Art. 485.
(Falsita' in scrittura privata)
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
(94) (97a) ((129)) ------------- AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482 , 483 , 484 , 485 , 489 , 490 , 492 del codice penale , nonche' dall' articolo 2621 del codice civile , quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". ------------- AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43 , nel modificare l' art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525 , quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". ------------- AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482 , 483 , 484 , 485 , 489 , 490 , 492 del codice penale , nonche' dall' art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria".
(Falsita' in scrittura privata)
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
(94) (97a) ((129)) ------------- AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482 , 483 , 484 , 485 , 489 , 490 , 492 del codice penale , nonche' dall' articolo 2621 del codice civile , quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". ------------- AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43 , nel modificare l' art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525 , quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". ------------- AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482 , 483 , 484 , 485 , 489 , 490 , 492 del codice penale , nonche' dall' art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria".