Articolo 84 del Codice di giustizia contabile
Articolo 83Articolo 85
Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 84

(Riunione delle cause)


1. ((Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione,)) il presidente, anche d'ufficio, con decreto ne puo' ordinare la trattazione nella medesima udienza.


2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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