Sentenza 15 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
I 9 L L 8 O 6 e B l . a E N n e E , p N 1 O 8 a I 9 Z m 1 e A - t R 1 s T i PUBB LICA 1 S s - I 4 l G a 2 E R . e h L A c i D 3 SUPREM, DI CASSAZIONE f i 2 E d T o . N T m E R S 1^ sezione civile oggetto 1 E A composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: accertamento violazione Presidente e data infrazione.dr. Corrado Carnevale dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere R.G. N. 2987/99 dr. Salvatore Salvago Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Cron.7959 dr. Luigi Macioce Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 18.12.2000 S E N TE NZA su ricorso iscritto al n° 2987 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1999, proposto DA BB AN, elettivamente domiciliato in Sava (TA), al Vico del Prete n. 10., presso l'avv. Cosimo Pesare del foro di Taranto, che lo rappresenta e di- fende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
REGIONE PUGLIA, INTIMATA avverso la sentenza del Pretore di Taranto n. 101/98 del 4 10 giugno 1998. 2443 2000 - 2- Udita, all'udienza del 18 dicembre 2000, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ex art. 366, n. 4, c.p.c. o, in subordine, per il rigetto di esso. Svolgimento del processo Il Pretore di Taranto, con sentenza del 10 giugno 1998, rigettava l'opposizione di NN AN all'ordi- nanza della Regione Puglia del 20 settembre 1994, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento d'una sanzione pecuniaria per avere, quale titolare dell'a- zienda "Officine AN s.a.s.", scaricato acque re- flue in un pozzo nero a perdere, previa decantazione in una fossa settica, senza la prescritta autorizza- zione allo scarico. L'opponente aveva dedotto che l'impianto, di vecchia costruzione, era regolare e che il sindaco, successi- vamente all'accertamento della violazione, aveva rila- sciato l'autorizzazione allo scarico. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con un unico motivo il AN. La Regione Puglia non ha svolto attività difensiva. ne dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e ур MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazio- - 3 omessa motivazione circa l'osservanza di detta norma, perchè la mancanza di autorizzazione comunale era sta- ta accertata dalla U.S.L. rispetto a un impianto atti- vato vari anni prima e pienamente regolare, per il qua- le egli, successivamente al detto accertamento, aveva ottenuto l'autorizzazione comunale. - CO-2. Deve escludersi anzitutto che il ricorso me ha sostenuto il P.G. nella sua requisitoria-sia i- nammissibile per difetto di specificità dei motivi ad- dotti. -Il requisito dell'esposizione dei motivi prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 366, n. 4 , c.p.c. mira, infatti, ad assi- curare che il ricorso consenta, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, sicchè è sufficiente, per ri- tenere soddisfatta tale esigenza, che sia possibile individuare con certezza il capo o il punto della de- cisione impugnata che si intende censurare e che siano chiaramente intellegibili le ragioni poste a giustifi- cazione della doglianza formulata 601 ricorso. Ciò si verifica indubbiamente nella specie, essendo a- gevole comprendere, attraverso la lettura del ricorso, quale sia il punto della decisione che si è inteso censurare e cioè la soluzione del giudice di merito in 4 relazione all'unica questione di diritto sottoposta al suo esame - attinente alla configurabilità dell'ille- cito amministrativo contestato nella prosecuzione, sen- za l'autorizzazione del sindaco del comune, dello sca- rico, esercitato da diversi anni prima dell'accerta- mento di quest'ultimo, delle acque provenienti dall' officina meccanica gestita dall'odierno ricorrente e successivamente autorizzato dalla competente autorità comunale e quali siano le ragioni addotte a sostegno della censura, ee cioè la pretesa inapplicabilità al ca- so in esame dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319. 3. Il ricorso, anche se ammissibile, è infondato. Riguardo alla censura di omessa motivazione circa 1' osservanza dell'art. 15 della legge n. 319 del 1976, è sufficiente rilevare che i vizi della motivazione deducibili come motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. sono esclusivamente quelli concernen- ti l'accertamento e la valutazione di punti di fatto rilevanti per la decisione e non anche quelli riguar- danti l'interpretazione di norme e di principi giuri- dici, i quali sono denunciabili soltanto ai sensi del n. 3 dello stesso art. 360 del codice di rito, con la conseguenza che l'omessa motivazione in ordine alla soluzione di una questione di diritto adottata dal 5 giudice del merito non è autonomamente denunciabile davanti alla Corte di legittimità, cui compete istitu- zionalmente il compito del controllo della conformità al diritto della decisione contenuta nel provvedimento impugnato, con il correlativo potere, espressamente attribuitole dal secondo comma dell'art. 384 c.p.c., di sostituire, integrare o correggere la motivazione mancante, inadeguata o erronea, il cui esercizio in- contra l'unico limite della correttezza giuridica del dispositivo dello stesso provvedimento. -quest'ultima che è dato puntualmente Situazione riscontrare nel caso in esame nel quale come è stato accertato dal pretore ed è ammesso dallo stesso ricor- l'autorizzazione prescritta dal secondo comma rente dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976 n. 319, è sta- ta richiesta dal titolare dello scarico e rilasciata dal sindaco del comune in epoca successiva alla data del provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa, con ciò riconoscendosi la ricorrenza nella fattispecie dei presupposti dell'autorizzazione, la mancanza della quale, durante il periodo precedente in cui lo scarico era stato esercitato con le medesime modalità, integra gli elementi oggettivo e soggettivo dell'illecito amministrativo in relazione al quale la stessa sanzione è stata applicata. 14 - 6 - Anche la censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge n. 319 del 1976, risulta, perciò, priva di fondamento.
4. Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione, non avendo la Regione Puglia svolto al- cuna attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2000. Il presidente lonade lau ale Il consigliere estensore Holly CO. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti LLI M a O 9 15 MAR. 2001 B 8 6 E . E penale N N IO IL CANCELLIERE , 1 Z 8 A W e us 9 ISTR a 1 - sistem 1 G -1 E R 4 2 al A . D L odifiche TE 3 ESEN 2 . T R m A