Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2015, n. 31669
CASS
Sentenza 14 aprile 2015

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In tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione - ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che l'utilizzo del termine "incompetente" nei confronti di un architetto con riferimento al suo operato tecnico non esorbiti di per sé dai limiti della critica consentiti, dovendo il giudice di merito accertare se sia possibile rilevare nei suoi confronti una carenza di capacità professionale di grave natura, alla quale sola va commisurata la portata dell'indispensabilità funzionale della critica così come formulata).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2015, n. 31669
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31669
Data del deposito : 14 aprile 2015

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