Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 14 REPUBBLICA ITALIANA IN OPOLO ITA NO02 9 37/03 LA CORTE S R MA Oggetto ............. SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 1545/00 Cron.6670 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere ■..... Dott. Corrado GUGLIELMUCCI -Consigliere Rep. Dott. Filippo - Rel. Consigliere Ud.12/06/02 CURCURUTO Dott. Camilla DI IASI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GROSSETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AU NN IT;
intimata avverso la sentenza n. 748/99 del Tribunale di 2002 GROSSETO, depositata il 04/11/99 R.G.N. 91/97; 2775 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 12/06/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso chiedendo che codesta Suprema Corte, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso descritto in epigrafe ed emetta i provvedimenti conseguenti per legge. -2- Fatto e diritto Visto il ricorso della Direzione Provinciale del lavoro di Grosseto per la cassazione della sentenza con cui il ET di Grosseto ha accolto l'opposizione di NA IT MA contro le ordinanze-ingiunzioni del locale ispettorato provinciale del lavoro, emesse per la violazione dell'art. 20 c.1, nn.1 e 2 del d.P.R. 1124 del 1965, dell'art. 21 delle legge 264/49, degli artt. 3 e 4 della legge 112/35 ed 1 e 3 della legge 4/53, non avendo la MA osservato quanto previsto dalle suddette norme in relazione all'assunzione della lavoratrice subordinata AL IL AN EL;
considerato che
alla detta decisione il ET è pervenuto accogliendo la tesi dell'opponente che aveva negato la sussistenza della subordinazione lavorativa;
considerate le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, e qui di seguito trascritte;
"Il Procuratore generale Preso atto del ricorso per cassazione proposto dalla Direzione Prov.le del Lavoro di Grosseto;
considerato che
, con i motivi con lo stesso proposti, il ricorrente si limita a fornire una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, contrastante con quella motivatamente accertata nella sentenza impugnata, cosicché con essi si chiede sostanzialmente un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità (tra le molte si vedano Cass. 361/02; Cass. 7989/00; Cass. 13045/97; Cass. 3723/96); considerato, altresì, che, nel caso di specie, merita di essere confermato l'orientamento consolidato di codesta S.C., secondo cui non e' censurabile in sede di legittimità se conseguentemente e correttamente motivata, come nella ipotesi in esame - la valutazione degli elementi di fatto che hanno indotto il giudicante ad inquadrare un determinato rapporto nello schema del lavoro subordinato o autonomo (tra le molte, cfr. Cass. 11502/00; Cass. 11178/96; Cass. 326/96; Cass. 9483/92); ritenuto che, di conseguenza, le censure e le argomentazioni svolte nel ricorso sono estranee ai tipi legali previsti dai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. e si risolvono in un riesame delle considerazioni del merito della sentenza impugnata, con la conseguenza che il ricorso stesso va dichiarato inammissibile con la procedura in camera di consiglio (Cass. ord. 354/88; Cass. ord. 679/82); visto l'art. 375 c.p.c.
PQ.M.
chiede che codesta S.C., in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso descritto in epigrafe ed emetta i provvedimenti conseguenti per legge". ritenuto di dovere interamente condividere le premesse di tali conclusioni;
ritenuto, peraltro,che in definitiva alla stregua del loro stesso contenuto i motivi del ricorso sono manifestamente infondati, sicchè si impone una pronunzia di rigetto;
considerata, ai fini delle spese, la mancata costituzione dell'intimata.
PQM
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2002. Il Presidente Il cons.est. Filippo Curcurute Salvatore Senese Valevatio ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI ALCANCELLIERE REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 1 Depositato in Cantelleria DELLA LEGGE 11-6-73 N. 533 Yoggi, 16 FEB/2003 IL CANCELLIERE