Versione
7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 33
(Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete)
1. In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche.
2. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo' nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
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Giurisprudenza • 12
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