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12 agosto 2012
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 436-bis
(Inammissibilita', improcedibilita', manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello).
Nei casi previsti dagli articoli 348, 348-bis e 350, terzo comma, all'udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.
(171) ((173)) -------------- AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che l'introduzione del presente articolo si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo. --------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283 , 434 , 436-bis , 437 e 438 del codice di procedura civile , come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".
(Inammissibilita', improcedibilita', manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello).
Nei casi previsti dagli articoli 348, 348-bis e 350, terzo comma, all'udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.
(171) ((173)) -------------- AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che l'introduzione del presente articolo si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo. --------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283 , 434 , 436-bis , 437 e 438 del codice di procedura civile , come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".
Commentari • 100
- 1. Appello nel processo del lavorohttps://www.studiocataldi.it/ · 39.502426
[…] Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza Dal 28 febbraio 2023, ai sensi dell'articolo 436 bis c.p.c, modificato dalla riforma Cartabia, all'udienza di discussione, nei casi previsti dagli articoli 348, […] La stessa poi, in base alla nuova formulazione dell'art. 438 c.p.c post Cartabia, fuori dai casi previsti dall'art. 436 bis c.p.c, deve essere depositata entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 554Provvedimento: […] Dott.ssa Marcella Angelini Presidente Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c. la seguente S E N T E N Z A nella causa di appello n. 213/2025 R.g.l., riassunta a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 527/2025 pronunziata in data 27.11.2024 e depositata in Cancelleria in data 9.1.2025; avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 90 del 23.11.2021; avente ad oggetto: licenziamento;Leggi di più...
- improcedibilità appello·
- estinzione del giudizio·
- art. 348 c.p.c.·
- art. 350 c.p.c.·
- mancata comparizione·
- contributo unificato·
- art. 436-bis c.p.c.