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12 maggio 1990
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28 novembre 2012
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14 giugno 2015
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19 novembre 2017
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Art. 319-ter.
(Corruzione in atti giudiziari).
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e' della reclusione da otto a venti anni.
((281)) ------------- AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(Corruzione in atti giudiziari).
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e' della reclusione da otto a venti anni.
((281)) ------------- AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commentari • 403
- 1. Corruzione in atti giudiziarihttps://www.studiocataldi.it/ · 88.714485
[…] Reato corruzione in atti giudiziari: l'art. 319-ter c.p. Il reato di corruzione in atti giudiziari è disciplinato dall'art. 319 ter del Codice Penale. […] Il tentativo di corruzione in atti giudiziari Come precisato chiaramente ed esaustivamente dalla Cassazione: "L'ipotesi di tentativo è configurabile nel delitto di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319 ter cod. pen., attesa la natura di questo quale figura autonoma di reato, allorché sia posta in essere la condotta tipica con atti idonei e non equivoci (l'offerta o la promessa) e l'evento non si verifichi (ad esempio per mancata accettazione)" (cfr. tra le altre Cass. n. 13048/2013). […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 09/09/2026, n. 197Provvedimento: […] 1) Il LI LA (in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede) imputato del delitto p. e p. dagli artt. 110, art. 319 ter c.p. in relazione agli artt. 319 e 321 c.p., perché in concorso con altri soggetti del procedimento tributario R.G App. n. 2623/2016 instaurato dinanzi alla sezione 27 della commissione tributaria di Bari, sezione distaccata di Foggia, […] 26) LI LA in concorso con altro soggetto, imputato del delitto p.e p. dagli artt. 319 ter. c.p. in relazione agli artt. 319 e 321 c.p. perché riceveva indebitamente, […] 35) AR IT in concorso con ST GA, giudicato in separata sede, imputato del delitto p. e p. dall'art. 319 ter in relazione all'art. 319 c.p.,Leggi di più...
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- giurisdizione contabile·
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- art. 321 c.p.·
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