Sentenza 22 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4171 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBL04171/01 IN NOME DEL PPOL ITAL ANⱭ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 14873/97 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron. 8859 Consigliere Rep Dott. Vincenzo MILEO . Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Ud. 21/12/00 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MULAS GIOVANNI, PONTURO DOMENICO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
VO IA;
intimata 2000 avverso la sentenza n. 670/97 del Tribunale di 5633 POTENZA, depositata il 04/09/97 R.G.N. 964/95; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Attilio udienza del 21/12/00 dal CELENTANO;
udito l'Avvocato PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 24/28 febbraio 1995 il Pretore di Potenza rigettava la domanda proposta dalla signora CI NE, con ricorso depositato il 3.3.92, per ottenere il riconoscimento del diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di Tito per l'anno 1989, elenchi dai quali era stata cancellata a seguito di un ricorso amministrativo dell'INPS. L'appello della signora NE, cui resisteva l'INPS, quale successore ex lege del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), veniva accolto dal Tribunale di Potenza con sentenza del 29 maggio/4 settembre 1997. I giudici di secondo grado osservavano che dalle deposizioni testimoniali era emerso lo svolgimento continuativo, da parte dell'appellante, dell'attività di bracciante agricola per un periodo di tempo utile ai fini della iscrizione della stessa negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Tito per l'anno 1989; e che la circostanza che i soggetti del rapporto di lavoro risultassero legati da vincoli di parentela in quanto proprietaria dei terreni e datrice di lavoro era la madre - della NE non era idonea a vincere la normale presunzione di onerosità del rapporto, mancando ogni elemento di prova (il cui onere era a carico della parte resistente) sia in ordine alla sussistenza di elementi (convivenza, comunione di tetto e di mensa) che potevano fondare, invece, una presunzione di gratuità del rapporto, sia di altri elementi comunque contrastanti con il presunto carattere oneroso dello stesso. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di ricorso, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). La signora CI NE non si è costituita. 3 1 Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione dell'art. 17 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970 n. 83, nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Sostiene che il Tribunale si è soffermato sul carattere oneroso del rapporto di lavoro, ma non ha accertato la prestazione delle 51 giornate lavorative richieste per la iscrizione negli elenchi. Deduce che i giudici di secondo grado avevano l'obbligo di determinare esattamente le giornate di lavoro prestate dalla signora NE, atteso che la lavoratrice aveva dichiarato genericamente di avere svolto attività lavorativa per oltre 51 giornate, e la madre non ricordava neppure se la figlia avesse lavorato alle sue dipendenze nell'anno 1989. Rileva che tutti i testi escussi avevano affermato di “avere visto" lavorare la NE nel periodo estivo, ma nessuno aveva confermato se in questo arco di tempo l'interessata aveva potuto svolgere attività di lavoro per oltre 51 giornate. Critica, infine, la parte dispositiva della sentenza, nella quale il Tribunale si è limitato ad accogliere l'appello, senza dichiarare l'accertato presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa in misura di 51 giornate per l'anno 1989 e senza confermare il diritto della NE all'iscrizione negli elenchi per tale anno, con la conseguente impossibilità di eseguire la sentenza. Il ricorso non è fondato. L'INPS non contesta più, in questa sede, il carattere oneroso del rapporto di lavoro affermato dal Tribunale di Potenza, ma limita le proprie censure ad un preteso mancato accertamento della prestazione di lavoro per 51 giornate (il numero minimo per la iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli) e, in via gradata, alla formulazione del dispositivo, troppo generico ed insuscettibile di esecuzione. Ma non è vero che il Tribunale non abbia accertato lo svolgimento di 51 giornate di lavoro. I giudici di appello hanno rilevato che era emerso “dalle risultanze delle deposizioni testimoniali assunte (la cui attendibilità non è messa in dubbio nella sentenza impugnata) solo il dato costituito dallo svolgimento continuativo da parte dell'appellante dell'attività di bracciante agricola alle dipendenze della madre per un periodo di tempo utile ai fini dell'iscrizione della stessa negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Tito per l'anno 1989”. Quindi l'accertamento delle 51 giornate di lavoro - che costituisce il periodo di tempo utile per l'iscrizione negli elenchi - vi è stato. Né l'Istituto ricorrente contesta sotto il profilo del vizio di motivazione, ' l'apprezzamento delle deposizioni testimoniali da parte del Tribunale. Quanto alla dedotta genericità del dispositivo, che si è limitato ad accogliere l'appello e la domanda proposta dalla signora NE, va ricordato che, se è vero che nel dispositivo si concreta l'essenza volitiva della sentenza, ciò non significa che la portata precettiva della stessa debba essere limitata a quanto risulta dal dispositivo: al contrario, è principio pacifico che la portata precettiva di un provvedimento giurisdizionale possa e debba essere ricercata anche nella motivazione, la quale assurge ad elemento di integrazione del dispositivo medesimo, supplendo 5 eventualmente alle sue omissioni (Cass., 28 maggio 1984 n. 3270; 6 febbraio 1982 n. 681). Nella fattispecie in esame il Tribunale ha dato espressamente atto, in motivazione, di concludere "per l'accoglimento dell'appello e la dichiarazione del diritto di NE CI ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Tito per l'anno 1989" Per tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, atteso che la lavoratrice non si è costituita in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 21 dicembre 2000. Il Presidente cons. estensore I cons. Popria de Ufuis Alling але 3 3 5 0 . 1 . N A T S R 3 IL CANCELLIERE S I A 7 A ' - D T L 8 , , L - Depositato in Cancelleria O 1 E A L S 1 D L E I P O S E S B 2,2 MAR. 2001 N I G I E N G D S Coggi, G E I A O L A T A S IL CANCELIVERE O A D O T L P E T L , I M E I O R I D A D D S O E T O N K E S E