Versione
7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 111
(Estinzione del processo)
1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a tre.
3. Il processo si estingue, altresi', se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura.
4. L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza.
5. L'estinzione del processo non estingue l'azione.
6. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.
7. Dalle prove raccolte il giudice puo' desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 95, comma 3.
8. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Commentari • 2
- 1. corte costituzionale ArchiviAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 12 dicembre 2024 · 1
Esecuzione forzata edilizia residenziale pubblica Edilizia residenziale pubblica: “è incostituzionale l'improcedibilità prevista – nell'ambito dell'esecuzione forzata su immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica convenzionata – per il caso in cui il creditore fondiario non risponda a particolari requisiti o non partecipi alla procedura”. È quanto si legge nella sentenza numero 211/2024, con cui la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2020, numero 178. La norma La norma censurata prevedeva che il giudice dell'esecuzione dovesse verificare d'ufficio in capo al creditore fondiario procedente la sussistenza dei …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 212
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 31/12/2020, n. 474Provvedimento: […] Fornari, per il convenuto NI, ha depositato una memoria per ciascuno dei convenuti - ove si evidenzia che è trascorso il termine annuale previsto dall'art. 111 del codice di giustizia contabile, si sostiene anche l'infondatezza nel merito dell'azione di responsabilità, in relazione a quanto desumibile dalla sentenza penale di appello di assoluzione con formula piena degli addebiti ivi formulati, e si chiede l'assoluzione nel merito anche in questa sede ed in ogni caso di dichiarare l'estinzione del giudizio con dichiarazione di inefficacia del sequestro - ed ha concluso in conformità a tali scritti. […]Leggi di più...
- truffa aggravata·
- manutenzione ordinaria·
- responsabilità amministrativa·
- manutenzione straordinaria·
- falso ideologico·
- art. 78 codice giustizia contabile·
- prescrizione·
- inefficacia misura cautelare·
- abuso d'ufficio·
- estinzione giudizio·
- sequestro conservativo·
- art. 111 codice giustizia contabile