Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2004, n. 48285
CASS
Sentenza 10 novembre 2004

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Il reato previsto dall'art. 617-bis cod. pen. anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene, punendo l'installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche; pertanto, ai fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2004, n. 48285
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48285
    Data del deposito : 10 novembre 2004

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