CASS
Sentenza 1 aprile 2026
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2026, n. 12320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12320 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12320 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 25/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da ON DU in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere applicata nei suoi confronti dal 19/07/2019 sino al 13/10/2022 (per complessivi 1.195 giorni) sulla base di un titolo emesso per i reati di cui agli artt. 575 e 411 cod.pen. (quest'ultimo contestato in concorso con i genitori UZ DU e LA IT), dai quali era stato poi definitivamente assolto. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che il ricorrente aveva contribuito a dare corso alla propria detenzione con colpa grave. In punto di fatto, il giudice della riparazione ha esposto che la vicenda era scaturita dalla sparizione della persona offesa MA LI, soggetto che risultava avere, con una certa assiduità, frequentato la famiglia e la dimora dei DU, la cui abitazione si trovava nelle vicinanze di quella del suddetto LI;
che le evidenze attestavano come il ricorrente avesse assunto dei comportamenti ambigui e sospetti, valorizzati dal giudice della cautela e posti a fondamento della misura. In particolare, ha evidenziato che il DU - nella notte tra il 10 e il 2 aprile 2015 - era stato identificato, unitamente ai genitori, a bordo di una vettura Alfa 147, che un paio di testimoni avevano visto sopraggiungere nei pressi delle loro abitazioni dal luogo in cui, poco prima, era uscita di strada unAFiat Punto, notando la presenza di cinque soggetti (di cui uno di sesso femminile) e avvedendosi che tre di essi avevano estratto qualcosa di voluminoso e avvolto presumibilmente da una coperta, dal veicolo incidentato per trasferirlo all'interno della menzionata Alfa 147; la quale, alla vista degli operanti, aveva invertito la marcia per poi essere comunque intercettata alle ore 2,40, quando gli agenti - senza rinvenire a bordo del mezzo l'oggetto voluminoso segnalato dai testimoni - avevano tratto in arresto il DU, in quanto evaso dagli arresti domiciliari cui risultava sottoposto. Ha esposto che, in sede di convalida, il DU aveva reso dichiarazioni contraddittorie in ordine alle ragioni del suo allontanamento dal domicilio e ritenute del tutto inverosimili;
che il ricorrente, nel giorno della sparizione del LI, aveva dismesso la propria SIM Card e l'apparecchio cellulare in proprio uso, senza mai cercare di contattare il LI, nonostante i pregressi rapporti di frequentazione;
ritenendo che tali elementi avessero 2 creato un'apparenza di colpevolezza a carico dell'imputato, dando luogo a elementi suscettibili di essere interpretati come sintomatici del proprio coinvolgimento nell'omicidio del LI e nella soppressione del suo cadavere;
elementi ritenuti talmente probanti da avere condotto alla iniziale condanna del ricorrente, poi assolto a seguito di annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte sulla base della ritenuta inidoneità del compendio indiziario a offrire univoche evidenze di colpevolezza. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ON DU, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.314 cod.proc.pen., in punto di ritenuta sussistenza del presupposto ostativo della colpa grave. Riassunti gli elementi posti alla base del rigetto dell'istanza, il ricorrente ha dedotto che i comportamenti assunti come equivoci sarebbero stati illogicamente valutati da parte del giudice della cautela nonché da quelli di merito, prima della pronuncia di assoluzione;
ha quindi citato la motivazione della sentenza resa il 3 maggio 2022 dalla Quinta Sezione di questa Corte, nella quale era stato evidenziato il carattere congetturale degli elementi già valorizzati in sede di condanna, rilevando anche la mancanza di effettiva certezza in ordine al decesso del LI. Ha quindi argomentato che la qualificazione dei comportamenti tenuti dal ricorrente in termini di ambiguità e imprudenza non poteva ritenersi giustificata in presenza di una prova non acquisita in termini di certezza anche in ordine all'effettivo decesso del LI;
