Articolo 351 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 349Articolo 353
Versione
4 maggio 1973
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Versione
16 settembre 2003
Art. 351.
Nomina delle commissioni

La commissione di cui all'art. 347 e' nominata annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
La commissione di cui all'art. 348 e', invece, nominata annualmente con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Le commissioni di cui agli articoli 349 e 350 sono nominate, pure annualmente, con ordinanza del direttore centrale competente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Gli atti di nomina delle commissioni esaminatrici, di cui al presente Capo, potranno designare sostituti per ciascuno dei componenti, inclusi il presidente ed il segretario.
((39)) -------------- AGGIORNAMENTO (39)
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ".
- Il regolamento di cui all' art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e' stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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