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Sentenza 10 aprile 2026
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2026, n. 13291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13291 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste nel procedimento nei confronti di RI ER, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 21/07/2025 del Tribunale di Trieste;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Bertolini, ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza sia annullata limitatamente all’omessa inflizione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21/07/2025, il giudice onorario di pace del Tribunale di Trieste ha affermato la penale responsabilità di ER RI in ordine alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e, per l’effetto, l’ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, che ha articolato un unico motivo, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13291 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ES GENNARO Data Udienza: 17/03/2026 2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285 del 1992. Sostiene, in specie, che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente obliterata la statuizione riguardante la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ancorché la stessa sia prevista come obbligatoria dall’evocata disposizione normativa. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale non partecipata, in assenza di richiesta di trattazione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell’interesse del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Fondato è l’unico motivo del ricorso. Ritiene, infatti, il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso de quo colga nel segno. E invero, la disposizione normativa che si assume violata recita testualmente «Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni… ». È quindi normativamente previsto che, ove sia accertato – come nel caso di specie – un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non eccedente 1,5 grammi per litro, alla condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza faccia seguito l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una durata compresa tra tre a sei mesi. Nel caso che ci occupa ciò, tuttavia, non è avvenuto, non rinvenendosi nella sentenza 2 oggetto d’impugnativa una statuizione riguardante l’indicata sanzione amministrativa accessoria. Tale omissione vizia la decisione e ne impone l’annullamento in parte qua. 3. Alla luce di quanto evidenziato, ritenendosi sussistente il dedotto vizio di violazione di legge, deve farsi luogo all’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto inerente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e disporsi, per l’effetto, il rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Trieste, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto inerente alla sanzione amministrativa accessoria con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al tribunale di trieste in diversa persona fisica. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Bertolini, ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza sia annullata limitatamente all’omessa inflizione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21/07/2025, il giudice onorario di pace del Tribunale di Trieste ha affermato la penale responsabilità di ER RI in ordine alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e, per l’effetto, l’ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, che ha articolato un unico motivo, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13291 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ES GENNARO Data Udienza: 17/03/2026 2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285 del 1992. Sostiene, in specie, che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente obliterata la statuizione riguardante la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ancorché la stessa sia prevista come obbligatoria dall’evocata disposizione normativa. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale non partecipata, in assenza di richiesta di trattazione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell’interesse del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Fondato è l’unico motivo del ricorso. Ritiene, infatti, il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso de quo colga nel segno. E invero, la disposizione normativa che si assume violata recita testualmente «Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni… ». È quindi normativamente previsto che, ove sia accertato – come nel caso di specie – un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non eccedente 1,5 grammi per litro, alla condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza faccia seguito l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una durata compresa tra tre a sei mesi. Nel caso che ci occupa ciò, tuttavia, non è avvenuto, non rinvenendosi nella sentenza 2 oggetto d’impugnativa una statuizione riguardante l’indicata sanzione amministrativa accessoria. Tale omissione vizia la decisione e ne impone l’annullamento in parte qua. 3. Alla luce di quanto evidenziato, ritenendosi sussistente il dedotto vizio di violazione di legge, deve farsi luogo all’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto inerente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e disporsi, per l’effetto, il rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Trieste, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto inerente alla sanzione amministrativa accessoria con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al tribunale di trieste in diversa persona fisica. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3