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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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26 novembre 2024
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Art. 473-bis.48
(Produzioni documentali).
((Salvo quanto previsto dall'articolo 473-bis.51, nei)) procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta e' sempre allegata la documentazione prevista dall'articolo 473-bis.12, terzo comma. ((178))
(171) (173)
--------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
(Produzioni documentali).
((Salvo quanto previsto dall'articolo 473-bis.51, nei)) procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta e' sempre allegata la documentazione prevista dall'articolo 473-bis.12, terzo comma. ((178))
(171) (173)
--------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
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- 1. Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparsoAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 74.611786
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo IV-BIS Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e Capo III Disposizioni speciali Sezione IV Assenza e morte presunta Art. 473 bis.59 c.p.c. Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso. 1.I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero. [1] [2] [1] Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, […]
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