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12 aprile 2025
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Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, societa', ((consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete)) , deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le societa' di capitali, anche consortili ai sensi dell' articolo 2615-ter del codice civile , per le societa' cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile , al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
c) per le societa' di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di societa' con socio unico;
d) per i consorzi di cui all' articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;
e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le societa' di cui all' articolo 2508 del codice civile , a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti;
h-bis) ((per i contratti di rete, alle imprese aderenti al contratto, secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti, e, ove presente, all'organo comune)) ;
i) per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' articolo 2477 del codice civile , al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore eta' dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, societa', ((consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete)) , deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le societa' di capitali, anche consortili ai sensi dell' articolo 2615-ter del codice civile , per le societa' cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile , al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
c) per le societa' di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di societa' con socio unico;
d) per i consorzi di cui all' articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;
e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le societa' di cui all' articolo 2508 del codice civile , a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti;
h-bis) ((per i contratti di rete, alle imprese aderenti al contratto, secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti, e, ove presente, all'organo comune)) ;
i) per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' articolo 2477 del codice civile , al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore eta' dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.
Commentari • 67
- 1. La disciplina antimafia in relazione ai consorzi: analisiRedazione · https://www.diritto.it/ · 6 febbraio 2018 · 6.2988706
[…] La norma, infatti, modifica l'art. 85, comma 2, lettera b) del codice antimafia, relativo ai “soggetti sottoposti alla verifica antimafia” stabilendo che la documentazione antimafia deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto, “per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati”. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/09/2017, n. 785Provvedimento: […] - rileva dunque la previsione di cui all'art. 85 comma 3 Codice Antimafia, posto che le significative vicende penali toccano il coniuge dell'amministratore unico; […] Nel caso di specie, si ribadisce, la linea di inferenza logica è, per così dire, “spezzata” ed interrotta dall'avvenuto rilievo di due circostanze false, le quali ostano al funzionamento del sillogismo valorizzato dal Prefetto (operatività dell'art. 85 Codice Antimafia e cointeressenza di interessi fondata sulla gestione del bar all'interno del villaggio).Leggi di più...
- sindacato di legittimità·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- sequestro preventivo patrimonio aziendale·
- violazione art. 84 e 85 D.Lgs. 159/2011·
- comunanza di interessi economici·
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- art. 85 c. 3 del D.Lgs 159/11·
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