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17 maggio 2014
17 maggio 2014
Art. 168-quater.
(( (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova).)) ((La sospensione del procedimento con messa alla prova e' revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita';
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede))
(( (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova).)) ((La sospensione del procedimento con messa alla prova e' revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita';
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede))
Commentari • 32
- 1. Cassazione penale n. 15978/2025https://www.brocardi.it/ · 41.383286
[…] presupponendo l'obiettiva dimostrazione dell'infedeltà dell'imputato all'impegno assunto, può essere basata anche su un'unica grave trasgressione alle prescrizioni imposte, rispetto alla quale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione discrezionale, limitata al solo apprezzamento dei presupposti di legge contemplati dall'art. 168-quater cod. pen., che, ove riscontrati, gli impongono di disporre la revoca, […]
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Giurisprudenza • 89
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2025, n. 15978Provvedimento: […] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 168- quater cod. pen., nella quale sarebbe incorso il G.u.p. del Tribunale di La Spezia Penale Sent. […] b) «ha avuto carattere meramente temporaneo»; c) «non rientra in nessun'altra delle ipotesi tassative prevista dall'art. 168-quater c.p. per la revoca», […] Venendo al tema che qui specificamente interessa, l'art. 168-quater cod. pen. prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova venga revocata in tre casi: 1) «grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte» (prima ipotesi di cui al n. 1 dell'unico comma dell'art. 168-quater cod. pen.); […]Leggi di più...
- presupposti·
- revoca·
- limiti·
- valutazione discrezionale del giudice·
- ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova·
- fattispecie·
- estinzione (cause di)·
- reato