Sentenza 10 novembre 2004
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 617-bis cod. pen. anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene, punendo l'installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche; pertanto, ai fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2004, n. 48285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48285 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 10/11/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA IO - Consigliere - N. 1689
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 005530/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA MA N. IL 20/10/1936;
avverso SENTENZA del 01/07/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIOVANNI D'ANGELO che ha concluso per dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore avv.to Ezio Lucchetti, del foro di Latina, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La Corte:
OSSERVA
RA IO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa della di lui condanna alla pena (sospesa) di mesi 9 di reclusione quale responsabile del reato di cui all'art. 617 bis cod.pen., pronunciata in data 14.11.2000 dal Tribunale di Latina.
Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 617 bis cod.pen., sul rilievo che: a) l'apparecchiatura installata non sarebbe mai stata attivata;
b) il possesso di apparecchiature predisposte per il funzionamento di bande non consentite non costituirebbe, come previsto nella circolare 7.1.1999 DGCA, violazione degli artt. 218 e 402 codice postale e, conseguentemente, violazione del codice penale;
c) difetterebbe motivazione in ordine al dolo del reato.
Il ricorso non può trovare accoglimento. Quanto al rilievo sub a), infatti, va replicato che l'art. 617 bis cod.pen., nella specie ascritto, rappresenta una esigenza di tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni interpersonali anticipata ad una fase prodromica all'effettiva lesione del bene, tanto è vero che la norma punisce anche l'installazione di parti di apparati o strumenti e considera l'evento intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni o conversazioni come fine della condotta (dolo specifico del reato).
Dovendosi, pertanto, avere riguardo all'attività di installazione e non a quella - successiva dell'intercettazione, il reato resta consumato anche se, per una qualsiasi ragione non attinente all'inidoneità assoluta (ipotesi non risultante in sentenza ne' mai dedotta dall'imputato, neppure in ricorso) gli apparecchi non abbiano funzionato, e quindi non si sia realizzata l'intercettazione (Cass. Sez. 5^, 16.6.1992 n. 8422, Gazza). Manifestamente infondato, poi, è il rilievo sub b), perché le condotte sanzionate in via amministrativa dagli artt. 218 e 402 DPR 29.3.1973 n. 156 (codice postale) riguardano le distinte e specifiche ipotesi di abusi della concessione ad uso privato ovvero di accesso a frequenze o a potenze diverse da quelle ammesse e, peraltro, apparecchiature emittenti, dunque assolutamente "altro" rispetto alle apparecchiature atte ad intercettare o impedire le comunicazioni o le conversazioni fra terze persone;
e la stessa DLCA 7.1.1999 citata in ricorso fa riferimento al mero possesso di apparecchiature radioamatoriali predisposte per il funzionamento su bande di frequenze non consentite.
Destituito di fondamento è anche il rilievo sub c).
Il dolo del reato, invero, risulta testualmente desunto dalla tipologia dell'apparecchiatura illegittimamente installata, descritta come idonea ad impedire o intercettare conversazioni su frequenze riservate al Ministero della Difesa e, in particolare, utilizzate dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina;
argomento che, assolutamente immune da vizi d'ordine logico- giuridico, rende sufficientemente conto del fine illecito disegnato nella norma e concretamente perseguito, essendo inconcepibile qualunque altro fine lecito (ricerca, svago, studio) che, peraltro, il ricorrente neppure prospetta (e tanto meno assume sua stato prospettato ed immotivatamente rifiutato dai giudici di merito). Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 10 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004