Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019
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Art. 217
(Giudice dell'ottemperanza)
1. Il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui e' chiesta l'ottemperanza.
2. ((Il giudice monocratico)) esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d'appello, nonche' per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado.
3. Negli altri casi, per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali d'appello provvedono queste ultime.
Commentario • 1
- 1. Codice della crisi d'impresa - Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 febbraio 2019 · 0.89671475
Giurisprudenza • 49
- 1. TAR Napoli, sez. II, sentenza 18/11/2024, n. 6337Provvedimento: […] I ricorrenti hanno chiesto che l'INPS sia condannato ad ottemperare alle sentenze della Corte dei Conti sopra citatae, ma in base a quanto previsto dall'art.217 del Codice di Giustizia Contabile, la […] L'art. 217 del d.lgs. 174 del 2016 (Codice di giustizia contabile) stabilisce che il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.Leggi di più...
- art. 114 c.p.a.·
- pensione di reversibilità·
- ottemperanza·
- legittimazione attiva·
- giurisdizione contabile·
- esecuzione del giudicato·
- art. 217 Codice di giustizia contabile·
- prescrizione decennale