Articolo 17 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 16Articolo 18
Versione
4 maggio 1973
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Versione
16 settembre 2003
Art. 17.
Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali

Sono concesse le esenzioni dalle tasse postali ((. . .)) nonche' le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi internazionali.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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