Sentenza 14 aprile 2015
Massime • 1
In tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione - ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che l'utilizzo del termine "incompetente" nei confronti di un architetto con riferimento al suo operato tecnico non esorbiti di per sé dai limiti della critica consentiti, dovendo il giudice di merito accertare se sia possibile rilevare nei suoi confronti una carenza di capacità professionale di grave natura, alla quale sola va commisurata la portata dell'indispensabilità funzionale della critica così come formulata).
Commentari • 33
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L'invio di un esposto all'autorità disciplinare, contenente espressioni offensive, costituisce esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., il quale è da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi. In tema di diffamazione, il diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU, si concreta nella formulazione di un giudizio valutativo e non nella narrazione di un fatto storico; ne consegue che, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2015, n. 31669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31669 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 14/04/2015
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1269
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 19104/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA EM CA N. IL 23/05/1956;
avverso la sentenza n. 201/2012 TRIB.SEZ.DIST. di SORGONO, del 24/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Maria che ha concluso per il rigetto;
Udito, per la parte civile, l'Avv. SARACENI Stefania. FATTO E DIRITTO
Con sentenza 24.5.2013,il tribunale di Oristano, sezione di Sorgono ha confermato la sentenza 18.4.2012, con la quale il giudice di pace di Sorgono aveva condannato MA EM CA alla pena di giustizia per il reato di diffamazione, in danno dell'ingegnere Carta Laura, avendo inviato al sindaco e all'ufficio tecnico del comune di Sorgono una missiva, il cui contenuto, ritenuto offensivo, conteneva tra l'altro le seguenti affermazioni "la professionista da informazioni assunte risulta non sia in grado di fornire alla ASL competente una relazione adeguata all'informativa richiesta, non solo non ha consegnato alla camera di commercio copia del progetto, giustificando il fatto che lo avrebbe fatto successivamente in quanto si era guastata la stampante e comunque non vi sarebbero stati problemi in quanto a Sorgono vigeva il silenzio assenso di 30 giorni" Nell'interesse dell'imputata è stato presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in relazione all'art. 596 c.p.: dall'esame del contenuto della missiva non emerge alcuna offesa alla reputazione della Carta;
2. vizio di motivazione: il tribunale ha fondato la responsabilità non sull'espressione contestata nel capo di imputazione, ma su altra espressione, con la quale l'imputata avrebbe attribuito alla Carta "incompetenza". Questo termine, riferito ad un addetto all'ufficio tecnico aveva un significato di tutt'altra valenza rispetto a quella diffamatoria di "incapacità professionale" che si vuole attribuire in sentenza.
Il ricorso merita accoglimento in quanto la sentenza del giudice di appello omette di esaminare elementi fattuali, che erano stati esposti nella missiva di revoca dell'incarico professionale e nell'atto di impugnazione, a dimostrazione delle carenze tecniche e professionali della persona offesa, manifestate nella redazione di un progetto per la realizzazione di un locale di servizio in un immobile di proprietà della MA.
Nel gravame, la ricorrente aveva specificamente rilevato che nella lettera incriminata erano stati evidenziati, a giustificazione della revoca dell'incarico professionale all'ingegnere Carta, i seguenti elementi negativi:
- la prestazione dell'ingegnere "era stata bloccata dall'ufficio tecnico del comune del comune e solo l'intervento puntuale della MA presso l'ufficio tecnico medesimo e presso la ASL competente ne ha impedito la bocciatura, ottenendo la sospensione del procedimento Il comune di Sorgono difatti ha dichiarato il progetto non conforme alle disposizioni vigenti e contenente parecchie anomalie esecutive. Inoltre l'ing. Carta, all'epoca dei fatti dipendente a contratto del comune di Sorgono, aveva svolto il duplice ruolo di controllore/controllato e quindi la pratica oggetto di contestazione era viziata di "conflitto di competenza amministrativa", ossia di "incompetenza".
A fronte di questi dati storici, contenuti nella missiva suindicata e nell'atto di appello a giustificazione della revoca dell'incarico alla Carta e dell'implicito ed esplicito giudizio negativo sulle sue capacità professionali, il tribunale ha omesso qualsiasi accertamento sulla sussistenza o meno di eventuali carenze tecniche - manifestate dalla professionista nel corso dell'incarico - mentre si è limitato a prendere atto che la Carta aveva omesso di depositare il progetto redatto per conto della MA presso la camera di commercio, a causa di un ostacolo tecnico facilmente superabile ("problemi con la stampante"). Il tribunale è giunto così direttamente, senza alcuna analisi e valutazione della condotta criticata dall'imputata, alla conclusione che sussiste l'elemento oggettivo del reato e che " le espressioni utilizzate volte ad evidenziare l'incapacità professionale dell'ing. Carta nello svolgimento del suo incarico superano indubbiamente in maniera netta e precisa i confini del diritto di critica".
Al di là del "gioco di parole" contenuto nel ricorso, è indubbio che la professionista è stata accusata dall'imputata di aver mostrato carente capacità tecnica nello svolgimento dell'incarico. Il silenzio del giudice di appello sulla correttezza tecnica della professionista rende del tutto priva di giustificazione la tesi del superamento della continenza, del superamento cioè dei doverosi limiti formali, che devono caratterizzare qualsiasi manifestazione di critica dell'altrui pensiero e dell'altrui azione. La nozione di continenza lignifica moderazione, misura e postula quindi una forma espositiva corretta. Non possono essere quindi vietati quei termini oggettivamente offensivi, ma insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno equivalenti anodini, incolori,inespressivi. L'autore delle critica è solo tenuto ad utilizzare espressioni strettamente funzionali alla finalità critica e all'intento polemico, senza riversarsi nella gratuita, immotivata aggressione all'altrui reputazione.
Il giudice di merito deve quindi esaminare il campo, il tema, la cornice storica in cui è nato il conflitto e in cui sono nate le affermazioni critiche e solo all'esito di tale analisi può concludere se sia stata o meno impiegata una forma espositiva corretta.
Nel caso in esame, quindi, il tribunale deve ricostruire origini e contenuto dell'incarico dato dalla MA alla Carta, modalità di esecuzione, esito favorevole o sfavorevole della committente. Solo all'esito di tale rievocazione storico-valutativa, il giudice di merito potrà stabilire se la qualifica di incompetente e comunque le censure sul livello professionale dell'ingegnere:
- trovino le loro radici in decisive carenze tecniche della Carta e siano strettamente funzionali, proporzionate, indispensabili per manifestare in maniera formalmente corretta la critica all'operato di quest'ultima;
- non abbiano radici in rilevanti carenze, tecniche e siano quindi del tutto estranee, sproporzionate, sostituibili nell'espressione del dissenso verso l'operato della Carta.
La sentenza va quindi annullata con rinvio al tribunale di Oristano per nuovo esame. La decisione sulle spese avverrà all'esito definitivo del processo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Oristano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015