavoro applicabile (art.54, punti I. ed [.) mentre il Tribunale aveva giudicato solo sulla prima delle due provisioni collettive. Lamenta altresì il ricorrente che le medesime doglianze possono rivolgersi ulla sentenza di questa Corte la quale ha commesso l'errore di ritenere che l'appello censurasse la sentenza pretorile solo sotto il profilo di una erronca interpretazione dell'art. 54, lett. I del cen e non anche dell'art.54, lett 1. del citato cen Resiste il LA con controricorso, e successiva memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c, deducendo l'inammissibilità del ricorso per revocazione il quale ha ad oggetto non un errore di fatto, ma la ripetuta prospettazione di un errore di diritto già contenuta nel ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino. Secondo il resistente il ricorso è altresi infondato poiché il ricorrente non ha mai proposto l'impugnazione contro il capo della sentenza pretorile che aveva ritenuto il licenziamento legittimo anche alla lujec dell''rt. 54. lett. 1 del cent. Nei termini che precedono il ricorso ċ inammissibile poiché, per un verso si riferisce ad un asserito errore di percezione da parte del Giudice di appello. per l'altre verso -per quanto riguarda più in particolare il giudizio di legittimità - attiene ad un profilo che tocca la prospettazione di un errore di diritto e non un errore di fatto, sicché non ricorrono le condizioni previste dall'art. 395 c.p.c. Ed infatti costituisce ius receptum il principio secondo cui l'errore revocatorio è costituito dal contrasto fra due diverse rappresentazioni cognitive dello stesso oggetto, l'una risultante dalla sentenza e l'altra dagli atti del processo, e sempreché la rappresentazione presente nella sentenza non sia frutto di una valutazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto che può dare luogo alla revocazione di una sentenza consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli ati o nell'esistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito. Il suddetto errore inoltre non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche: deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive 0 زان particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa. Con riguardo, infine, all'errore di fatto che può legittimare la richiesta di revocazione della sentenza di Cassazione, esso deve riguardare gli atti “interni al giudizio di legittimità (ossia quelli che la Corte dove, e può, esaminare direttamente con propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso) c deve incidere unicamente sulla sentenza di Cassazione, giacché, ove esso fosse configurabile come causa determinante della decisione impugnata in Cassazione. il vizio correlato potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito. (per tutte. Cass. S.U. 10.8.2000, n. 561) In altre parole, con riferimento alla sentenza di questa Corte, sarchbe configurabile un contrasto del genere solo se essa si fosse fondata, in tutto o in parte, esplicitandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di quel fatto che, di contro, la realtà effettiva induce -- rispettivamente - ad escludere o ad affermare. Nel caso di specie, Ferrore revocatorio, riferibile piuttosto alla percezione dei fatti compiuta dalla sentenza di appello, ha formato specifico oggetto di discussione nel giudizio di cassazione del quale ha costituito im punto controverso, sicché non ricorre l'ipotest di cui all'art. 395, n.4 cp.c. il quale, al contrario. presuppone che il fatto (erroneamente ritenuto sussistente o insussistente) non abbia formato oggetto di discussione. Alla stregua delle esposte considerazioni, su conforme parere del P.M., ¡l ricorso va dichiarato inammissibile Le spese seguono la soccombenza nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna ricorrente alle spese del presente giudizio gari ad € 16,00 oltre ad - 2.500,00 per onorari. Cosi deciso in Roma, 17 dicembre 2003 Il Consigliere estensore 1 Presidente Ry, 57-6 CANCELLIERS Depos fia Thes