Sentenza 27 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/2002, n. 7705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7705 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S Oggetto SEA CE DECONDA CIVILE PERMUTA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 15374/99 - Cron. 21394 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Rep. 1582 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 24/01/02 - Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA studio Richiesta copia dal Sig. sul ricorso proposto da: pergy MAG. 2002 BIDOLI DIEGO, IMM. NORD SRL, in persona del legale IL CE rappate Sig.ra NE JA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI, che li difende unitamente all'avvocato ALBERTO COSATTINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
AN AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell'avvocato CESARE PERSICHELLI, 2002 che lo difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO MAURO, giusta delega in atti;
109 -1- + controricorrente avverso la sentenza n. 657/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, emessa il 20/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Alberto COSATTINI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Cesare PERSICHELLI, difensore del resistente che ha chiesto l'inammissibilità о il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Mi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 15 luglio 1989 IE BI e la s.r.l. Immobiliare Nord citarono FR TI davanti al Tribunale di Udine, chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione per inadempimento del convenuto con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni www di un contratto preliminare del 26 gennaio 1988, avente per oggetto la permuta di sette appartamenti ○ ville a schiera di loro proprietà con un fabbri- cato da ristrutturare: permuta cui l'altra parte ingiustificatamente aveva rifiutato di addiveni- re, entro il concordato termine del 31 dicembre 1988, pur avendo ottenuto già dal febbraio di quell'anno le chiavi di alcuni immobili. Il convenuto si difese sostenendo che non si era verificata la condizione - consistente nella liberazione, entro venti giorni, da una sua precedente promessa di vendita dello stabile a tale AN alla quale il contratto in que- stione era stato subordinato;
chiese quindi il rigetto della domanda e la condanna degli attori al risarcimento dei danni derivanti dal sequestro conservativo che avevano eseguito nei suoi con- fronti ante causam. 15374/1999 3 Mor All'esito dell'istruzione, con sentenza del 31 dicembre 1992 il Tribunale respinse sia la domanda del BI e della Immobiliare Nord, sia la riconvenzionale del TI. Impugnata dagli uni in via principale e inci- dentalmente dagli altri, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Trieste, che con sentenza del 23 dicembre 1998 ha rigettato entrambi i gravami, ritenendo: con una "nota aggiuntiva" al preliminare le parti hanno pattui- to che «considerato peraltro che il promittente venditore è obbligato tutt'ora con il terzo Sig. AN, il presente preliminare s'intende valido solo nel caso in cui il Sig. TI non sia tenuto a rispettare il predetto suo obbligo, che comunque dovrà essere definito entro e non oltre 20 giorni dalla presente, come da lettera inviata il 27.1.88 di cui si allega copia per contenuto e conoscenza>>>; con tale lettera il TI, con riferimento alla opzione di acquisto in data 9 settembre 1987 tra noi intervenuta e relativa agli immobili di Via Liruti, con la presente, considerato che è decorso inutilmente anche il mese di gennaio 1988 concesso oralmente come proroga, ai sensi dell'art. 1454 C.C. la informo 15374/1999 4 che decorsi 15 gg. dal ricevimento della presente senza che venga da lei definito l'acquisto mi riterrò senz'altro svincolato e libero per avve- nuta risoluzione degli accordi predetti»>%;B con la riportata clausola le parti hanno inteso condi- zionare sospensivamente l'efficacia del contratto alla liberazione entro venti giorni del TI dal precedente impegno, nel senso che entro quel termine lo AN avrebbe dovuto manifestare la volontà di effettuare o non l'acquisto; l'evento dedotto come condizione non si è verificato, poiché 1'8 febbraio 1988 il TI ha ricevuto una lettera con cui lo AN gli comunicava il suo intendimento di voler esercitare l'opzione, il cui termine in realtà non era ancora scaduto;
