CASS
Sentenza 28 agosto 2023
Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/08/2023, n. 35870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35870 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA SA, nato a [...] il [...], anche quale legale rappresentante della società Bit Services s.r.I., avverso la sentenza del 16-02-2023 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica trasmessa dall'avvocato Sergio Felice Nicola Ziccone, difensore di fiducia di RA, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35870 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 febbraio 2023, il Tribunale del Riesame di Catania confermava il decreto del 20 dicembre 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Catania aveva disposto il sequestro preventivo dell'escavatore Ihimer 50 VK e dell'autocarro Iveco nei confronti di SA RA, indagato dei reati di cui agli art. 256, 256 bis del d. Igs. n. 152 del 2006 e 734 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale etneo, RA, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, anche quale legale rappresentante della società Bit Services s.r.I., sollevando ur unico motivo, con cui la difesa ha censurato la valutazione sul periculum in mora, in quanto fondata su una motivazione apparente su punti decisivi per il giudizio. In particolare, non sarebbe stato considerato, rispetto al profilo dell'attualità, che l'attività di indagine precedente al sequestro preventivo in esame era stata condotta dai CC della Stazione di Belpasso per ben nove mesi, essendo iniziata nel marzo 2022, senza che in tale periodo RA o i suoi mezzi meccanici siano stati sorpresi dagli agenti all'interno del terreno in questione. Peraltro, solo il 6 agosto 2022 il proprietario del terreno attenzionato, TT TU, depositava una denuncia in cui indicava il solo SA VA come responsabile del riempimento di parte dell'area, producendo sia un video risalente al gennaio 2022, in cui veniva ripreso VA dare indicazioni a un operaio che con un mini-escavatore era intento a spianare i rifiuti, sia una foto della targa del camion Iveco su cui sarebbe stato trasportato l'escavatore. A seguito di tale esposto, il 10 agosto 2022, veniva eseguito un sopralluogo, all'esito del quale non veniva riscontrata alcuna irregolarità. Inoltre, da marzo a ottobre 2022, i C.C. hanno sentito a sommarie informazioni ben 23 persone informate sui fatti, nessuna delle quali ha identificato RA come responsabile dei fatti, né ha indicato di aver visto i mezzi meccanici nel terreno. Solo il 14 novembre 2022 la P.G. decideva di operare il sequestro probatorio di urgenza del terreno e dei mezzi meccanici, decreto che, dopo la convalida del P.M., veniva annullato dal Tribunale del Riesame e solo a quel punto, dopo un mese dal primo sequestro probatorio, il P.M. emetteva un decreto di sequestro preventivo di urgenza, delineando in termini astratti un ipotetico pericolo che in realtà non sussiste, posto che il terreno dove, secondo l'accusa, insisterebbe la discarica era stato monitorato costantemente dal marzo 2022, senza che sia stata riscontrata alcuna attività illecita. Né, in senso contrario, può ritenersi pertinente il richiamo dell'ordinanza impugnata al video depositato in sede di denuncia, atteso che, come accertato dalla difesa mediante il deposito di consulenza tecnica, non vi è certezza né sul fatto che il video e le immagini siano autentiche, né sull'epoca cui risalgono le attività in essi documentate. 9 Su tali deduzioni difensive, l'ordinanza impugnata si è rivelata del tutto silente. A ciò si aggiunge che, in ogni caso, la motivazione del Tribunale del Riesame non è comunque idonea a giustificare il sequestro preventivo dei mezzi ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., in quanto meramente congetturale e astratta, non essendovi elementi da cui è possibile dimostrare in concreto che i mezzi meccanici possono essere utilizzati per compiere attività delittuose altrove. Né, infine, sarebbe corretto il passaggio motivazionale che giustifica l'adozione del sequestro preventivo nella previsione della confisca obbligatoria del mezzo adoperato nella gestione illecita dei rifiuti, atteso che il P.M. e il G.I.P. hanno disposto l'applicazione del sequestro preventivo esclusivamente ai sensi dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen., e non anche ai sensi dell'art. 321 comma 2. 2.1. Con memoria trasmessa il 2 maggio 2023, la difesa di RA, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo che il 6 agosto 2022 non interveniva alcun accertamento di P.G. attestante la prova della presenza a quella data di RA e dei mezzi meccanici in sequestro, ma vi fu solo la presentazione della denuncia da parte del proprietario del terreno, che indicava come responsabile il solo TU. