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7 ottobre 2016
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31 ottobre 2019
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Art. 86
(Citazione)
1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell'articolo 68, deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente l'atto di citazione in giudizio entro i termini di cui all'articolo 67, commi 5 e 6.
2. L'atto di citazione contiene:
a) l'indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la domanda e' proposta;
b) le generalita', il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se convenuto e' una persona giuridica, la denominazione, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
c) l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione;
d) l'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale;
e) l'esposizione dei fatti, della qualita' nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
f) l'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione;
g) l'invito al convenuto a comparire all'udienza che verra' fissata dal presidente della sezione e a costituirsi nel termine da quest'ultimo indicato, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 90;
h) l'istanza al presidente della sezione di fissare la data della prima udienza;
i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero.
3. La citazione e' nulla se e' omessa o risulta assolutamente incerta l'identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero.
4. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullita' della citazione ai sensi del comma 3, dispone d'ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento dell'originario deposito, che determina la pendenza del processo.
5. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
((5-bis. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4.))
6. La citazione e' altresi' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e).
7. Il giudice, rilevata la nullita' ai sensi del comma 6, fissa al pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si e' costituito, per integrare la domanda.
Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.
8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa nuova udienza e si applica l'articolo 90, commi 2 e 3.
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114))
10. Il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'articolo 88, comma 3, rilevato d'ufficio dal giudice se il convenuto non si costituisce in giudizio, ovvero eccepito dal convenuto con la comparsa di costituzione, comporta la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
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