Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2003, n. 7688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7688 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Camp air 68941 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEB N REGISTRAZIONE . 5 26/4/1986 TRIBUTARIA SEZIONE TRIBUTARIA 07 6 8 8/03 Oggetto Composta dagli Il S ri Magistrati Dott. Bruno Tributaria Dott. Eugenio AMARI - Consigliere Dott. Nino FICO Consigliere R.G.N. 7957/00 Cron.16359 RAGONESIDott. Vittorio Rel. Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere Rep. CORTE SUPREMA DI CASSAZION 4.09/12/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 68941 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, C.C. 10219 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO fauss STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ARREDO GEL LONGARONE SPA;
- intimato avverso la sentenza n. 104/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 25/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 4528 -1- Generale Dott. Marco PIVETTI l'inammissibilità del ricorso. -2- che ha concluso per Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 23.3.94 la Arredo gel Longarone spa conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, per sentirla condannare alla restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, oltre alla rivalutazione ed agli interessi dalla data del pagamento al saldo. La società attrice fondava la propria domanda sul contrasto della norma statale istitutiva della tassa con la direttiva CEE 17.7.1969, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che dichiarava il divieto della previsione di un tributo annuale dovuto in ragione dell'iscrizione delle società di capitali. Costituitosi il contraddittorio, l'Amministrazione finanziaria dello Stato eccepiva, in via gradata l'incompetenza per territorio del Giudice adito;
l'improcedibilità dell'azione per il mancato previo esperimento del sistema di ricorsi amministrativi previsto dall'art. 11 del dpr n. 641/72;la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 13 del medesimo dpr. Nel merito contestava che vi fosse contrasto tra le norme statali e la direttiva Cee. Il Tribunale adito, con sentenza in data 21.11.1996 - 23.1.1997, condannava l'Amministrazione convenuta a rifondere alla società attrice la somma di lire 39.000.000, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero delle Finanze, chiedendone la riforma . In particolare, a sostegno del gravame, si deduceva: 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia, cosi come già sostenuto in prime cure;
2) l'inammissibilità dell'azione e la decadenza del diritto al preteso rimborso della società appellata a norma del dpr n. 641/72; 3) la non contrarietà all'ordinamento comunitario della normativa nazionale;
4) in ogni caso, l'errore del giudice di primo grado nel ritenere che l'ammontare della tassa annuale italiana eccedesse il costo del servizio;
come, pure -in caso di debenza nel ritenere dovuta la -- restituzione dell'intero tributo;
5) sempre in subordine, l'applicabilità, quanto agli interessi, della legge 26.1.1961 n. 29. L'appellata si costituiva in giudizio, per chiedere la reiezione del gravame. La Corte d'appello di Venezia, in accoglimento parziale del gravame riduceva l'importo dovuto in restituzione a lire 39 milioni confermando l'inapplicabilità della nuova disciplina di cui all'art. 11 della legge 448/98 quanto al regime degli interessi. Ricorre per cassazione l'Amministrazione finanziaria sulla base di un unico articolato motivo. Il contribuente non si è costituito in giudizio. Motivi della decisione L'amministrazione ricorrente deduce con l'unico motivo l'operatività dello “jus superveniens” di cui all'art. 11 della legge 448/98 per chiedere che gli interessi legali vengano calcolati sulle somme da rimborsare nella misura del 2,5% annuo Il motivo in esame deduce, sotto un ulteriore profilo, l'applicabilità del citato articolo 11 della legge 448/98 chiedendo che dalla somma complessiva da rimborsare vengano detratte lire 500 mila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e lire 2.250.000 milioni per l'iscrizione degli altri atti sociali in ragione di lire 750 mila per anno oltre interessi.. Il motivo è inammissibile Questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che nel giudizio di impugnazione la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dal ricorrente attraverso specifici motivi, e tale specificita' esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento contrapposte giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una logico - sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Pertanto, nel ricorso ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dalla sentenza impugnata. A tal fine non e' sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificita' da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata ( Cass 3539/00;Cass 6335/98;Cass 7524/97;Cass 8297/97;Cass S.U.9628/93). --- Il ricorso dell'Amministrazione non si attiene in alcun modo ai principi enunciati. Per quanto concerne il profilo con cui si deduce l'operatività dello jus superveniens di cui all'art. 11 della legge 448/98 per chiedere che dalla somma complessiva da rimborsare vengano detratte lire 500 mila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e lire 2.250.000 milioni per l'iscrizione degli altri atti sociali in ragione di lire 750 mila per anno, si rileva che tale censura non contiene però nessuna argomentazione volta a confutare l'ampia motivazione in ragione della quale la Corte d'appello di Venezia, facendosi carico di esaminare le implicazioni conseguenti alla nuova normativa di cui all'art. 11 della legge 448/98, aveva escluso che la tassa forfettaria per l'iscrizione degli atti sociali prevista dall'articolo predetto dovesse considerarsi coincidente con la tassa d'iscrizione annuale stabilita dalla previgente legislazione contrastante con le disposizioni comunitarie. correlazione della doglianza La mancanza quindi di ogni dell'amministrazione con la motivazione della sentenza impugnata rende del tutto generico il motivo di ricorso sul punto che come tale è quindi inammissibile. Per quanto concerne l'aspetto specifico della tassa di lire 500 mila per l'iscrizione per il primo anno dell'atto costitutivo, in ordine al quale non si rinviene una esplicita motivazione nella sentenza impugnata, l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto proporre una specifica censura sotto il profilo della omessa motivazione o della violazione di legge in ordine a tale punto. Il non averlo fatto rende anche in questo caso del tutto generica la censura con cui si limita a chiedere l'applicazione dello jus superveniens. Il secondo profilo del ricorso afferente la misura degli interessi è anch'esso inammissibile in analogia a quanto in precedenza esposto. La sentenza impugnata contiene una ampia ed articolata motivazione in ordine al tasso degli interessi da applicare basata sulla considerazione che il tasso del 2,50 previsto dall'art. 11 della legge 448/98 non può trovare applicazione in quanto in contrasto con i principi comunitari stabiliti da diverse sentenze della Corte di Giustizia che impongono che gli interessi applicati alla restituzione di imposte in ragione di azioni fondate sul diritto interno devono essere uguali a quelli dovuti in conseguenza di azione basate sul diritto comunitario. Il ricorso dell'amministrazione non contiene alcuna argomentazione volta a censurare tale motivazione né in punto di fatto nè di diritto e si rivela quindi del tutto generico ed aspecifico. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano in euro 1.100,00 di cui 100,00 di spese .
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.100,00 di cui зимо (лечис 100,00 di spese . биша Roma 9.12.02 Il Cons est. IL CANCE RE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 16. MAG. 2003. IL CANCELLIERE C1 Frances aldiild