trattandosi di condotte, con l'eccezione dell'allontanamento dagli arresti domiciliari, da ritenere di per sé stesse come lecite. La difesa ha quindi presentato memoria contenente motivi aggiunti/ "Nella quale ha evidenziato che, in sede di procedimento di riparazione, il Procuratore generale aveva richiesto l'accoglimento del ricorso;
che la sentenza definitiva di assoluzione aveva evidenziato l'assenza di univoci elementi probatori a carico della parte ricorrente;
evidenziando, ulteriormente, l'assenza del presupposto ostativo della colpa grave. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In via di premessa deve osservarsi che, in punto di individuazione dei principi regolatori del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce onere del giudice quello di valutare la sussistenza della condotta ostativa rappresentata dal dolo o dalla colpa grave sulla base di una valutazione necessariamente compiuta ex ante sulla scorta dei comportamenti processuali ed extraprocessuali tenuti dal ricorrente e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, valutando tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex multis, Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di Dio, Rv. 285069); conseguendo da tale presupposto che il giudice della riparazione, una volta preso atto dell'assoluzione dell'imputato nonostante la sottoposizione a misura cautelare detentiva, non possa sottrarsi pall'onere del necessario raffronto con le argomentazioni poste alla base del giudizio di assoluzione, per poi extrapolare gli eventuali elementi ostativi al perfezionamento del diritto all'indennizzo. 3. Ciò posto, l'unico motivo di impugnazione formulato dal ricorrente unitamente al motivo aggiunto (contenente specificazioni delle medesime argomentazioni), deve ritenersi affetto dal vizio di aspecificità estrinseca, proprio in diretta derivazione dell'applicazione dei predetti principi generali. Va difatti osservato che, in sede di ordinanza impugnata, la Corte territoriale ha individuato gli elementi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, tanto sul piano della condotta extraprocessuale quanto su quello della condotta processuale tenuta dall'imputato. In particolare, il giudice della riparazione ha argomentato in ordine al comportamento tenuto dal ricorrente nel giorno della sparizione del LI, facendo riferimento - oltre che alla violazione del regime di arresti domiciliari cui lo stesso era sottoposto - anche all'immotivata dismissione della propria utenza telefonica e della SIM Card, ritenendo essersi in presenza di elementi valutabili quali indici della volontà di impedire la ricostruzione dei contatti e dei movimenti tenuti nella giornata medesima;
a ciò* aggiungendo gli elementi di carattere processuale derivanti dalle ricostruzioni contraddittorie 4 - nonché ritenute entrambe inverosimili - fornite dal ricorrente in sede di udienza di convalida. 4. A fronte di tali elementi, il motivo di ricorso non contiene alcuna contestazione in ordine alla considerazione della Corte territoriale, nella parte in cui la stessa ha ritenuto tali comportamenti come gravemente colposi e tali da creare l'apparenza del coinvolgimento del ET nell'omicidio e nell'occultamento del cadavere del LI. Ciò in quanto il ricorrente si è, di fatto, limitato a ripercorrere la vicenda processuale e a dedurre, sulla scorta della pronuncia assolutoria (che ha ritenuto gli elementi indiziari complessivamente non idonei ad assurgere al rango di prova positiva) l'erroneità del ragionamento seguito dal giudice della cautela in punto di valutazione di gravità indiziaria;
deducendo, con argomentazioni evidentemente scollegate dal ragionamento del giudice della riparazione in punto di presupposti ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, che la valutazione di ambiguità e imprudenza formulata in relazione al comportamento dell'indagato avrebbe potuto giustificarsi solo in conseguenza della veridicità dell'assunto accusatorio. 5. L'aspecificità del motivo impone quindi un giudizio di inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla va liquidato a titolo di spese processuali in favore del Ministero resistente, atteso il carattere del tutto tautologico delle deduzioni spiegate in sede di memoria difensiva, la quale alcun contributo utile ha apportato ai fini della decisione (cfr. Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025, G., Rv. 287952 - 02).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso, il 25 febbraio 2026
