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21 agosto 2013
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 185-bis.
(Proposta di conciliazione del giudice)
Il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice. (171) ((173)) ----------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(Proposta di conciliazione del giudice)
Il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice. (171) ((173)) ----------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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- 1. La “rinnovata” conciliazione tributaria al cospetto di quella processual-civilisticaAccesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 19 marzo 2024 · 50.11784
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 13/06/2024, n. 436Provvedimento: […] Ricorrente/Appellante: estinzione per conciliazione ex art. 185 bis cpc a spese compensate […] Il Giudice, formulando una proposta conciliativa specifica e dettagliata, non parteggia per le posizioni di alcuno dei contendenti e mira soltanto ad una definizione della causa che consenta ad entrambi di raggiungere un risultato concreto, soddisfacente, conveniente e vantaggioso in tempi brevi e soprattutto più economici nell'ottica di un risparmio anche delle spese di giustizia .E' per questa ragione che l'ultima parte dell'art 185 bis cpc ha previsto espressamene che “La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o di astensione del giudice.Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- conciliazione ex art. 185 bis c.p.c.·
- estinzione del giudizio·
- deflazione giurisdizionale·
- proposta conciliativa del giudice·
- spese compensate·
- cessazione della materia del contendere