Sentenza 27 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2004, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ROTAMFER S.P.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1645/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 28/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 giugno 1997 il Tribunale di Venezia, ritenuta l'illegittimità (per contrasto con l'art. 10, lett. c) della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 335 del 17 luglio 1969) dell'imposizione della tassa di concessione governativa per il rinnovo dell'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'art. 3 del D.L. n. 853/84, convertito in L. n. 17/85, ha condannato il
Ministero delle Finanze al rimborso, in favore della s.p.a. Rotamfer, della somma di lire 43.000.000, con gli interessi legali dalla domanda, al suddetto titolo pagata dalla contribuente negli anni dal 1988 al 1991.
Con sentenza del 28 settembre 2000 la Corte d'Appello di Venezia, decidendo sulle impugnazioni proposte dalla società in via principale e dal Ministero in via incidentale, ha determinato l'importo dovuto in lire 43.000.000, quale già stabilito dal primo giudice, ed ha applicato, quanto agli interessi, il tasso previsto dalla legge n. 29 del 1961. La Corte ha escluso l'applicabilità, per incompatibilità col diritto comunitario, dello ius superveniens dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intervenuta nel corso del giudizio, sia con riguardo alla detrazione dall'importo da rimborsare delle tasse retroattivamente e forfettariamente introdotte dalla nuova norma per le annualità considerate (comma 1), sia quanto al tasso degli interessi, fissato in misura inferiore a quella ordinaria prevista dall'art. 1 della L. n. 29 del 1961 per la restituzione di tributi indebitamente riscossi, vigente all'epoca delle istanze di rimborso (comma 3).
Avverso la decisione d'appello il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo ad un motivo.
L'intimata non ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dei commi 1 e 3 dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) il Ministero delle Finanze ha insistito per l'applicazione di dette disposizioni, di cui ha dedotto la piena compatibilità con la normativa comunitaria e la conseguente violazione da parte del giudice d'appello.
Come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la norma invocata non può trovare applicazione.
È giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, non solo che l'art. 11 della legge n. 448/98 non ha fatto venire meno l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva del Consiglio CEE n. 335/69, della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione dell'atto costitutivo, di cui all'art. 3 del D.L. n. 853/84, convertito in L. n. 17/85 (sentenza n. 7176 del 9 luglio 1999), ma che l'analoga tassa retroattivamente e forfettariamente istituita dalla nuova disposizione di legge per il rinnovo o mantenimento dell'iscrizione negli anni successivi al primo (tra cui, appunto, gli anni per i quali la società contribuente ha ottenuto il rimborso), è anch'essa illegittima, per incompatibilità con la medesima Direttiva, in quanto non stabilita in funzione di un servizio reso, con conseguente disapplicazione della norma (tra le altre, Cass. 28 novembre 2001, n. 15081). Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, per la quale è illegittima la pretesa - in qualsiasi modo realizzata - degli Stati membri di assoggettare a tassazione le operazioni di raccolta di capitali da parte di società commerciali, e con la sola esclusione dei diritti di carattere remunerativo, prevista dall'art. 12, n. 1, lett. e), della Direttiva, in deroga al divieto stabilito nell'art. 10, ossia dei diritti la cui entità sia calcolata in relazione e in base al costo dell'operazione o del servizio concretamente prestato, di cui venga a costituire il corrispettivo (v., in particolare, sentenze 20 aprile 1993, cause riunite Ponente Carni e Cispadana Costruzioni;
28 settembre 1999, causa Modelo;
21 giugno 2001, causa Sonae;
21 marzo 2002, causa Gunderzentrum Betriebs GmbH
contro
Land Baden Wurttenberg).
Da ultimo, con sentenza 10 settembre 2002, cause Riccardo IS s.r.l. e Caser S.p.A. contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, nell'affrontare specificamente la questione della legittimità delle tasse di concessione forfettarie annuali retroattive dovute per l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo, istituite con l'art. 11 della legge n. 448/1998 (quindi della legittimità della detrazione, prevista dalla stessa norma, delle somme dovute a tale titolo da quelle indebitamente versate dalle società in base al diritto previgente), i giudici comunitari non solo le hanno ritenute direttamente comprese nel divieto di cui all'art. 10 della Direttiva, ma hanno altresì escluso che costituiscono diritti di carattere remunerativo ai sensi dell'art. 12, sia perché dovute forfettariamente, anche in assenza di qualsiasi effettiva iscrizione di atti sociali nel corso degli anni considerati (1985 - 1992), sia perché le autorità italiane hanno già percepito, per l'iscrizione di detti atti, tributi analoghi che si considerano avere remunerato il servizio reso e che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati nonostante l'accertata indebita riscossione (punti 49 - 57). Con la decisione del 10 settembre 2002 la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha ritenuto l'illegittimità dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998 anche con riguardo al tasso degli interessi dovuti sulle somme da rimborsare, stabilito in misura diversa e inferiore rispetto a quella ordinaria fissata in via generale per la restituzione di tributi indebitamente riscossi dall'art. 1 della legge n. 29/61 e successive modificazioni. La Corte ne ha ritenuto il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario, in particolare con i principi di effettività e di equivalenza, per i quali una norma nazionale non può rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti da tale ordinamento, sicché non può stabilire per il rimborso di un tributo dichiarato incompatibile con norme comunitarie da una sentenza della stessa Corte o da altra del genere un tasso di interesse meno favorevole rispetto a quello che si applicherebbe per la restituzione del medesimo tributo riscosso in violazione di norme di diritto interno.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto.
Non va provveduto sulle spese per mancanza di attività difensiva dell'intimata.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004