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12320 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 25/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da ON DU in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere applicata nei suoi confronti dal 19/07/2019 sino al 13/10/2022 (per complessivi 1.195 giorni) sulla base di un titolo emesso per i reati di cui agli artt. 575 e 411 cod.pen. (quest'ultimo contestato in concorso con i genitori UZ DU e LA IT), dai quali era stato poi definitivamente assolto. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che il ricorrente aveva contribuito a dare corso alla propria detenzione con colpa grave. In punto di fatto, il giudice della riparazione ha esposto che la vicenda era scaturita dalla sparizione della persona offesa MA LI, soggetto che risultava avere, con una certa assiduità, frequentato la famiglia e la dimora dei DU, la cui abitazione si trovava nelle vicinanze di quella del suddetto LI;
che le evidenze attestavano come il ricorrente avesse assunto dei comportamenti ambigui e sospetti, valorizzati dal giudice della cautela e posti a fondamento della misura. In particolare, ha evidenziato che il DU - nella notte tra il 10 e il 2 aprile 2015 - era stato identificato, unitamente ai genitori, a bordo di una vettura Alfa 147, che un paio di testimoni avevano visto sopraggiungere nei pressi delle loro abitazioni dal luogo in cui, poco prima, era uscita di strada unAFiat Punto, notando la presenza di cinque soggetti (di cui uno di sesso femminile) e avvedendosi che tre di essi avevano estratto qualcosa di voluminoso e avvolto presumibilmente da una coperta, dal veicolo incidentato per trasferirlo all'interno della menzionata Alfa 147; la quale, alla vista degli operanti, aveva invertito la marcia per poi essere comunque intercettata alle ore 2,40, quando gli agenti - senza rinvenire a bordo del mezzo l'oggetto voluminoso segnalato dai testimoni - avevano tratto in arresto il DU, in quanto evaso dagli arresti domiciliari cui risultava sottoposto. Ha esposto che, in sede di convalida, il DU aveva reso dichiarazioni contraddittorie in ordine alle ragioni del suo allontanamento dal domicilio e ritenute del tutto inverosimili;
che il ricorrente, nel giorno della sparizione del LI, aveva dismesso la propria SIM Card e l'apparecchio cellulare in proprio uso, senza mai cercare di contattare il LI, nonostante i pregressi rapporti di frequentazione;
ritenendo che tali elementi avessero 2 creato un'apparenza di colpevolezza a carico dell'imputato, dando luogo a elementi suscettibili di essere interpretati come sintomatici del proprio coinvolgimento nell'omicidio del LI e nella soppressione del suo cadavere;
elementi ritenuti talmente probanti da avere condotto alla iniziale condanna del ricorrente, poi assolto a seguito di annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte sulla base della ritenuta inidoneità del compendio indiziario a offrire univoche evidenze di colpevolezza. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ON DU, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.314 cod.proc.pen., in punto di ritenuta sussistenza del presupposto ostativo della colpa grave. Riassunti gli elementi posti alla base del rigetto dell'istanza, il ricorrente ha dedotto che i comportamenti assunti come equivoci sarebbero stati illogicamente valutati da parte del giudice della cautela nonché da quelli di merito, prima della pronuncia di assoluzione;
ha quindi citato la motivazione della sentenza resa il 3 maggio 2022 dalla Quinta Sezione di questa Corte, nella quale era stato evidenziato il carattere congetturale degli elementi già valorizzati in sede di condanna, rilevando anche la mancanza di effettiva certezza in ordine al decesso del LI. Ha quindi argomentato che la qualificazione dei comportamenti tenuti dal ricorrente in termini di ambiguità e imprudenza non poteva ritenersi giustificata in presenza di una prova non acquisita in termini di certezza anche in ordine all'effettivo decesso del LI;
trattandosi di condotte, con l'eccezione dell'allontanamento dagli arresti domiciliari, da ritenere di per sé stesse come lecite. La difesa ha quindi presentato memoria contenente motivi aggiunti/ "Nella quale ha evidenziato che, in sede di procedimento di riparazione, il Procuratore generale aveva richiesto l'accoglimento del ricorso;
