Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2026, n. 12320
CASS
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 314 cod.proc.pen. in punto di colpa grave

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non ha contestato la valutazione della Corte territoriale in ordine ai comportamenti tenuti nel giorno della sparizione della persona offesa, inclusa la violazione degli arresti domiciliari e la dismissione dell'utenza telefonica, né le dichiarazioni contraddittorie rese in sede di convalida, ritenuti dal giudice della riparazione come elementi colposi e tali da creare l'apparenza del coinvolgimento nell'omicidio e nell'occultamento del cadavere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2026, n. 12320
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12320
    Data del deposito : 1 aprile 2026

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