CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2023, n. 29058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29058 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) NI VI, nato in [...] il [...], 2) NU ND, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del 17/01/2023 del Tribunale di Frosinone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE DA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Frosinone ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del provvedimento con il quale il Pubblico ministero, in data 22 dicembre 2022, aveva convalidato il sequestro probatorio di gioielli e denaro operato dalla polizia giudiziaria a carico dei ricorrenti, contestualmente sottoposti Penale Sent. Sez. 2 Num. 29058 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 18/05/2023 ad arresto in flagranza in relazione ai reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il Tribunale ha rilevato la tardività dell'istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro, in quanto trasmessa all'ufficio a mezzo pec in data 3 gennaio 2023 rispetto all'udienza tenutasi davanti al Giudice per le indagini preliminari il 23 dicembre 2022 nella quale, in forza dell'arresto dei ricorrenti e della richiesta di sua convalida ed emissione di misura cautelare personale nei loro confronti, entrambi avevano partecipato assistiti dal loro difensore di fiducia, avendo così contezza del contenuto del provvedimento di convalida del sequestro. 2. Ricorrono per cassazione gli indagati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto che la partecipazione dei ricorrenti all'udienza di convalida dell'arresto - avente, pertanto, finalità differenti - comportasse la conoscenza del decreto di convalida del sequestro da parte del Pubblico ministero, affermata solo sulla base di apodittiche considerazioni tenuto conto che la notifica del provvedimento di convalida agli interessati era avvenuta il 12 gennaio 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. E' pacifico il principio di diritto, evocato dagli stessi ricorrenti, secondo il quale, in tema di riesame della convalida del sequestro, per la decorrenza del termine di proposizione dell'istanza, che l'art. 355, comma terzo, cod. proc. pen. individua nella data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, occorre fare riferimento non al momento in cui l'interessato sia venuto comunque a conoscenza del sequestro, bensì a quello in cui abbia avuto notizia del sequestro convalidato e quindi abbia avuto conoscenza delle ragioni poste a base del provvedimento di convalida (Sez. 1, n. 41693 del 01/10/2008, Giacomelli, Rv. 241428; Sez. 2, n. 774 del 02/12/2005, dep. 2006, Messina, Rv. 233333). Nel caso in esame, a documentare la conoscenza effettiva del sequestro convalidato vi è il fatto - sottolineato dal Tribunale ma non nel ricorso - che la richiesta di convalida dell'arresto e contestuale emissione di misura cautelare a carico dei ricorrenti conteneva al suo interno, per una migliore esplicazione delle ragioni del Pubblico ministero, il provvedimento di convalida del sequestro, atto del quale i ricorrenti avevano avuto certamente contezza attraverso la loro partecipazione alla udienza volta alla convalida dell'arresto ed alla valutazione della richiesta di misura cautelare avente quel contenuto. Rispetto a tale udienza, tenutasi il 23 dicembre 2022, l'istanza di riesame, trasmessa il 3 gennaio 2023, è stata correttamente ritenuta tardiva. 2 Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.05.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente SE DA Geppino Ra
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE DA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Frosinone ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del provvedimento con il quale il Pubblico ministero, in data 22 dicembre 2022, aveva convalidato il sequestro probatorio di gioielli e denaro operato dalla polizia giudiziaria a carico dei ricorrenti, contestualmente sottoposti Penale Sent. Sez. 2 Num. 29058 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 18/05/2023 ad arresto in flagranza in relazione ai reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il Tribunale ha rilevato la tardività dell'istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro, in quanto trasmessa all'ufficio a mezzo pec in data 3 gennaio 2023 rispetto all'udienza tenutasi davanti al Giudice per le indagini preliminari il 23 dicembre 2022 nella quale, in forza dell'arresto dei ricorrenti e della richiesta di sua convalida ed emissione di misura cautelare personale nei loro confronti, entrambi avevano partecipato assistiti dal loro difensore di fiducia, avendo così contezza del contenuto del provvedimento di convalida del sequestro. 2. Ricorrono per cassazione gli indagati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto che la partecipazione dei ricorrenti all'udienza di convalida dell'arresto - avente, pertanto, finalità differenti - comportasse la conoscenza del decreto di convalida del sequestro da parte del Pubblico ministero, affermata solo sulla base di apodittiche considerazioni tenuto conto che la notifica del provvedimento di convalida agli interessati era avvenuta il 12 gennaio 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. E' pacifico il principio di diritto, evocato dagli stessi ricorrenti, secondo il quale, in tema di riesame della convalida del sequestro, per la decorrenza del termine di proposizione dell'istanza, che l'art. 355, comma terzo, cod. proc. pen. individua nella data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, occorre fare riferimento non al momento in cui l'interessato sia venuto comunque a conoscenza del sequestro, bensì a quello in cui abbia avuto notizia del sequestro convalidato e quindi abbia avuto conoscenza delle ragioni poste a base del provvedimento di convalida (Sez. 1, n. 41693 del 01/10/2008, Giacomelli, Rv. 241428; Sez. 2, n. 774 del 02/12/2005, dep. 2006, Messina, Rv. 233333). Nel caso in esame, a documentare la conoscenza effettiva del sequestro convalidato vi è il fatto - sottolineato dal Tribunale ma non nel ricorso - che la richiesta di convalida dell'arresto e contestuale emissione di misura cautelare a carico dei ricorrenti conteneva al suo interno, per una migliore esplicazione delle ragioni del Pubblico ministero, il provvedimento di convalida del sequestro, atto del quale i ricorrenti avevano avuto certamente contezza attraverso la loro partecipazione alla udienza volta alla convalida dell'arresto ed alla valutazione della richiesta di misura cautelare avente quel contenuto. Rispetto a tale udienza, tenutasi il 23 dicembre 2022, l'istanza di riesame, trasmessa il 3 gennaio 2023, è stata correttamente ritenuta tardiva. 2 Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.05.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente SE DA Geppino Ra