che la sentenza definitiva di assoluzione aveva evidenziato l'assenza di univoci elementi probatori a carico della parte ricorrente;
evidenziando, ulteriormente, l'assenza del presupposto ostativo della colpa grave. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In via di premessa deve osservarsi che, in punto di individuazione dei principi regolatori del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce onere del giudice quello di valutare la sussistenza della condotta ostativa rappresentata dal dolo o dalla colpa grave sulla base di una valutazione necessariamente compiuta ex ante sulla scorta dei comportamenti processuali ed extraprocessuali tenuti dal ricorrente e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, valutando tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex multis, Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di Dio, Rv. 285069); conseguendo da tale presupposto che il giudice della riparazione, una volta preso atto dell'assoluzione dell'imputato nonostante la sottoposizione a misura cautelare detentiva, non possa sottrarsi pall'onere del necessario raffronto con le argomentazioni poste alla base del giudizio di assoluzione, per poi extrapolare gli eventuali elementi ostativi al perfezionamento del diritto all'indennizzo. 3. Ciò posto, l'unico motivo di impugnazione formulato dal ricorrente unitamente al motivo aggiunto (contenente specificazioni delle medesime argomentazioni), deve ritenersi affetto dal vizio di aspecificità estrinseca, proprio in diretta derivazione dell'applicazione dei predetti principi generali. Va difatti osservato che, in sede di ordinanza impugnata, la Corte territoriale ha individuato gli elementi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, tanto sul piano della condotta extraprocessuale quanto su quello della condotta processuale tenuta dall'imputato. In particolare, il giudice della riparazione ha argomentato in ordine al comportamento tenuto dal ricorrente nel giorno della sparizione del LI, facendo riferimento - oltre che alla violazione del regime di arresti domiciliari cui lo stesso era sottoposto - anche all'immotivata dismissione della propria utenza telefonica e della SIM Card, ritenendo essersi in presenza di elementi valutabili quali indici della volontà di impedire la ricostruzione dei contatti e dei movimenti tenuti nella giornata medesima;
a ciò* aggiungendo gli elementi di carattere processuale derivanti dalle ricostruzioni contraddittorie 4 - nonché ritenute entrambe inverosimili - fornite dal ricorrente in sede di udienza di convalida. 4. A fronte di tali elementi, il motivo di ricorso non contiene alcuna contestazione in ordine alla considerazione della Corte territoriale, nella parte in cui la stessa ha ritenuto tali comportamenti come gravemente colposi e tali da creare l'apparenza del coinvolgimento del ET nell'omicidio e nell'occultamento del cadavere del LI. Ciò in quanto il ricorrente si è, di fatto, limitato a ripercorrere la vicenda processuale e a dedurre, sulla scorta della pronuncia assolutoria (che ha ritenuto gli elementi indiziari complessivamente non idonei ad assurgere al rango di prova positiva) l'erroneità del ragionamento seguito dal giudice della cautela in punto di valutazione di gravità indiziaria;
deducendo, con argomentazioni evidentemente scollegate dal ragionamento del giudice della riparazione in punto di presupposti ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, che la valutazione di ambiguità e imprudenza formulata in relazione al comportamento dell'indagato avrebbe potuto giustificarsi solo in conseguenza della veridicità dell'assunto accusatorio. 5. L'aspecificità del motivo impone quindi un giudizio di inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla va liquidato a titolo di spese processuali in favore del Ministero resistente, atteso il carattere del tutto tautologico delle deduzioni spiegate in sede di memoria difensiva, la quale alcun contributo utile ha apportato ai fini della decisione (cfr. Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025, G., Rv. 287952 - 02).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso, il 25 febbraio 2026