Sentenza 16 novembre 2011
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Il nesso di continuazione, presentando caratteristiche e finalità del tutto distinte rispetto alle circostanze del reato, non può mai essere oggetto di giudizio comparativo con le circostanze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2011, n. 45046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45046 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/11/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 2639
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 41244/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) AN NA N. IL 25/01/1951 C/;
avverso la sentenza n. 1097/2006 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 08/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2011 la relazione fatte dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo O. che ha concluso per annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con sentenza dell'8 febbraio 2010, e con ordinanza di correzione di errore materiale in pari data, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato AN BE ritenuto responsabile di truffa aggravata, così qualificato il reato di cui all'art. 646 cod. pen. al medesimo originariamente contestato, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa, "ritenute le aggravanti ex art.81 cpv. e art. 61 c.p., n. 7, giudicate equivalenti alle concesse attenuanti generiche".
Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale il quale denuncia violazione di legge in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice a quo ha errato nel considerare la continuazione come una circostanza aggravante, assoggettandola al giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.
Il ricorso è fondato. È del tutto pacifico, infatti, che in tema di reato continuato, non è consentito al giudice operare un giudizio di equivalenza o prevalenza tra la continuazione ed una o più circostanze. Infatti, da un lato, l'art. 69 cod. pen. fa esclusivo riferimento alla comparazione tra circostanze - aggravanti ed attenuanti - del reato;
dunque, reato unico, ma circostanziato;
dall'altro, l'istituto della continuazione, presentando caratteristiche e finalità del tutto distinte rispetto alle circostanze del reato, riferendosi al trattamento sanzionatorio da applicare in ipotesi di pluralità qualificata di reati, non può mai essere oggetto di giudizio di comparazione (Cass., Sez. 5^, 31 marzo 1999, p.m. in proc. Iamundo;
Cass., Sez. 1^, 21 settembre 1993, Benevento).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio, a norma dell'art. 569 cod. proc. pen., comma 4, alla Corte di appello di Napoli, per nuova determinazione del trattamento sanzionatorio in riferimento all'omesso aumento per la continuazione ed al giudizio di comparazione tra circostanze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omesso aumento della pena per continuazione ed al giudizio di comparazione tra circostanza con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011