il TI avrebbe dovuto far presente questa circostanza al BI e alla società Immobiliare Nord, mentre invece ha tenuto un comportamento scorretto, tale da far ritenere avverata la condizione, trattenendo le chiavi di alcuni immobili oggetto del preliminare e invitando le altre parti, con una lettera del 5 dicembre 1988, alla stipula del contratto definitivo;
in questa condotta non è ravvisabile la dimostrazione dell'avveramento della condizione sospensiva, che 15374/1999 5 Mi avrebbe dovuto essere provato dagli attori;
si è trattato di un inadempimento del TI al dovere di informazione, atto ad ingenerare un ingiustificato affidamento, con conseguente sua responsabilità per i danni subiti dal BI e dalla Immobiliare Nord per l'indisponibilità per circa un anno delle loro unità immobiliari ogget- to del preliminare di permuta e per il manteni- mento di mano d'opera in eccedenza, in vista dei lavori da effettuare nell'altro fabbricato;
il fatto materiale è però diverso da quello la - mancata conclusione della permuta posto dagli - originari attori a fondamento della loro domanda di risarcimento, la quale pertanto non può essere accolta;
il TI non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la sostituzione del sequestro conservativo con una fideiussione bancaria, avendo già il Tribunale, con decisione non impugnata, escluso gli estremi di una respon- sabilità processuale aggravata delle altre parti, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione IE BI e la s.r.l. Immobi- liare Nord, in base a sei motivi, poi illustrati anche con memoria. FR TI si è costituito 15374/1999 6 con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi quattro motivi di ricorso IE BI e la s.r.l. Immobiliare Nord denunciano rispettivamente violazione degli art. 1454 e 1362, 1° comma cod. civ., dell'art. 1362, 2° comma cod. civ., dell'art. 1366 cod. civ., nonché omissione e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte di appello interpretato erro- neamente la "nota aggiuntiva" apposta in calce al contratto preliminare di permuta, mancando di considerare: che vi si faceva riferimento a una lettera con cui il TI aveva intimato allo AN non già di manifestare se intendesse avvalersi del diritto di opzione che gli era stato concesso, bensì di "definire" l'acquisto entro i successivi quindici giorni mediante la stipula del contratto definitivo, sicché era questa la condizione cui le parti, indipendente- mente dalla legittimità della diffida ad adempie- re inviata al terzo, avevano inteso subordinare la risoluzione del rapporto;
che infatti i contraenti, come ha riconosciuto lo stesso giudi- ce di secondo grado, dopo la scadenza del termine di venti giorni concordato tra loro per tale 15374/1999 7 "definizione", si erano comportati nel senso di ritenere operante il loro reciproco impegno, tanto che il TI non aveva comunicato al BI e alla Immobiliare Nord il contenuto della replica dello AN all'intimazione inviatagli;
che una diversa interpretazione del contratto contrasta con il principio della buona fede, che impone di preservare il ragionevole affidamento delle parti sul significato dell'accordo; - che il comportamento del TI denota la convinzio- ne della permanenza del suo impegno ed è quindi incompatibile con la tesi del mancato avveramento della condizione;
che l'intimazione ad adempie- re, alla scadenza del relativo termine, aveva comportato automaticamente la risoluzione del precedente rapporto intercorso tra il TI e lo AN. Nessuna di queste censure può essere accolta. Correttamente la Corte di appello ha preso in considerazione l'intero contenuto della clausola in questione, senza limitarsi all'esame della sola frase richiamata dai ricorrenti. Constatato, quindi, che le parti avevano subordinato l'effi- cacia del contratto al caso in cui il Sig. TI non sia tenuto a rispettare il suo 15374/1999 8 Mm obbligo» verso lo AN, ha ritenuto che l'ul- teriore previsione, secondo cui quell'obbligo comunque dovrà essere definito entro e non oltre 20 giorni dalla presente, come da lettera inviata il 27.1.88 di cui si allega copia per contenuto e conoscenza», dovesse essere intesa nel senso della completa liberazione del promittente alie- nante dal vincolo che aveva assunto in preceden- za: liberazione che non poteva derivare se non dalla manifestazione, da parte del titolare del diritto di opzione, della volontà di non eserci- tarlo, dato che l'invito ad adempiere gli era stato inviato quando il relativo termine «non era in realtà ancora scaduto». Intendere la condizio- ne come riferita all'inottemperanza dello AN alla diffida, indipendentemente dalla legittimità di questa, comporterebbe che il