Sentenza 20 gennaio 2006
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione per la ingiusta detenzione è limitato al sindacato di legittimità sulla motivazione e non a controllare la sufficienza o insufficienza della predetta somma, a meno che, discostandosi in modo assai sensibile dai criteri usualmente seguiti- che fanno riferimento al tetto massimo liquidabile correlato alla durata massima della custodia cautelare- il giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2006, n. 8144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8144 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 20/01/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 117
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 042045/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NO TA N. IL 09/02/1957;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 08/10/2004 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'Angelo Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso.
LA CORTE osserva: NO TA ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 8 ottobre 2004 della Corte d'Appello di Reggio Calabria che a liquidato a suo favore la somma di Euro 3.600,00 per l'ingiusta detenzione subita, dal 9 al 27 marzo 2000 (dal 16 marzo agli arresti domiciliari), a seguito dell'emissione nei suoi confronti di ordinanza applicativa della custodia cautelare per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 dai quali era stato successivamente assolto con sentenza divenuta definitiva. A fondamento del ricorso si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c ed e, perché l'ordinanza impugnata avrebbe proceduto ad una liquidazione complessiva senza dare conto dei criteri utilizzati per determinare la somma dovuta. Inoltre del tutto priva di motivazione sarebbe l'ordinanza sulla determinazione dei danni ulteriori rispetto a quelli derivante dalla mera detenzione. Ciò premesso si osserva che la Corte di merito ha proceduto ad una liquidazione di tipo equitativo prendendo in considerazione il periodo di carcerazione sofferta e, tra le conseguenze di essa, ha ritenuto provate soltanto le conseguenze derivate al ricorrente nel suo ambiente familiare e sociale, oltre che nell'ambiente lavorativo, e il disagio psicologico conseguente alla privazione della libertà personale;
non ha invece ritenuto provata l'esistenza di diversi danni conseguenti alla privazione della libertà personale. La Corte ha quindi tenuto in considerazione i parametri legali previsti dalle legge ed in particolare quelli previsti dall'art. 643 c.p.p., comma 1 in materia di riparazione dell'errore giudiziario
(istituto cui le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione rinviano, qualora non sia diversamente disposto e in quanto compatibili: art. 315 c.p.p., u.c.) che indica, unitamente alla durata (che viene indicata per prima ma non quale criterio prevalente), le "conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna".
Come è comunemente riconosciuto la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma (e qui il consenso è meno univoco) di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale.
La natura di indennizzo della somma liquidata a titolo di riparazione conduce a importanti conseguenze anche nel giudizio di legittimità perché i criteri, necessariamente equitativi, utilizzati dal giudice di merito non possono essere sindacati in questo giudizio se non nei limiti di seguito indicati e non certo quando, con il ricorso, si intende in realtà non denunziare la violazione di legge o un vizio di motivazione del provvedimento impugnato ma evidenziare l'insufficienza della somma liquidata a favore dell'istante. Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione - quale tipico giudizio di merito - è dunque sottratto al giudice di legittimità che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non certo sindacare la sufficienza, o insufficienza, della somma liquidata a titolo di riparazione a meno che, discostandosi in modo assai sensibile dai criteri usualmente seguiti - che fanno riferimento al tetto massimo liquidabile correlato alla durata massima della custodia cautelare - il giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta.
Nel caso in esame non è ravvisabile alcuno di questi casi;
il giudice ha motivato sull'applicazione dei criteri di liquidazione e la somma liquidata, superiore al parametro indicato, non assume carattere arbitrario e tanto meno simbolico perché comprensiva (se si adotta il criterio della riduzione alla metà per il periodo trascorso agli arresti domiciliari) anche di una somma ulteriore rispetto a quella derivante dalla mera carcerazione indennizzata con il criterio indicato. E comunque il ricorrente non ha specificamente motivato sull'esistenza di ulteriori danni che la Corte di merito non avrebbe preso in considerazione malgrado la prova della loro esistenza.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Penale Quarta, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2006