Sentenza 25 settembre 2003
Massime • 1
In materia di spese di giustizia, l'art. 115 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, prevede che per la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia si applichi la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, ma solo per quanto riguarda la misura e il procedimento di liquidazione e di opposizione, richiamando a tal fine gli artt. 82 e 84 del cit. d.p.r.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2003, n. 43028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43028 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. TERESI RENATO - PRESIDENTE -
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - CONSIGLIERE -
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - CONSIGLIERE -
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - REL. CONSIGLIERE -
4. Dott. PIRACCINI PAOLA - CONSIGLIERE -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR TE;
avverso ORDINANZA del 05/12/2002 GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. V. Geraci che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 5.12.2002, il Magistrato di Sorveglianza di Roma rigettava il ricorso proposto dall'avv. Sante FO, difensore di NO AR, collaboratore di giustizia ammesso allo speciale programma di protezione, ritenendo che al predetto legale non spettasse il compenso per l'assistenza prestata al NO nel procedimento di conversione di pena pecuniaria.
Il difensore dell'avv. FO proponeva impugnazione denunciando violazione e falsa applicazione di norme giuridiche, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 115 del D.P.R. n. 115 del 2002, sull'assunto che era stata erroneamente equiparata la difesa del testimone e collaboratore di giustizia a quella del non abbiente. Premesso che il ricorso deve considerarsi ammissibile, a norma dell'art. 111 cost., limitatamente al vizio di violazione di legge (Cass., Sez. Un., 28.5.2003, Pellegrino), va rilevato che l' impugnazione merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. In una fattispecie analoga a quella in esame, in cui lo stesso FO era ricorrente, questa Corte ha già precisato che il difensore del collaboratore di giustizia ha titolo ad ottenere la liquidazione dell'onorario anche nei procedimenti di sorveglianza nei quali l'assistenza del difensore è facoltativa (Cass., Sez. I, 4 luglio 2003, n. 3655, FO). Il principio deve essere riaffermato per l'evidente ragione che l'ordinanza impugnata muove dall'errata premessa della totale assimilazione della disciplina dei compensi spettanti ai difensori dei collaboratori di giustizia a quella dettata per i difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 115 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, disponendo che l'onorario e le spese spettanti al difensore delle persone ammesse al programma di protezione "sono liquidati dal magistrato "nella misura e con le modalità" previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84", rende evidente che il richiamo alla normativa sul patrocinio a spese dello Stato non è indiscriminato e totalizzante, ma è limitato al "quantum" e alle forme procedimentali della liquidazione, ditalché estendere il rinvio ai casi di esclusione dell'ammissione al patrocinio a spese delle Stato significa forzare la chiara e inequivoca portata letterale della disposizione ed affermare una piena equiparazione di disciplina che non è giustificata neppure sul piano logico, stante la sostanziale diversità delle due situazioni. La conferma di tali conclusioni univocamente avvalorata dalla "sedes materiae" in cui è inserita la disposizione di cui al citato art. 115, che è compresa nel titolo III della parte terza del D.P.R. n. 115 del 2002, che, essendo denominato "Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale". rivela, in termini non equivoci, che il richiamo delle norme applicabili al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia è circoscritto alla misura e alle modalità della liquidazione e non è, invece, riferibile ai casi di esclusione del patrocinio.
Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Magistrato di Sorveglianza di Roma, che dovrà riesaminare la richiesta dell'avv. FO, accertando anzitutto se la persona assistita da tale difensore risulti ammesso al programma di protezione dei collaboratori di giustizia.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 NOVEMBRE 2003.