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Preliminarmente, occorre evidenziare che il sequestro preventivo per cui si procede (adottato a seguito di annullamento dell'originario sequestro probatorio) è di tipo impeditivo, non venendo in rilievo una cautela reale finalizzata alla confisca obbligatoria: nell'imputazione provvisoria, infatti, non si parla di discarica abusiva, ma di deposito incontrollato di rifiuti, per cui non appare, almeno allo stato, applicabile la previsione di cui all'art. 256 comma 3 del d. Igs. n. 152 del 2006, che fa riferimento espresso alla discarica abusiva. Né, al di là del nomen iuris richiamato, risulta chiara l'eventuale contestazione del concorrente reato di combustione illecita di rifiuti, che pure consentirebbe, ex art. 256 bis comma 5 del d. Igs. n. 152 del 2006, la confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti bruciati, incentrandosi la provvisoria descrizione del fatto sulla gestione illecita e non sull'appiccamento del fuoco ai rifiuti. Ribadito dunque che nel caso di specie si verte in tema di sequestro impeditivo, occorre evidenziare che la motivazione del Tribunale del Riesame in punto di configurabilità del necessario periculum in mora risulta solo apparente. I giudici dell'impugnazione cautelare (pag. 3 dell'ordinanza impugnata), oltre a evocare una ipotesi di confisca obbligatoria come detto, allo stato, non sussistente in ragione del tenore della provvisoria imputazione, hanno invero ritenuto "ragionevole" che la "la libera disponibilità dei mezzi, già utilizzati per la 3 illecita gestione dei rifiuti, ancora in atti, possa aggravare le conseguenze del reato, a nulla rilevando il fatto che il vincolo del sequestro permarrebbe sul terreno, atteso che il mezzo potrebbe essere utilizzato anc:he su altre aree", rimarcando altresì l'irrilevanza del fatto che il video prodotto dal denunciante risalisse a undici mesi prima, posto che, al momento dell'intervento degli operanti, i reati contestati erano da considerare in piena fase di attuazione. 2. Orbene, tale motivazione risulta meramente assertiva e dunque apparente, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Rv. 274778, Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173 e Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Rv. 272928), secondo cui, in tema di sequestro preventivo impeditivo, il "periculum in mora" deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede, occorrendo cioè che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede. Nel caso di specie, la verifica circa l'esistenza di tale necessario legame funzionale è sostanzialmente mancata, risultando le considerazioni esposte al riguardo prive di un adeguato aggancio a circostanze concrete, tali da fondare un ragionevole giudizio positivo sulla sussistenza del periculum in mora, in una prospettiva concreta e attuale, per cui, alla luce della ravvisata carenza argomentativa sul punto, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del Riesame di Catania per nuovo giudizio sul periculum in mora, da compiere alla luce delle richiamate premesse ermeneutiche.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. Così deciso il 17/05/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica trasmessa dall'avvocato Sergio Felice Nicola Ziccone, difensore di fiducia di RA, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35870 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 febbraio 2023, il Tribunale del Riesame di Catania confermava il decreto del 20 dicembre 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Catania aveva disposto il sequestro preventivo dell'escavatore Ihimer 50 VK e dell'autocarro Iveco nei confronti di SA RA, indagato dei reati di cui agli art. 256, 256 bis del d. Igs. n. 152 del 2006 e 734 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale etneo, RA, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, anche quale legale rappresentante della società Bit Services s.r.I., sollevando ur unico motivo, con cui la difesa ha censurato la valutazione sul periculum in mora, in quanto fondata su una motivazione apparente su punti decisivi per il giudizio. In particolare, non sarebbe stato considerato, rispetto al profilo dell'attualità, che l'attività di indagine precedente al sequestro preventivo in esame era stata condotta dai CC della Stazione di Belpasso per ben nove mesi, essendo iniziata nel marzo 2022, senza che in tale periodo RA o i suoi mezzi meccanici siano stati sorpresi dagli agenti all'interno del terreno in questione. Peraltro, solo il 6 agosto 2022 il proprietario del terreno attenzionato, TT TU, depositava una denuncia in cui indicava il solo SA VA come responsabile del riempimento di parte dell'area, producendo sia un video risalente al gennaio 2022, in cui veniva ripreso VA dare indicazioni a un operaio che con un mini-escavatore era intento a spianare i rifiuti, sia una foto della targa del camion Iveco su cui sarebbe stato trasportato l'escavatore. A seguito di tale esposto, il 10 agosto 2022, veniva eseguito un sopralluogo, all'esito del quale non veniva riscontrata alcuna irregolarità. Inoltre, da marzo a ottobre 2022, i C.C. hanno sentito a sommarie informazioni ben 23 persone informate sui fatti, nessuna delle quali ha identificato RA come responsabile dei fatti, né ha indicato di aver visto i mezzi meccanici nel terreno. Solo il 14 novembre 2022 la P.G. decideva di operare il sequestro probatorio di urgenza del terreno e dei mezzi meccanici, decreto che, dopo la convalida del P.M., veniva annullato dal Tribunale del Riesame e solo a quel punto, dopo un mese dal primo sequestro probatorio, il P.M. emetteva un decreto di sequestro preventivo di urgenza, delineando in termini astratti un ipotetico pericolo che in realtà non sussiste, posto che il terreno dove, secondo l'accusa, insisterebbe la discarica era stato monitorato costantemente dal marzo 2022, senza che sia stata riscontrata alcuna attività illecita. Né, in senso contrario, può ritenersi pertinente il richiamo dell'ordinanza impugnata al video depositato in sede di denuncia, atteso che, come accertato dalla difesa mediante il deposito di consulenza tecnica, non vi è certezza né sul fatto che il video e le immagini siano autentiche, né sull'epoca cui risalgono le attività in essi documentate. 