Art. 233. Norme transitorie relative al titolo I 1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
(( 3. Restano ferme le disposizioni contenute nell' articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 . ))
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
(( 3. Restano ferme le disposizioni contenute nell' articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 . ))