Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5295 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.. REPUBBLICA ITALIANA per diritti € les OLG ALIANO052 95 /02 1.2 APR. 2002 IL CANCELLIERE DICASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 15324/99 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere 17184/99 - Dott. Camillo FILADORO Consigliere Cron. 16.125 Dott. Grazia CATALDI - Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI - Consigliere Ud.15/01/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: LL AL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SIMONA NAPOLITANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERDINANDO SALMERI, giusta delega in atti;
ricorrente ✓
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
S - intimato 2002 e sul 2° ricorso n° 17184/99 proposto da: 127 FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI -1- E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente incidentale - nonchè
contro
LL AL;
intimato avverso la sentenza n. 230/98 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 14/08/98 - R.G.N. 465/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato CEVOLOTTO per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 10121997 QU MA impugnava la sentenza emessa da Pretore di Reggio Calabria con la quale era stata respinta la sua domanda, nei confronti della s.p.a. Ferrovie dello Stato, avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici economici previsti dal ccnl di categoria 1990/1992 in relazione alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita. L'appellante deduceva anzitutto l'infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta in prime cure, non essendosi ancora maturato il termine quinquennale decorrente dall'ultimo incremento retributivo. Nel merito, il ricorrente ribadiva il proprio diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita commisurata all'incremento retributivo unitario riconosciuto dal citato ccnl, nonostante la previsione di una percezione differita nel tempo. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Reggio Calabria, con RL sentenza del 14.8.1998, respingeva l'appello confermando integralmente la decisione di primo grado. Avverso detta sentenza il MA ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'intimata società ha resistito con controricorso, formulando a sua volta ricorso incidentale articolato in un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, principale ed incidentale, entrambi afferenti alla medesima sentenza impugnata. Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e ss. c.c. in relazione agli artt. 37, 38, e 96,c.4 del ccnl 1990/92, nonché l'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente principale sostiene che, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dai Giudici di merito, il significato da attribuire all'espressione “ultimo stipendio mensile" 3 quale base di calcolo dell'indennità di buonuscita per i dipendenti delle FFSS - secondo quanto già previsto dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973 - è quello che fa riferimento al momento iniziale di acquisizione del diritto al nuovo trattamento retributivo, momento che coincide con la stipula del contratto collettivo, indipendentemente dai periodi nei quali quel beneficio viene frazionato e differito. In sostanza, secondo il ricorrente, il dipendente cessato dal servizio con diritto a pensione, anche se collocato a riposo anteriormente alla data di introduzione del trattamento economico a regime, ha diritto ad un trattamento economico identico a quello dei dipendenti in servizio nel periodo di vigenza dell'accordo collettivo citato, con i conseguenti riflessi sulla misura dell'indennità di buonuscita. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, la soc. FS lamenta che il Giudice di appello erroneamente avrebbe ritenuto non riproposta la propria eccezione di prescrizione, mentre invece, nell'atto difensivo di secondo grado essa aveva riproposto tutte le difese ivi compresa l'eccezione di prescrizione. Il ricorso principale non è fondato. Va anzitutto rilevato che il calcolo dell'indennità di buonuscita per il personale delle Ferrovie dello Stato è regolato dall'art. 14 della legge 14.12.1973, n. 829 (la cui applicabilità viene richiamata dall'art. 96 del ccnl 1990/92 per il personale delle Ferrovie dello Stato) dispone che: "1'AF (nella cui posizione è succeduta la società datrice di lavoro) corrisponde ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti”. Il Tribunale di Reggio Calabria, ha dapprima dato atto del combinato disposto degli artt.37 e 39 del ccnl 1990/92 concernente il personale della società intimata – laddove si fa riferimento alla decorrenza di scadenze fisse dalle quali - "al personale ferroviario competono... gli stipendi.....in relazione al livello o alla categoria di appartenenza ed alla loro attribuzione...... secondo il criterio della trasformazione tabellare....", derivandone la conferma della natura condizionata del diritto del prestatore “alla retribuzione quale controprestazione dell'attività lavorativa che nel vincolo sinallagmatico si rapporta alla effettiva prosecuzione del rapporto ed attribuisce al lavoratore attivo la maturazione dei diversi incrementi economici allo spirare delle singole cadenze previste. Successivamente, nell'interpretare l'art.96, punto 4 del citato ccnl - secondo cui “i benefici economici relativi alla parte tabellare derivanti dall'applicazione del ccnl sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste, al personale tutto comunque cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo pensioni del personale delle FS, nel periodo di vigenza contrattuale” – il Tribunale ha ritenuto tale previsione insuscettibile di interpretazione estensiva, riferendosi essa essenzialmente alla particolare categoria dei lavoratori con diritto a pensione e, quindi, non anche a coloro che devono ricevere l'indennità di buonuscita. Una tale interpretazione appare esente da censure sotto il profilo logico giuridico scrutinabile in questa sede. Affrontando fattispecie affatto simili a quella presente, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che nell'interpretazione del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992, e' corretto, per quanto riguarda la disposizione che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio e in particolare il problema della sua applicabilità o meno ai fini del computo dell'indennità di buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad S ! incidere e, quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale, in base ai quali non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto. Nelle citate occasioni si è altresì precisato che gli aumenti di anzianità di servizio - previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 al fine di favorirne l'esodo - esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi, venendo in tutto omologati a questi ultimi al fine del conseguente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridica;
ne consegue che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima retribuzione percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art. 2120 c.c., senza ch onsentito inglobare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso (Cass., 25.5.2001, n.7173; Cass., 20.10.1998, n. 10400 ed altre). Per le esposte ragioni, il ricorso principale va respinto e, conseguentemente, rimane assorbito il ricorso incidentale. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Respinge il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Spese compensate. ' D I , 0 S 3 1 S O Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2002 3 . L A 5 T L T R , O . B A A Il Consigliere estensore Il Presidente ' S N I L E D L P 3 Uincenso Mileo S E 7 A I - D T Alle by N 8 I S - S G O 1 O N R 1 E A M S I E D I IL CANCELLIER G A E A Depositato in Cancelleria , D G O O E E T R L T T T I N S oggi, 12 APR 2002 I E R A I G S L D E E L R E O IL CANCELLIER D