9 Su tali deduzioni difensive, l'ordinanza impugnata si è rivelata del tutto silente. A ciò si aggiunge che, in ogni caso, la motivazione del Tribunale del Riesame non è comunque idonea a giustificare il sequestro preventivo dei mezzi ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., in quanto meramente congetturale e astratta, non essendovi elementi da cui è possibile dimostrare in concreto che i mezzi meccanici possono essere utilizzati per compiere attività delittuose altrove. Né, infine, sarebbe corretto il passaggio motivazionale che giustifica l'adozione del sequestro preventivo nella previsione della confisca obbligatoria del mezzo adoperato nella gestione illecita dei rifiuti, atteso che il P.M. e il G.I.P. hanno disposto l'applicazione del sequestro preventivo esclusivamente ai sensi dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen., e non anche ai sensi dell'art. 321 comma 2. 2.1. Con memoria trasmessa il 2 maggio 2023, la difesa di RA, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo che il 6 agosto 2022 non interveniva alcun accertamento di P.G. attestante la prova della presenza a quella data di RA e dei mezzi meccanici in sequestro, ma vi fu solo la presentazione della denuncia da parte del proprietario del terreno, che indicava come responsabile il solo TU. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Preliminarmente, occorre evidenziare che il sequestro preventivo per cui si procede (adottato a seguito di annullamento dell'originario sequestro probatorio) è di tipo impeditivo, non venendo in rilievo una cautela reale finalizzata alla confisca obbligatoria: nell'imputazione provvisoria, infatti, non si parla di discarica abusiva, ma di deposito incontrollato di rifiuti, per cui non appare, almeno allo stato, applicabile la previsione di cui all'art. 256 comma 3 del d. Igs. n. 152 del 2006, che fa riferimento espresso alla discarica abusiva. Né, al di là del nomen iuris richiamato, risulta chiara l'eventuale contestazione del concorrente reato di combustione illecita di rifiuti, che pure consentirebbe, ex art. 256 bis comma 5 del d. Igs. n. 152 del 2006, la confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti bruciati, incentrandosi la provvisoria descrizione del fatto sulla gestione illecita e non sull'appiccamento del fuoco ai rifiuti. Ribadito dunque che nel caso di specie si verte in tema di sequestro impeditivo, occorre evidenziare che la motivazione del Tribunale del Riesame in punto di configurabilità del necessario periculum in mora risulta solo apparente. I giudici dell'impugnazione cautelare (pag. 3 dell'ordinanza impugnata), oltre a evocare una ipotesi di confisca obbligatoria come detto, allo stato, non sussistente in ragione del tenore della provvisoria imputazione, hanno invero ritenuto "ragionevole" che la "la libera disponibilità dei mezzi, già utilizzati per la 3 illecita gestione dei rifiuti, ancora in atti, possa aggravare le conseguenze del reato, a nulla rilevando il fatto che il vincolo del sequestro permarrebbe sul terreno, atteso che il mezzo potrebbe essere utilizzato anc:he su altre aree", rimarcando altresì l'irrilevanza del fatto che il video prodotto dal denunciante risalisse a undici mesi prima, posto che, al momento dell'intervento degli operanti, i reati contestati erano da considerare in piena fase di attuazione. 2. Orbene, tale motivazione risulta meramente assertiva e dunque apparente, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Rv. 274778, Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173 e Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Rv. 272928), secondo cui, in tema di sequestro preventivo impeditivo, il "periculum in mora" deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede, occorrendo cioè che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede. Nel caso di specie, la verifica circa l'esistenza di tale necessario legame funzionale è sostanzialmente mancata, risultando le considerazioni esposte al riguardo prive di un adeguato aggancio a circostanze concrete, tali da fondare un ragionevole giudizio positivo sulla sussistenza del periculum in mora, in una prospettiva concreta e attuale, per cui, alla luce della ravvisata carenza argomentativa sul punto, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del Riesame di Catania per nuovo giudizio sul periculum in mora, da compiere alla luce delle richiamate premesse ermeneutiche.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. Così deciso il 17/05/2023