CASS
Sentenza 14 febbraio 2023
Sentenza 14 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2023, n. 6203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6203 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IC CH NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
lette/seydite le conclusioni del PG P. i-torco 1.f.m.: ej..kk (L4 C j C(Jc poc cc..3s.e.«:).~70 cx0-0-0 4. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6203 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 16/12/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con ordinanza emessa in data 23 marzo 2022 ha respinto la domanda di differimento della pena per motivi di salute - o di detenzione domiciliare - introdotta da Di IC GI AT. 2. Con atto del 7 aprile 2022 Di IC GI AT, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1 Risulta dal tabulato DAP, acquisito in data odierna, che Di IC GI AT ha ottenuto la detenzione domiciliare con provvedimento del 30 novembre 2022, eseguito il 5 dicembre 2022. Ciò esclude la permanenza dell'interesse ad ottenere la decisione sul ricorso. 3.2 Il motivo della inammissibilità esclude ulteriori statuizioni in punto di spese e di oneri in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 16 dicembre 2022
lette/seydite le conclusioni del PG P. i-torco 1.f.m.: ej..kk (L4 C j C(Jc poc cc..3s.e.«:).~70 cx0-0-0 4. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6203 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 16/12/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con ordinanza emessa in data 23 marzo 2022 ha respinto la domanda di differimento della pena per motivi di salute - o di detenzione domiciliare - introdotta da Di IC GI AT. 2. Con atto del 7 aprile 2022 Di IC GI AT, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1 Risulta dal tabulato DAP, acquisito in data odierna, che Di IC GI AT ha ottenuto la detenzione domiciliare con provvedimento del 30 novembre 2022, eseguito il 5 dicembre 2022. Ciò esclude la permanenza dell'interesse ad ottenere la decisione sul ricorso. 3.2 Il motivo della inammissibilità esclude ulteriori statuizioni in punto di spese e di oneri in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 16 dicembre 2022