TI si fosse prestato a restare eventualmente soggetto a due obblighi di cessione del suo immobile, tra loro assolutamente incompatibili. Si verte nel campo di valutazioni e apprezza- menti di merito, sorretti da una motivazione adeguata, esauriente e logicamente coerente, cui i ricorrenti si sono limitati, in sostanza, a opporre perentorie affermazioni circa la maggiore 15374/1999 9 plausibilità della loro interpretazione della clausola, che naturalmente non possono costituire ragione di cassazione della sentenza impugnata. Quanto poi al comportamento successivo e alla buona fede, va osservato che si tratta di criteri ermeneutici sussidiari, poiché la volontà manife- stata dalle parti in un contratto concluso per iscritto va individuata, primariamente, alla luce del testo del negozio, potendosi ricorrere a elementi estrinseci soltanto ove il giudice del merito, cui è riservata la relativa valutazione, ravvisi l'esistenza di margini di incertezza, a causa di lacune, ambiguità O contraddizioni interne. Avendo la Corte di appello ritenuto che l'intento delle parti, invece, fosse desumibile chiaramente dal contenuto della "nota aggiunti- va", non doveva utilizzare altri parametri, né in realtà lo ha fatto, sicché neppure è incorsa nelle contraddizioni che i ricorrenti le addebi- tano: la condotta del TI, e in particolare la violazione, da parte sua, del dovere di cor- rettezza, sono state prese in considerazione sotto il profilo non già dell'interpretazione, bensì dell'esecuzione del contratto. Con il quinto motivo di ricorso, dolendosi di 15374/1999 10 M violazione dell'art. 2697 cod. civ., IE BI e la s.r.l. Immobiliare Nord lamentano di essere stati gravati dell'onere di provare che lo Zulia- ni avesse rinunciato all'acquisto del fabbricato appartenente al TI, mentre invece era costui che avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta "defini- zione" del trasferimento. La censura va senz'altro disattesa, poiché si basa su un presupposto che le parti avessero subordinato l'efficacia del contratto alla condi- zione risolutiva dell'acquisto dell'immobile da parte dello AN entro i successivi venti giorni, anziché a quella sospensiva della libera- zione del TI dal relativo suo obbligo - contrastante con quanto nella sentenza impugnata si è ritenuto a proposito della comune intenzione espressa dai contraenti con la "nota aggiuntiva". In coerenza con tale interpretazione, corretta- mente il giudice di secondo grado ha ritenuto che competesse agli originari attori fornire la prova dell'avveramento di quella condizione, che rap- presentava un elemento costitutivo del diritto che avevano dedotto in giudizio. Infine, con il sesto motivo di ricorso IE BI e la s.r.l. Immobiliare Nord denunciano 15374/1999 11 violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., soste- nendo che la Corte di appello, senza incorrere in ultrapetizione, ben avrebbe potuto pronunciare la risoluzione del contratto e condannare FR TI al risarcimento dei danni, in considera- zione della riconosciuta inosservanza, da parte di costui, del dovere di comunicare l'esito della diffida che aveva inviato allo AN. Neppure questa censura è fondata. Poiché gli attori, in tutto il corso del giu- dizio, avevano fatto consistere l'inadempimento del convenuto esclusivamente nel rifiuto di addivenire alla permuta, nel presupposto che fosse venuto meno o comunque fosse irrilevante il precedente suo obbligo assunto verso lo AN, ineccepibilmente la Corte di appello ha ritenuto di non poter accogliere la domanda sotto il profilo della violazione del dovere di informa- zione circa la permanenza di quel vincolo, «stan- te la diversità del fatto materiale in cui si è sostanziato l'inadempimento accertato del TI rispetto a quello dedotto dagli attori e la diversità altresì delle conseguenze connesse>>>: nonostante la differenza solo quantitativa del petitum, le causae petendi erano intrinsecamente 15374/1999 12 Mar diverse e tra loro infungibili. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. DISPOSITIVO $ La ricorso;
Corte rigetta il compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 24 gennaio 2002 KatonДают Васкоми Приками IL CE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2.7 MAG 2002 INCELLIERE C1 109T 129. M AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 456T 41,32 Registrato in data 8 LUG. 2002Regis 958agdata?. TOT. 170,43 an 2/10143.versate €. COUTOCENTO SEMANTA 163 p. Disigente Area Pottssiteria Grazia #Responsable Servizio (Dr. M. RACC 15374/1999 13