Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2004, n. 1994
CASS
Sentenza 10 dicembre 2004

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In tema di reati finanziari, tra la pregressa disposizione di cui all'art. 4 lett a) della legge 7 agosto 1982 n. 516 e quella di cui all'art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 si configura un'ipotesi di "abrogatio cum abolitione ex parte", atteso che sussiste coincidenza strutturale allorchè l'agente utilizzi documentazione contraffatta o alterata per supportare una infedele dichiarazione dei redditi o relativa all'imposta sul valore aggiunto, ma non assumono rilievo penale la esibizione della falsa documentazione, la allegazione della falsa documentazione in una dichiarazione di sostituto d'imposta, la sua utilizzazione nelle predette dichiarazioni senza superamento delle soglie di punibilità.

In tema di reati finanziari, le disposizioni sanzionatorie previste per la violazione dell'art. 4 lett. a) delle legge 7 agosto 1982 n. 516 hanno carattere più favorevole al reo di quelle previste per la violazione dell'art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, atteso che la misura edittale della pena principale è più mite, le pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese sono più brevi, così come il periodo di decorrenza della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2004, n. 1994
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1994
    Data del deposito : 10 dicembre 2004

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